Controllo ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari negli alimenti
Update 22.08.2020
In allegato le Relazioni annuali Min. Salute previste dal Regolamento CE N. 882/2004 e dallo stesso Regolamento CE N. 396/2005 dal 2013 al 2020.
1. Controllo ufficiale sui residui negli alimenti: in generale
Il controllo ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari nei prodotti alimentari viene effettuato per la verifica del rispetto dei livelli massimi stabiliti con il Regolamento CE N. 396/2005. Tale controllo rappresenta una delle priorità sanitarie più rilevanti nell’ambito della sicurezza alimentare, ed ha la finalità di garantire un livello elevato di protezione del consumatore
Per tutelare la salute dei consumatori e per verificare i livelli massimi di residui di prodotti fitosanitari in alimenti stabiliti con il Regolamento (CE) N. 396/2005 di seguito chiamato regolamento vengono eseguiti i controlli ufficiali dei residui di prodotti fitosanitari in alimenti.
Il regolamento stabilisce che vengano, attraverso programmi nazionali, effettuati campionamenti rappresentativi del mercato, e tenendo in considerazione gli esiti dei controlli dei precedenti anni.
Per effettuare i controlli, come previsto dal Regolamento CE N. 882/2004 che da disposizioni generiche sui controlli ufficiali, è necessario che siano individuate le Autorità di controllo. In Italia chi coordina e definisce i piani in materia di residui di prodotti fitosanitari negli alimenti è Il Ministero della salute – Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN), chi pianifica a livello territoriale le attività dei controlli sono gli Assessorati alla sanità delle regioni e chi esegue i controlli sono gli ispettori delle Aziende Sanitarie locali.
Il Ministero della salute per coordinare le attività di controllo, ancor prima dell’entrata in vigore del regolamento ha definito con il decreto ministeriale del 23 dicembre 1992 di seguito chiamato decreto i piani annuali di controllo sui residui dei prodotti fitosanitari ed emana delle note d’indirizzo annualmente in modo che la programmazione delle regioni tenga conto degli esiti dei controlli degli anni precedenti.
Il decreto prevede un programma dettagliato di attuazione dei controlli in ambito regionale e delle Province autonome, con l’indicazione tra l’altro del numero minimo e del tipo di campioni da analizzare. La ripartizione dei campioni per ogni Regione e Provincia autonoma è calcolata in base ai dati sul consumo e sulla produzione degli alimenti interessati.
Lo stesso decreto stabilisce più in dettaglio rispetto al regolamento, le categorie di alimenti (ortaggi, frutta, cereali, olio, vino, latte, uova, carni e pesci), i luoghi in cui effettuare i campionamenti e stabilisce che i laboratori del controllo ufficiale debbano trasmettere direttamente al Ministero della salute i risultati dei controlli.
Inoltre il Ministero della salute ogni anno tiene conto dei risultati dei controlli dei precedenti anni grazie ai quali individua sostanze e alimenti prioritari per il controllo, con opportuni indirizzi operativi.
I campionamenti devono essere standardizzati in modo che i risultati siano confrontabili e per tale ragione è stata emanata la direttiva 2002/63/EC che in Italia è stata recepita con il decreto ministeriale del 23 luglio 2003. Inoltre per migliorare le attività di campionamento nel 2013 Il Ministero della salute ha collaborato con l’Istituto superiore di sanità per la stesura di una linea guida sul campionamento dei prodotti di origine vegetale. Tale linea guida è contenuta nel rapporto Istisan 13/19 dell’ Istituto Superiore di Sanità.
Le analisi per la ricerca di residui di prodotti fitosanitari vengono effettuate dai Laboratori del controllo ufficiale (Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente/Laboratori di sanità pubblica e Istituti Zooprofilattici Sperimentali). I laboratori come previsto dal Regolamento 882/2004 sono accreditati e i metodi di analisi da loro utilizzati devono essere almeno validati. Ulteriore requisito stabilito dal regolamento per i laboratori del controllo ufficiale è la partecipazione ai circuiti interlaboratorio (proficiency test) organizzati dai laboratori nazionali e comunitari di riferimento.
Il regolamento stabilisce inoltre che nei programmi nazionali di controllo siano contenuti i campioni previsti dal regolamento comunitario che viene aggiornato ogni anno relativo ad un programma coordinato comunitario. Tale piano prevede il campionamento di 10 specifiche tipologie di alimenti vegetali e di 2 di origine animale, prevede anche il campionamento di baby food e di alimenti di origine biologica. Le tipologie di alimenti variano al variare dell’anno.
I risultati dei controlli trasmessi dai laboratori vengono raccolti tramite il nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute, vengono validati dalle regioni/province e verificati dal Ministero della salute – Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN). Il Ministero trasmette all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) tali risultati.
I risultati del controllo vengono pubblicati sul sito del Ministero e di questo è data comunicazione a tutte le autorità coinvolte.
2. Piano di controllo ufficiale
Ancor prima del regolamento (CE) N.396/2005 in Italia era stato emanato il decreto ministeriale del 23 dicembre 1992 che rappresenta il piano nazionale sui residui di prodotti fitosanitari in alimenti ha fornito dei requisiti minimi alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano per la programmazione dei controlli sui residui di sostanze attive da parte delle unità sanitarie locali.
Il Decreto del Ministro della Sanità del 23 dicembre 1992, che recepisce la Direttiva 90/642/CEE, relativa ai limiti massimi di residui di sostanze attive nei presidi sanitari tollerate su e nei prodotti alimentari, ha fornito dei requisiti minimi alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano per la programmazione dei controlli sui residui di sostanze attive da parte delle unità sanitarie locali.
Il decreto contiene delle tabelle riportanti il numero di campioni da prelevarsi in ogni Regione o Provincia Autonoma per le seguenti matrici alimentari: ortaggi, frutta, cereali, vino, oli, carni, latte e derivati, uova.
Sono distinti in tabelle separate i campioni da prelevare per gli alimenti prodotti nell'ambito della Regione o Provincia Autonoma e quelli per gli alimenti provenienti dal di fuori della Regione o Provincia autonoma di riferimento.
Gli Assessorati delle Regioni/Province si avvalgono dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL per il prelievo dei campioni alimentari, che vengono analizzati dai Laboratori (ARPA/PMP, IZS). Questi ultimi provvedono ad inviare i risultati sui residui dei prodotti fitosanitari, direttamente e via web, al Ministero – Direzione Generale della Sicurezza Alimentare e Nutrizione.
La programmazione regionale è effettuata tenendo conto del valore minimo indicato dalla direttiva e dei dati del consumo e produzione di frutta e ortaggi.
In particolare in essa figurano il dettaglio del numero di campioni attesi per Regione o Provincia autonoma, ed il numero di Laboratori che hanno inviato i dati via web i dati sulle analisi per la ricerca di residui di prodotti fitosanitari; il numero complessivo minimale di campioni di ortofrutticoli stabilito dal Piano Nazionale Residui Prodotti fitosanitari (PNRA) è pari a 4370, di cui 2361 di frutta e 2009 di ortaggi.
I punti di prelievo consigliati sono:
- per i prodotti vegetali: i centri di raccolta aziendale e cooperativi per i prodotti provenienti dall'interno della Regione o Provincia autonoma, i mercati generali specializzati, quelli non specializzati, i depositi all'ingrosso, gli ipermercati e i supermercati per i prodotti provenienti dal di fuori della Regione o Provincia autonoma;
- per i prodotti di origine animale: i centri di macellazione, i centri di raccolta aziendale, i centri commerciali per i prodotti provenienti dall'interno della Regione o Provincia autonoma, i mercati generali specializzati, quelli non specializzati, i depositi all'ingrosso, gli ipermercati, i supermercati e gli esercenti vari per i prodotti provenienti dal di fuori della regione o provincia autonoma.
3. Relazione annuale
La relazione che è un obbligo previsto dal Regolamento CE N. 882/2004 e dallo stesso Regolamento CE N. 396/2005 consente, oltre la verifica delle attività di controllo anche di valutare il rischio per la salute dei consumatore derivante dal grado di contaminazione dei prodotti.
Min. Salute
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