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Circolare N. 160/96 del 12 dicembre 1996

Circolare  N. 160/96 del 12 dicembre 1996

Prot. n. 1767/4915/12- D.C. IV n. A103

Roma, 12 dicembre 1996

OGGETTO: Decreto ministeriale 4 settembre 1996.

Attuazione della direttiva 94/55/CE del consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto delle merci pericolose su strada.

Con il D.M. in data 4 settembre 1996, pubblicato sul S.O. n. 211 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 282 del 2 dicembre 1996, è stata recepita e trasposta in norma nazionale la direttiva 94/55/CE del Consiglio del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri dell'Unione Europea relative al trasporto di merci pericolose su strada. Si rammenta in proposito che questa Amministrazione, con la circolare D.G. 89 in data 23 maggio 1995 (3), ha fornito comunicazioni e disposizioni, ritenute prioritarie, agli utenti del settore per consentire, ai medesimi, di adeguarsi in tempo utile alle disposizioni della predetta direttiva in attesa del completamento del relativo iter amministrativo di recepimento.

Sostanzialmente, con la direttiva 94/55/CE, al fine di armonizzare le condizioni di trasporto delle merci pericolose su strada all'interno dell'Unione Europea, si dispone che le norme di cui agli allegati A e 8 dell'Accordo Europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR - edizione 1995), si applicano al trasporto effettuato all'interno degli Stati membri o tra gli Stati membri dell'Unione Europea nel rispetto di determinate condizioni.

Si evidenzia peraltro che, per quanto riguarda l'Italia, il rispetto della normativa ADR sopra richiamata è reso obbligatorio, per i trasporti internazionali di merci pericolose su strada, fin dal 1962, in virtù della ratifica dell'Accordo medesimo avvenuta con legge 12 agosto 1962, n. 1839. Ne consegue che l'impatto normativo derivante dal recepimento della direttiva in questione concerne essenzialmente il trasporto nazionale su strada di merci pericolose.

Premesso quanto sopra, il trasporto di merci pericolose su strada sia nazionale che internazionale risulta pertanto disciplinato, ai sensi dell'art. 168 del Nuovo Codice della Strada, dal predetto decreto ministeriale 4 settembre 1996, in conformità alle prescrizioni dì sicurezza contenute negli allegati A e 8 al Decreto medesimo.

Fermo restando il rispetto di tutte le prescrizioni contenute al riguardo nel citato Decreto Ministeriale e fatta salva ogni prescrizione comunitaria, tenuto conto delle disposizioni contenute nel vigente Codice della Strada e del suo Regolamento di attuazione, con la presente circolare vengono emanate, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Ministeriale indicato in oggetto, le disposizioni applicative necessarie per dare attuazione al medesimo Decreto 4 settembre 1996; dette disposizioni sono contenute nell'allegato alla presente circolare che ne costituisce parte integrante.

Si fa presente in particolare che, ove negli allegati A e B tal une norme applicative non risultassero esplicitate, si adotteranno le corrispondenti norme nazionali per il trasporto di merci pericolose su strada, in vigore al 31. 12.1996 (art. 364 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada) ed emanate ai sensi della legge 10 luglio 1970, n. 579. Parimenti dette disposizioni nazionali si adotteranno secondo quanto prescritto dagli artt. 4 e 5 del citato D.M. 4 settembre 1996.

Si ribadisce infine che, giusto quanto previsto dall'art. 7 del D.M. in questione, le norme di cui agli allegati A e B devono essere osservate a decorrere dal 1 o gennaio 1997: i predetti allegati, si ritiene opportuno sottolineare, si riferiscono ai rispettivi testi degli allegati A e B all’ADR edizione 1995 (Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada) e verranno periodicamente aggiornati, con idoneo provvedimento, dalla Commissione Europea. Conseguentemente anche taluni riferimenti contenuti nell'allegato alla presente circolare potranno in futuro necessitare di adeguamenti.

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