Cassazione penale Sent. sez. 4 n. 4917 | 04 febbraio 2010
Infortunio mortale: Mancanza di adozione di misure di prevenzione
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4917 Anno 2010
Presidente: CAMPANATO GRAZIANA
Relatore: ROMIS VINCENZO
Data Udienza: 01/12/2009
Il (OMISSIS), P.M., dipendente della società CO.SE.ME. S. r. I., durante il turno di lavoro notturno (22,00-6,00), mentre era intento alle operazioni di pulizia all'interno di un silo contenente grano in fase di svuotamento - realizzato mediante la progressiva fuoriuscita del grano stesso per gravità a mezzo di una tramoggia posizionata sul fondo del silo - ad un certo punto era venutosi a trovarsi disteso sulla superficie granaria sulla quale si muoveva, e, non percependo il progressivo assorbimento del suo corpo all'interno della massa di grano, era rimasto poi completamento coperto dal grano decedendo per asfissia causata dall'ostruzione delle vie respiratorie intasate dal grano.
Per tale fatto, veniva tratto a giudizio F.G.F., quale legale rappresentante della predetta società CO.SE.ME. S.r.l., con l'accusa di omicidio colposo, ai sensi degli artt. 40 e 589 c.p., commesso, secondo l'addebito, con colpa generica (negligenza, imprudenza, imperizia) nonchè con violazione di specifiche norme antinfortunistiche la cui inosservanza aveva determinato, secondo l'ipotesi accusatoria, la caduta del P. dall'alto, dopo che questi si era introdotto nel silo dall'apertura superiore, al fine di procedere poi alla pulizia delle pareti dell'impianto, servendosi di una scala; all'imputato veniva contestata anche la recidiva specifica infraquinquennale.
All'esito del dibattimento, il Tribunale di Foggia condannava l'imputato, previa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate, alla pena ritenuta di giustizia per il delitto, pronunciava declaratoria di estinzione per prescrizione in ordine alla contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 4 e 21, D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 22, comma 1, e D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 89, ed assolveva il F. dalle altre contravvenzioni relative a violazioni del D.P.R. n. 547 del 1955, contestate con il capo di imputazione, per insussistenza di fatto; l'imputato veniva altresì condannato al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede.
Secondo la dinamica dell'infortunio quale ricostruita dal Tribunale, l'evento si era verificato non con le modalità descritte nel capo di imputazione (precipitazione dall'alto), bensì perchè il P. - il quale stava svolgendo lavoro di pulizia all'interno del silo per la rimozione dei residui del grano, durante la contemporanea fase di svuotamento che si realizzava mediante la fuoriuscita del grano stesso per gravita a mezzo di una tramoggia posizionata sul fondo del silo - era venuto a trovarsi ad un certo punto disteso sulla superficie granaria, per essersi assopito o perchè colto da malore, e non aveva percepito il progressivo assorbimento del suo corpo all'interno della massa di grano dalla quale era rimasto poi completamente coperto: il P. era quindi deceduto per asfissia acuta avendo avuto gli orifizi nasale ed orale intasati dal grano.
In sostanza, il piano di calpestio, il "pavimento", sul quale si muoveva il P., era rappresentato dalla massa di grano, che degradava lentamente per effetto dello svuotamento, composta da chicchi di grano che potevano essere ingeriti e potevano ostruire le vie aeree fino al soffocamento (pagg. 15 e 16 della sentenza di primo grado).
L'affermazione di colpevolezza per l'omicidio colposo nei confronti del F. veniva ancorata dal Tribunale alla posizione dell'imputato quale garante dell'incolumità fisica dei lavoratori che il datore di lavoro esplica in base all'art. 2087 c.c. (per il cui disposto, l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatoti di lavoro), nonchè alla omessa valutazione concreta del rischio specifico in relazione alle modalità di svolgimento del lavoro espletato dall'operaio rimasto vittima dell'infortunio; in particolare, il Tribunale osservava che:
a) l'imputato aveva incaricato l'ing. Pa.M. per l'individuazione dei fattori di rischio e per l'elaborazione delle misure di prevenzione e delle procedure di sicurezza, ed il citato professionista aveva quindi depositato una sua relazione il (OMISSIS);
b) in detta relazione non era stata esaminata la specifica mansione svolta dagli operai all'interno dei silos e pertanto era stata omessa qualsiasi valutazione dei rischi collegabili alla stessa;
c) il Pa. aveva dichiarato di non essere stato informato di detta attività e di non aver quindi potuto dare disposizioni in merito;
d) nelle mansioni svolte dal P. erano ravvisabili rischi valutabili, evitabili e prevedibili, tenuto conto, in particolare, delle seguenti circostanze: le caratteristiche strutturali del silo, l'altezza delle sue pareti, l'esistenza di un unico varco di accesso sistemato in cima al silo, la presenza nel silo di grano ammassato in grado di formare una superficie compatta che costituiva il piano di calpestio sul quale il lavoratore svolgeva la sua opera;
e) doveva inoltre considerarsi che la massa di grano, sulla cui superficie si muoveva il lavoratore, degradava lentamente per effetto dello svuotamento ed era composta da chicchi che, se ingeriti, potevano ostruire le vie respiratorie fino al soffocamento;
f) il lavoratore svolgeva le sue mansioni in ore notturne, in assoluto isolamento, all'interno di un contenitore che non avrebbe potuto abbandonare in fretta e scarsamente illuminato;
g) le operazioni di pulizia consistevano in brevi attività - pulitura con la scopa della sporgenza interna della cella - con lunghi intervalli di tempo di inattività (di circa trenta minuti);
h) a fronte di siffatti e molteplici elementi di rischio il datore di lavoro aveva l'obbligo di predisporre le dovute misure precauzionali:
ad esempio, assicurare l'assistenza di altro lavoratore posizionato all'esterno del silo presso il varco di accesso, oppure munire il lavoratore di un mezzo di collegamento con l'esterno o di un congegno di allarme idoneo a segnalare eventuali situazioni di difficoltà all'interno del silo.
A seguito di gravame dell'imputato, la Corte d'Appello di Bari confermava l'affermazione di colpevolezza, riducendo peraltro la pena inflitta dal primo giudice pur ribadendo il giudizio di sola equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti.
Quanto alla ritenuta colpevolezza dell'imputato, la Corte distrettuale dava atto del convincimento così espresso, richiamando le considerazioni già svolte dal Tribunale, ritenendole del tutto condivisibili, ed aggiungendo ulteriori argomentazioni che possono così riassumersi:
a) non sussisteva la denunciata nullità per l'asserita violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza - nonostante la diversa ricostruzione della dinamica dell'infortunio operata dal Tribunale, rispetto a quella prospettata con il capo di imputazione, e nonostante, altresì, la ritenuta insussistenza delle contravvenzioni addebitate con riferimento alle ipotizzate violazioni del D.P.R. n. 547 del 1955, motivata con l'accertata mancanza del nesso di causalità tra le violazioni stesse e l'evento - posto che non si era verificata alcuna concreta lesione del diritto di difesa:
tra l'altro, con il capo di imputazione erano stati addebitati anche profili di colpa generica, e il Tribunale era pervenuto ad una diversa ricostruzione del fatto storico (escludendo l'ipotesi della caduta del P.) proprio a seguito di precise sollecitazioni difensive;
b) contrariamente all'assunto dell'appellante non risultava da alcun atto del processo che l'ing. Pa. fosse stato informato delle concrete operazioni di pulizia delle celle granarie, di tal che, in proposito, il F., quale datore di lavoro - perfettamente a conoscenza delle caratteristiche del luogo, del tempo e di ogni altra circostanza rilevante, relativamente allo svolgimento di quel particolare lavoro - era venuto meno al suo obbligo di informazione: la delega rilasciata all'ing. Pa. non poteva esonerare il F. dal fornire tutte le informazioni in suo possesso circa gli aspetti rilevanti per la protezione dei lavoratori;
c) in sostanza il F. non aveva comunicato all'ing. Pa. il contenuto delle mansioni di pulitura delle pareti del silo, pur conoscendone tutte le modalità di svolgimento, così impedendo la redazione di un documento di valutazione dei rischi effettivamente idoneo a prevenire eventi lesivi i danno dei lavoratori: qualsiasi persona di media intelligenza si sarebbe reso conto della oggettiva situazione di pericolo derivante dalle mansioni di pulitura delle celle granarie svolte dal P.;
d) l'affermazione dell'appellante, secondo cui l'ing. Pa. aveva esaminato l'attività di pulitura delle celle granarie ed aveva considerato il rischio non sussistente, costituiva mera deduzione difensiva sfornita di qualsiasi concreto riscontro: in particolare, l'ing. Pa. non aveva fatto mai riferimento, nella sua relazione, alle operazioni di pulizia delle celle granarie;
e) a parte le misure di protezione già ipotizzate dal Tribunale, sarebbe stato possibile evitare l'evento semplicemente impiegando due operai contestualmente nella cella granaria: ciò avrebbe consentito, in caso di malore o di un colpo di sonno di uno dei due, che l'altro operaio potesse tempestivamente intervenire;
f) l'incidente non si era verificato dunque per una imprevedibile fatalità: "esso poteva e doveva essere prevenuto e lo sarebbe stato nel caso di un puntuale rispetto delle norme del D.Lgs. n. 626 del 1994 richiamate nell'editto di accusa" (così testualmente a pag. 8 della sentenza di appello);
g) alcuna risultanza poteva infine suffragare l'affermazione difensiva circa l'asserita abnormità del comportamento del lavoratore, in mancanza di qualsiasi elemento idoneo ad accreditare l'ipotesi che il P. si fosse addormentato, dovendo attribuirsi pari dignità alla tesi che il P. avesse avuto un malore.
Ha proposto ricorso per cassazione il F., a mezzo del difensore, riproponendo le tesi già sottoposte ai giudici di merito, e denunciando violazione di legge e vizio motivazionale con diffuse argomentazioni che possono così sintetizzarsi:
1) violazione del principio di correlazione, per aver il Tribunale prima, e la Corte d'Appello poi, fondato il giudizio di colpevolezza unicamente su un fatto diverso e mai contestato, essendo stato escluso che la morte del lavoratore potesse essere stata conseguenza di una caduta dall'alto, ed essendo stato escluso il nesso di causalità tra le contravvenzioni contestate ai capi b), c), d) ed e) dell'imputazione e l'evento; inoltre sarebbe risultato compromesso anche il concreto esercizio del diritto di difesa, avendo il consulente di parte della difesa rivolto la sua attenzione alla dinamica dell'infortunio quale descritta nel capo di imputazione;
2) erronea valutazione delle risultanze processuali, avendo omesso la Corte di merito di considerare che il F. aveva predisposto tutte le misure di sicurezza attraverso l'incarico conferito all'ing. Pa. con esplicita e dettagliata delega per l'individuazione dei fattori di rischio e l'elaborazione delle misure di prevenzione e protezione in ordine ai rischi, nonchè per l'informazione e la formazione dei lavoratori; di tal che il F. aveva sempre considerato che i rischi inerenti alle varie attività svolte fossero soltanto quelli indicati nella relazione redatta dall'ing. Pa.; inoltre durante il turno di lavoro, nel corso del quale si era verificato l'incidente "de quo", vi era un capoturno il quale era addetto al controllo dei singoli operai ed alla verifica dell'andamento delle operazioni di svuotamento delle celle granarie: queste, peraltro, non presentavano alcuna caratteristica di pericolosità, e lo stesso "pavimento" di grano non comportava alcun rischio data la lentezza del deflusso del grano;
3) errata valutazione delle risultanze processuali, alla luce dei principi enunciati nella giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite, in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso di causalità, non essendovi alcuna certezza che l'evento non si sarebbe verificato ove fossero state poste in essere dall'imputato le condotte indicate dalla Corte d'Appello;
4) l'infortunio in argomento sarebbe inquadrabile nell'ipotesi del caso fortuito, essendosi verificato in conseguenza di un comportamento del lavoratore del tutto imprevedibile ed eccezionale;
5) la Corte territoriale avrebbe reso motivazione contraddittoria laddove ha confermato l'affermazione di colpevolezza nei confronti del F., pur escludendo, nel contempo, la sussistenza del nesso causale tra le violazioni addebitate ai capi b), c), d) ed e) dell'imputazione e la morte del lavoratore;
6) l'ing. Pa. aveva ricoperto la carica di responsabile del servizio di prevenzione e protezione per più anni, aveva effettuato numerose riunioni in tema di sicurezza anche con i lavoratori, i quali avevano col la borato alla predisposizione della relazione sulla valutazione dei rischi: non sarebbe quindi credibile che il F. avesse taciuto su alcuni aspetti del ciclo produttivo e che l'ing. Pa. non avesse mai sentito parlare delle mansioni relative alla pulitura dei silos;
7) non sarebbe stata raggiunta la soglia di certezza della colpevolezza dell'imputato, al di là di ogni ragionevole dubbio;
8) omessa motivazione in ordine alla richiesta dell'appellante di assoluzione con formula ampia in ordine alla contravvenzione di cui al capo F) della rubrica;
9) omessa motivazione, infine, in ordine alla richiesta difensiva di un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante.
Il ricorrente ha poi depositato motivi nuovi ex art. 585 c.p.p., comma 4, ribadendo le argomentazioni svolte con il ricorso a sostegno delle dedotte censure.
Il ricorrente ha poi depositato motivi nuovi svolgendo ulteriori considerazioni a sostegno del proposto ricorso.
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni si seguito indicate.
La denunciata violazione del principio di correlazione è priva di fondamento.
Innanzi tutto mette conto sottolineare che i giudici di merito, quanto alla dinamica dell'incidente, laddove hanno escluso che l'assorbimento del corpo del P. all'interno della massa di grano potesse essere stato causato da un caduta - ricollegando invece detta situazione ad un assopimento o ad un malore dell'operaio - hanno aderito alla tesi prospettata proprio dalla difesa dell'imputato; di tal che, è del tutto fuori luogo sostenere ora che sarebbe stata preclusa all'imputato una concreta ed adeguata linea difensiva in relazione ad una dinamica del fatto in parte diversa rispetto a quella ipotizzata con il capo di imputazione; si è trattato di circostanze fattuali in ordine alle quali l'imputato ha avuto ampia possibilità di difesa, per cui deve escludersi la configurabilità della eccepita nullità: nella giurisprudenza di legittimità è stato invero condivisibilmente affermato che "il precetto dell'art. 521 c.p.p., comma 1, che enuncia il principio della correlazione tra accusa e sentenza va inteso non in senso "meccanicistico formale", ma in funzione della finalità cui è ispirato, quella cioè della tutela del diritto di difesa; ne consegue che la verifica dell'osservanza di detto principio non può esaurirsi in un mero confronto letterale tra imputazione e sentenza, occorrendo che ogni indagine in proposito venga condotta attraverso l'accertamento della possibilità per l'imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto" (in termini, "ex plurimis", Sez. 6^, n. 618/96 - ud 8/11/95-RV. 20337).
Quanto alla posizione di garanzia del F. va innanzi tutto sottolineato che, per come accertato in sede di merito, l'ing. Pa. era stato incaricato dell'individuazione dei fattori di rischio e dell'elaborazione delle misure di prevenzione e delle procedure di sicurezza.
Il detto professionista aveva predisposto una relazione nella quale però non era stata esaminata la specificità della mansione svolta dagli operai all'interno dei silos e pertanto aveva omesso ogni valutazione dei rischi collegabili alla stessa.
Orbene, nell'impugnata sentenza è stato precisato che l'ing. Pa. aveva dichiarato di non essere a conoscenza di tale lavorazione: dunque, in assenza di informazioni rilevanti che avrebbero dovuto essere fornite da persone informate, "in primis" il datore di lavoro, l'ing. Pa. non aveva mai fatto riferimento, nella sua relazione, all'operazione di pulizia delle celle granarie.
Di tal che l'omessa previsione, da parte dell'ing. Pa., dei rischi correlati alle operazioni di pulizia all'interno delle celle granarie, è pienamente riconducibile al F. il quale era perfettamente a conoscenza delle caratteristiche del luogo, del tempo e delle più rilevanti circostanze concernenti lo svolgimento del lavoro di pulizia all'interno dei silos, cosi come puntualmente e dettagliatamente posto in evidenza dai giudici di seconda istanza.
[...]
In altre parole, può dirsi che in tema di infortuni sul lavoro non occorre, per configurare la responsabilità del datore, che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni stessi, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa dell'omessa adozione di quelle misure ed accorgimento imposti all'imprenditore dall'art. 2087 c.c. ai fini della più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore (in proposito cfr. Sez. 4^, n. 13377 del 28/09/1999 Ud. - dep. 24/11/1999 - Rv. 215537: "in tema di infortuni sul lavoro non occorre, per configurare la responsabilità del datore di lavoro, che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni stessi, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa dell'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore dall'art. 2087 c.c. ai fini della più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore).
Nè può accendersi alla tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui l'infortunio "de quo" sarebbe riconducibile a caso fortuito a ad una condotta anomala dello stesso lavoratore rimasto vittima dell'incidente, essendo stato enunciato da questa Corte il seguente, condivisibile, principio di diritto: "le prescrizioni poste a tutela del lavoratore sono intese a garantire l'incolumità dello stesso anche nell'ipotesi in cui, per stanchezza, imprudenza, inosservanza di istruzioni, malore od altro, egli si sia venuto a trovare in situazione di particolare pericolo" (in termini, Sez. 4^, n. 114/86, ud. 6/5/1985, RV. 171538); in materia, si veda anche Sez. 4, n. 4784 del 13/02/1991 Ud. (dep. 27/04/1991) Rv. 187538, secondo cui "in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le norme assolvono all'esigenza primaria di evitare eventi lesivi dell'incolumità fisica dei lavoratori anche in caso di rischi derivanti da distrazione o disaccortezza dei subordinati e la colpa dell'infortunato è configurabile solo quando la condotta del lavoratore sia del tutto anomala, esorbitante dal procedimenti di lavoro cui egli è addetto oppure si traduca nell'inosservanza, da parte sua, di precise disposizioni antinfortunistiche o di ordini esecutivi.
Per quel che riguarda, infine, la denuncia di vizio motivazionale in ordine al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, trattasi di censura manifestamente infondata.
Ed invero, la Corte territoriale ha diminuito la pena inflitta dal primo giudice ed ha ritenuto di dover confermare il giudizio di equivalenza tra attenuanti ed aggravanti (all'imputato era stata contestata anche la recidiva specifica ed infraquinquennale), previo espresso richiamo ai criteri direttivi indicati nell'art. 133 c.p.: orbene, la Corte stessa ha così dimostrato di aver valutato globalmente tutti gli elementi rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio, esprimendo al riguardo una valutazione insindacabile in questa sede perchè, alla luce di quanto appena detto, priva di qualsiasi connotazione di illogicità.
Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010
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