Certifico 2000/2025

In occasione del venticinquesimo di Certifico stiamo lavorando al nuovo layout del sito

Maggiori informazioni
Slide background

Circolare Inail n. 7 | Inps n. 7 del 19 gennaio 2018

Circolare 7 INAIL 2018

Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie professionale derivanti da esposizioni all’amianto

Circolare Inail n. 7 | Inps n. 7 del 19 gennaio 2018

Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto, ai sensi dell’articolo 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Sommario: Istruzioni per il riconoscimento della pensione di inabilità in favore dei soggetti affetti da particolari patologie di origine professionale e per il pagamento delle indennità di fine servizio.
 
Indice:
1.   Premessa
2.   Destinatari
3.   Requisiti sanitari
4.   Requisiti amministrativi
5.   Domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio
6.   Monitoraggio
7.   Domanda di pensione
8.   Modalità di trasmissione delle domande
9.   Erogabilità
10. Incumulabilità con la rendita diretta erogata dall’Inail
11. Incumulabilità con altri benefici pensionistici
12. Incompatibilità dell’assegno mensile di assistenza
13. Misura
14. Reversibilità della pensione di inabilità
15. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio

1. Premessa

Nel supplemento ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 è stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

La menzionata legge, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, all’articolo 1, comma 250, ha introdotto una norma speciale che prevede il riconoscimento della pensione di inabilità con particolari requisiti sanitari ed amministrativi demandando ad un successivo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, le disposizioni necessarie per l’attuazione della normativa in esame (allegato 1).

Nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017 è stato pubblicato il decreto attuativo del 31 maggio 2017 nell’ambito della legge 12 giugno 1984, n. 222 (allegato 2).

Con la presente circolare, acquisito il nulla osta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui alla nota n. 9906 del 20 dicembre 2017, si forniscono le istruzioni in merito all’applicazione della disposizione in oggetto.

2. Destinatari

Destinatari dell’articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016 sono i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme esclusive e sostitutive della medesima, in possesso dei requisiti sanitari ed amministrativi di seguito riportati.

3. Requisiti sanitari

La norma in esame individua le seguenti patologie rilevanti ai fini del diritto alla pensione di inabilità di cui al citato articolo 1, comma 250: mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) ed asbestosi (j61).

L’elencazione delle affezioni ha carattere tassativo.

Si precisa che il diritto alla pensione di inabilità in argomento è subordinato alla condizione che le predette patologie siano riconosciute di origine professionale ovvero come causa di servizio con apposita certificazione rilasciata dall’INAIL o da altre amministrazioni competenti secondo la normativa vigente (Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all’articolo 10 del D.P.R. n. 461/01 istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze; Comitato tecnico per le pensioni privilegiate di cui all’articolo 12 della legge n. 274/91). I riconoscimenti delle suddette amministrazioni sono equivalenti ed hanno pari efficacia. Pertanto l’avvenuto riconoscimento della causa di servizio non comporta per il lavoratore l’obbligo di certificazione da parte dell’INAIL del riconoscimento della patologia di origine professionale ai fini dell’attribuzione della pensione di inabilità in oggetto. Ove ricorra la condizione rappresentata dalla sussistenza di una delle patologie sopra elencate e dal riconoscimento dell’origine professionale ovvero della causa di servizio, come da certificazione rilasciata dall’INAIL o dalle altre suddette amministrazioni competenti, la pensione di inabilità è conseguita anche se il richiedente non si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

4. Requisiti amministrativi

Al fine del conseguimento della pensione di inabilità di cui all’articolo 1, comma 250, della legge n. 232/2016, il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati o accreditati in favore del richiedente almeno cinque anni nell’intera vita lavorativa. Ne consegue che detto requisito può non essere collocato nel quinquennio anteriore alla data della domanda, fermo restando che non deve essere stato utilizzato per la liquidazione di un trattamento pensionistico, fatta eccezione per l’ipotesi seguente: i titolari di assegno ordinario di invalidità, che non abbiano ricevuto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui alla legge n. 222 del 1984, possono conseguire il trattamento pensionistico di cui al menzionato articolo 1, comma 250. Nell’ambito della pensione di inabilità in parola trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 240, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

[...]

Fonte: INAIL

Correlati:

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: +39 075 599 73 43

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024