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ISPRA: Definizione piano monitoraggio SVHC

Piano monitoraggio SVHC

Prima definizione di un piano di monitoraggio nazionale delle sostanze estremamente preoccupanti

ISPRA 173/2018

Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 14.11.2017. Doc. n. 21/2017

Prima definizione di un piano di monitoraggio nazionale delle sostanze estremamente preoccupanti
Le sostanze definite, nell’ambito del Regolamento REACH, “estremamente preoccupanti” (SVHC – substances of very high concern) per i rischi che possono presentare, dovrebbero essere oggetto di indagini conoscitive per appurare la possibile presenza di contaminazioni ambientali, anche al fine di predisporre efficaci interventi di gestione del rischio. Molte di queste sostanze si possono considerare come inquinanti emergenti, e pertanto non sono ancora considerate dalla normativa relativa alla qualità delle acque, attualmente in vigore.

Il progetto del sistema agenziale vuole fornire le basi tecnico-scientifiche per la programmazione e la realizzazione di una campagna di monitoraggio sperimentale su alcune di queste sostanze. Nella scelta delle sostanze da monitorare è stata data priorità a quelle che presentavano una particolare criticità per l’ambiente e una rilevanza nazionale per il loro utilizzo. Il fine è quello di arrivare a un controllo più sistematico della loro presenza nell’ambiente e valutare la loro inclusione nei piani di monitoraggio routinario delle Agenzie.

In questo contesto si inserisce, nel Programma Triennale 2014-2016, il Piano Operativo di Dettaglio (POD), prodotto n. 40, relativo alla “Condivisione priorità analitiche e di monitoraggio ambientale delle sostanze chimiche “estremamente preoccupanti (SVHC)” (REACH)” sul tema “Monitoraggio e Attività Analitica”

Obiettivo del piano è la predisposizione di linee di indirizzo per la programmazione di un monitoraggio nazionale delle sostanze cosiddette “estremamente preoccupanti” (Substances Very High Concern – SVHC) [ECHA, SVHC], nelle acque superficiali e sotterranee, e l’esecuzione di una campagna di monitoraggio sperimentale focalizzata sulle sostanze più rilevanti per gli usi sul territorio italiano e l’impatto ambientale. 

Nonostante le particolari caratteristiche di pericolosità delle SVHC e dei rischi che possono rappresentare per uomo e ambiente, ad oggi, per molte di queste sostanze non sono disponibili dati di monitoraggio ambientale. È dunque difficile una valutazione dei possibili impatti a seguito del loro utilizzo. Da cui l’esigenza di focalizzare una campagna di monitoraggio al fine di raccogliere le informazioni mancanti su quelle sostanze che non rientrano fra i parametri tabellari previsti dalla normativa e, in quanto contaminanti emergenti, non sono inclusi nei programmi di monitoraggio svolti di routine.

Nella scelta delle sostanze da monitorare è stata data priorità a quelle che presentavano, per le proprie proprietà intrinseche, una particolare criticità per l’ambiente. Si è voluto inoltre conferire al piano di monitoraggio una rilevanza di tipo territoriale, mediante una pianificazione mirata alla selezione di sostanze che, per il loro utilizzo sul territorio, possono rappresentare una problematica di interesse nazionale.

L’esecuzione di una campagna di monitoraggio, soprattutto per questa tipologia di sostanze richiede tuttavia lo sviluppo di conoscenze adeguate, e un impegno di risorse umane e strumentali oneroso che non èstato possibile realizzare nel periodo di svolgimento del progetto.

Questo documento, articolato in due parti, riporta in una prima parte gli esiti del progetto realtivamente ai criteri da seguire per la definizione di una campagna di monitoraggio per le SHVC, e in una seconda parte la descrizione di una prima applicazione di questi.

SVHC - Substances of Very High Concern identification

Le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC - Substances of Very High Concern identification) sono inserite nella "Candidate list" dell'ECHA che è una lista che l'Agenzia Europea delle sostanze chimiche (ECHA), ha l'obbligo di pubblicare e aggiornare.

La Sezione 15 della SDS (allegato II Regolamento REACH) deve includere informazioni sulle norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per le sostanze (Informazioni sulla Regolamentazione legislazione dell'Unione Europea) delle "sostanze candidate" come sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 10, del Regolamento REACh.

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INDICE
ACRONIMI
INTRODUZIONE
1. PRIMA PARTE – DEFINIZIONE DI UN PIANO DI MONITORAGGIO
1.1 Determinazione delle sostanze da monitorare
1.1.1 Le sostanze estremamente preoccupanti: il contesto di riferimento
1.1.2 Criteri di selezione
1.1.3 Individuazione dei valori soglia rilevanti per la valutazione del rischio
1.2 Il piano operativo di monitoraggio
1.2.1 Piano di fattibilità
1.2.2 Il piano di campionamento
1.2.3 Determinazione analitica – Aspetti Generali
1.3 Raccolta e trasmissione delle informazioni
1.4 Elaborazione, valutazione dei dati e relazione dei risultati
2. SECONDA PARTE – REALIZZAZIONE MONITORAGGIO
2.1 Sostanze rilevanti per il monitoraggio
2.1.1 Sostanze rilevanti per la campagna di monitoraggio nazionale
2.2 Requisiti per la realizzazione del monitoraggio
2.2.1 Rete di monitoraggio
2.2.2 Durata della campagna e frequenza dei campionamenti
2.2.3 Gestione dei campioni
2.2.4 Concentrazioni rilevanti per le sostanze proposte per il monitoraggio
2.3 Discussione
3. CONCLUSIONI
BIBLIOGRAFIA
ALLEGATO I
ALLEGATO II

Fonte: ISPRA

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