Decreto ministeriale 2 marzo 2018
Decreto 2 marzo 2018
Il decreto ministeriale del 2 marzo 2018 definisce, in conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato, le imprese a forte consumo di gas naturale che potranno accedere ad un regime di agevolazioni da adottare con successivo decreto ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 2 della Legge europea 2017. Nota sulle imprese a forte consumo di gas naturale.
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Articolo 1 (Finalità e oggetto)
1. Il presente decreto ha la finalità di definire, in conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato, le imprese a forte consumo di gas naturale che potranno accedere ad un regime di agevolazioni da adottare con successivo decreto ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 2 della Legge europea 2017.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce:
a) l’istituzione di un elenco nazionale delle imprese a forte consumo di gas naturale ed i requisiti delle imprese che possono esservi iscritte;
b) i criteri di esenzione per le imprese che utilizzano il gas naturale come materia prima per uso non combustibile e le relative indicazioni in materia di invarianza del gettito;
c) i criteri generali relativi alla cumulabilità delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale considerando, qualora siano attive, anche quelle relative al consumo di energia elettrica.
Articolo 3 (Imprese a forte consumo di energia)
1. Sono considerate imprese a forte consumo di energia ai fini del presente decreto, le imprese che hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno, ovvero 94.582 Sm3 /anno (considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3 ), e che rispettano uno dei seguenti requisiti:
a) operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE;
b) operano nei settori dell’Allegato 5 alla Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità gasivora positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL ai sensi dell’articolo 4, comma 1 (di seguito: intensità gasivora su VAL), non inferiore al 20%.
2. La definizione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti quella contenuta nel DM 5 aprile 2013
Articolo 9 (Parametri di riferimento per il calcolo del consumo)
1. Per calcolare il consumo standard di gas naturale delle imprese a forte consumo di gas naturale vengono utilizzati parametri di riferimento per l’efficienza dei consumi di gas naturale in ciascun settore raccolti dall’ENEA.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l’ENEA provvede annualmente a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico un rapporto sull’attuazione, da parte delle imprese energivore, degli obblighi di realizzazione delle diagnosi energetiche previste dall’articolo 8 del d.lgs. 102/2014.
3. Anche sulla base dei dati acquisiti tramite le diagnosi energetiche di cui al comma 2, l’ENEA elabora, e aggiorna con frequenza biennale, indici e parametri di riferimento per determinare il consumo efficiente di gas naturale per le diverse tipologie di imprese a forte consumo di gas naturale e li trasmette al Ministero dello sviluppo economico per la successiva approvazione.
4. In prima applicazione, i parametri di cui al comma 3 sono trasmessi entro il 31 dicembre 2018 al Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, e sono utilizzati ai fini dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 4, comma 1.
Fonte: MISE
1. Al fine di consentire, in modo conforme ai criteri di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020», la rideterminazione dell’applicazione al settore industriale dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definite le imprese a forte consumo di gas naturale, in base a requisiti e parametri relativi ai livelli minimi di consumo, all’incidenza del costo del gas naturale sul valore dell’attività d’impresa e all’esposizione delle imprese alla concorrenza internazionale. Le imprese che ne fanno richiesta, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente periodo, sono inserite in un apposito elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.
2. Entro centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, su indirizzo adottato dal Ministro dello sviluppo economico, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il Sistema idrico provvede alla rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas, il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, e dei criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali, tenendo conto della definizione delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma l, nel rispetto dei requisiti e dei limiti stabiliti nella citata comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01 e applicando parametri di riferimento per l’efficienza del consumo di gas a livello settoriale. Il sistema risultante dalla rideterminazione dei corrispettivi di cui al comma 1 assicura il rispetto dei limiti di cumulo degli aiuti dì Stato stabiliti dalle norme europee e l’invarianza del gettito tributario e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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