Formaldeide: Indicazione iscrizione dei lavoratori registro di esposizione RFVG
Regione Friuli Venezia Giulia, prot. 16 agosto 2017, n. 14470/P - PRP 2014 - 2018 - MO 7
Prevenzione infortuni e malattie professionali - Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
La riclassificazione della formaldeide da sospetto cancerogeno a cancerogeno per l'uomo in categoria 1B (può provocare il cancro - indicazione di pericolo H 350), porta alla necessità di rivalutazione degli aspetti della gestione della salute e sicurezza, ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di "Protezione da agenti cancerogeni e mutageni" prevista dal Titolo IX- Capo II del D.lgs 81/08 in tutti i casi in cui vi sia impiego o liberazione di formaldeide.
Il Gruppo di Lavoro Cancerogeni delle Aziende Sanitarie della Regione Friuli Venezia Giulia, nelle more delle conclusioni del gruppo nazionale cancerogeni, ha redatto un documento, che fornisce indicazioni operative uniformi sul territorio regionale in materia di rischio da esposizione occupazionale a formaldeide, rivolto principalmente ai Servizi di Prevenzione e Protezione aziendali e ai medici competenti.
Alla luce della normativa vigente e di importanti contributi regionali, dedicati all'applicazione degli artt. 242 e 243 del Dlgs 81/08 riguardo a tale agente, il gruppo di lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia propone di considerare:
- professionalmente esposti i lavoratori la cui esposizione oltrepassi il valore di 0,1 mg/m³, ai fini dell'attivazione della sorveglianza sanitaria e dell'iscrizione al Registro esposti ai sensi degli art.i 242 e 243 del D.Lgs 81/08.
Il Gruppo di Lavoro del Friuli Venezia Giulia ha ritenuto di adottare la soglia di 0,1 mg/m3 poiché, stante i recenti adeguamenti normativi, in questa Regione sono ancora in corso verifiche sulle ricadute effettive in termini di tumori occupazionali collegati con l’esposizione a formaldeide e sulle concrete situazioni espositive nelle diverse realtà produttive locali.
Fermo restando il valore sopra proposto, al fine di verificare l’efficacia delle misure preventive elencate all’art. 237 del D.lgs 81/08 per contenere il rischio cancerogeno, come sottolineato nella Linea guida della Lombardia, va fatto riferimento alle indicazioni citate nell’Allegato XLI dello stesso decreto per le metodiche di misurazione e la periodicità delle stesse (norma UNI EN 689/97 - Atmosfera nell’ambiente di lavoro-Guida alla valutazione dell’esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione).
__________
1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all’articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l’allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell’articolo 42.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l’esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
5. A seguito dell’informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformità all’articolo 236;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell’agente in aria e comunque dell’esposizione all’agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti per verificare l’efficacia delle misure adottate.
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa.
Articolo 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
1. I lavoratori di cui all’articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 242, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera c).
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’ISPESL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e, secondo le previsioni dell’articolo 25 del presente decreto, ne consegna copia al lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di attività dell’azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all’ISPESL.
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a quarant’anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni.
7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all’ISPESL ed all’organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all’Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di attività dell’azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all’organo di vigilanza competente per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all’ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.
9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 12 luglio 2007, n. 155, ed aggiornati con Decreto dello stesso Ministro, adottato di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazione nella pubblica amministrazione, sentita la Commissione consultiva permanente.
10. L’ISPESL trasmette annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.
Correlati: