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ECHA prescrizioni in materia di sostanze contenute in articoli

Prescrizioni sostanze in articoli vers 3 2017

Guida in pillole alle prescrizioni in materia di sostanze contenute in articoli vers. 3.0 Dicembre 2017

ECHA, 26 Gennaio 2018

La presente Guida in pillole fornisce una breve spiegazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) che si applicano alle sostanze contenute in articoli.

La presente Guida in pillole è rivolta ai dirigenti e ai responsabili delle decisioni delle imprese che producono, importano e/o forniscono articoli nello Spazio economico europeo (SEE, di seguito denominato semplicemente “UE”), in particolare se hanno scarsa esperienza nel campo della regolamentazione delle sostanze chimiche.

La lettura del presente documento permetterà di decidere se è necessario leggere la versione integrale degli Orientamenti sugli obblighi per le sostanze presenti negli articoli, al fine di individuare gli obblighi imposti dal regolamento REACH per quanto riguarda le sostanze contenute in articoli. Le imprese con sede al di fuori dell’UE possono usare la presente Guida in pillole per conoscere le prescrizioni in materia di sostanze contenute in articoli alle quali devono conformarsi gli importatori dei loro articoli nell’UE.

Che cos’è un articolo?

Gli oggetti comunemente utilizzati nelle abitazioni private e nelle industrie sono in prevalenza essi stessi articoli (per esempio, cucchiai di plastica monopezzo, sedie da giardino stampate a iniezione) o incorporano articoli (per esempio, divani, veicoli, orologi, apparecchiature elettroniche).

Il regolamento REACH definisce un articolo come “un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica”. A questo riguardo, la forma, la superficie e il disegno di un oggetto ne rappresentano l’aspetto fisico e possono essere intesi come proprietà diverse dalle sue caratteristiche chimiche.

Per forma s’intende la forma tridimensionale di un oggetto, cioè la profondità, la larghezza e l’altezza. La superficie indica lo strato più esterno di un oggetto.

Il disegno indica la disposizione o la combinazione degli “elementi del disegno” in modo da soddisfare al meglio un particolare scopo dell’oggetto, tenendo conto, tra le altre cose, di sicurezza, utilità/convenienza, durata e qualità.

Il termine “funzione” nella definizione di articolo deve essere interpretato come lo scopo intenzionale per cui si intende utilizzare un oggetto. In questo senso, per esempio, la funzione di una cartuccia per stampante è quella di trasferire inchiostro/toner sulla carta, e la funzione di una pila è fornire corrente elettrica. Gli articoli che vengono assemblati o uniti insieme rimangono articoli, purché mantengano una forma, una superficie o un disegno specifici, che siano più decisivi per la loro funzione di quanto non lo sia la loro composizione chimica oppure finché non diventano rifiuti.

Nella presente guida e nella versione integrale degli Orientamenti sugli obblighi per le sostanze presenti negli articoli, l’espressione “oggetto complesso” fa riferimento a qualsiasi oggetto costituito da più di un articolo. Negli oggetti complessi, diversi articoli possono essere uniti o assemblati insieme in varie maniere. Per esempio, possono essere meccanicamente assemblati o uniti utilizzando una o più sostanze/miscele come illustrato nella Figura 1.

La questione se un oggetto complesso stesso possa soddisfare la definizione di articolo ruota esclusivamente attorno a una determinazione secondo i criteri stabiliti nella definizione di articolo. 

Figura 1

Cosa si intende per rilascio intenzionale di sostanze da articoli?

Le sostanze possono essere destinate a essere rilasciate da articoli al fine di fornire una funzione accessoria che non è direttamente collegata alla loro funzione principale. Un giocattolo profumato per bambini, ad esempio, è un articolo con rilascio intenzionale di sostanze, perché le sostanze profumate contenute nei giocattoli vengono rilasciate con l’intenzione di rendere l’articolo più attraente fornendo un odore gradevole.

Quali sono le sostanze inserite nell’elenco di sostanze candidate?

Le sostanze inserite nell’elenco di sostanze candidate sono sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) a causa dei loro effetti molto gravi sulla salute umana e sull’ambiente. Tali sostanze si possono trovare nell’“elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all’autorizzazione” (elenco di sostanze candidate)3 disponibile sul sito Internet dell’ECHA. Le sostanze vengono incluse in questo elenco di sostanze candidate dopo che è stato riconosciuto, in conformità di una procedura formale, che soddisfano i criteri prescritti per le SVHC.
Se una sostanza inclusa nell’elenco di sostanze candidate è presente negli articoli, ciò può comportare obblighi supplementari per le imprese che producono, importano e forniscono tali articoli.

______________

Sommario
1. INTRODUZIONE
2. CONCETTI FONDAMENTALI
2.1 Che cos’è un articolo?
2.2 Cosa si intende per rilascio intenzionale di sostanze da articoli?
2.3 Quali sono le sostanze inserite nell’elenco di sostanze candidate?
3. CHI PUÒ AVERE OBBLIGHI PER LE SOSTANZE CONTENUTE IN ARTICOLI NELL’AMBITO DEL REGOLAMENTO REACH?
3.1 Imprese che producono articoli
3.2 Imprese che importano articoli
3.3 Imprese che forniscono articoli
4. QUALI SONO GLI OBBLIGHI IMPOSTI DAL REGOLAMENTO REACH PER LE SOSTANZE CONTENUTE IN ARTICOLI?
4.1 Prescrizioni in materia di sostanze contenute in articoli inserite nell’elenco di sostanze candidate
4.1.1 Comunicazione di informazioni sulle sostanze presenti negli articoli
4.1.2 Notifica di sostanze contenute in articoli
4.2 Obblighi per sostanze destinate a essere rilasciate da articoli
4.2.1 Registrazione di sostanze contenute in articoli
5. GUIDA PRATICA PER IDENTIFICARE LE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SOSTANZE CONTENUTE IN ARTICOLI
5.1 Decidere se un oggetto è o non è un articolo
5.2 Decidere se il rilascio di una sostanza è o non è intenzionale
5.3 Determinazione della concentrazione e del tonnellaggio di una sostanza contenuta in articoli inserita nell’elenco di sostanze candidate
5.4 Determinare se si applicano esenzioni dall’obbligo di notifica
6. COME OTTEMPERARE ALL’OBBLIGO DI COMUNICARE INFORMAZIONI SULLE SOSTANZE PRESENTI NEGLI ARTICOLI
7. DOVE TROVARE ULTERIORI ORIENTAMENTI

Fonte: ECHA

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