UN 3481: Batterie / pile al litio ADR / Update ADR 2023
ID 5031 | Rev. 3.0 2022 del 23 Ottobre 2022
Documento sul Trasporto ADR di pile litio ionico contenute/imballate in equipaggiamento (UN 3481), con tutti i riferimenti ADR, Disposizioni Speciali (DS) Istruzioni di Imballaggio (P).
Le pile e le batterie devono essere trasportate conformemente alle disposizioni applicabili ai nn. ONU 3090, 3091, 3480 e 3481, ad eccezione della disposizione speciale 230 e a meno che non sia specificato diversamente nella presente disposizione speciale.
3090 | PILE AL LITIO METALLO (COMPRESE LE PILE DI LEGA AL LITIO) |
3091 | PILE AL LITIO METALLO CONTENUTE IN UN DISPOSITIVO O PILE AL LITIO METALLO IMBALLATE CON UN DISPOSITIVO (COMPRESE LE PILE DI LEGA AL LITO) |
3480 | PILE AL LITIO IONICO (COMPRESE LE PILE AL LITIO IONICO POLIMERICO) |
3481 | PILE AL LITIO IONICO CONTENUTE IN UN EQUIPAGGIAMENTO O PILE AL LITIO IONICO IMBALLATE CON UN EQUIPAGGIAMENTO (COMPRESE LE PILE AL LITIO IONICO POLIMERICO) |
I report materia Tabella A 3.2 ADR elaborati Certifico ADR Manager:
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Excursus
Imballaggio ed etichettatura dispositivo elettronico con pila al litio
Tabella A 3.2 ONU 3481
[1] Numero ONU 3481
[2] Denominazione e descrizione PILE AL LITIO IONICO CONTENUTE IN UN EQUIPAGGIAMENTO O PILE AL LITIO IONICO IMBALLATE CON UN EQUIPAGGIAMENTO (COMPRESE LE PILE AL LITIO IONICO POLIMERICO)
[3a] Classe 9
[3b] Codice classificazione M4
[4] Gruppo di Imballaggio
[5] Etichette 9A
[6] Codice disposizioni speciali 188;230;310;348;360;376;377;390;670
[7a] Codice quantità limitate 0
[7b] Codice quantità esenti E0
[8] Istruzioni di imballaggio P903;P908;P909;P910;P911;LP903;LP904;LP905;LP906
[9a] Disposizioni speciali di imballaggio
[9b] Disposizioni relative all'imballaggio in comune
[10] Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa
[11] Disposizioni speciali relative alle cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa
[12] Codici cisterna per le cisterne ADR
[13] Disposizioni speciali per le cisterne ADR
[14] Veicolo per il trasporto in cisterne
[15] Categoria di trasporto 2
[ND] Quantità massima esenzione parziale 333
[15] Codice di restrizione in galleria E
[16] Disposizioni speciali relative al trasporto - Colli
[17] Disposizioni speciali relative al trasporto - Alla rinfusa
[18] Disposizioni speciali relative al trasporto - Carico e scarico
[19] Disposizioni speciali relative al trasporto - Esercizio
[20] Numero identificazione pericolo - Codice Kemler
Info generali Tabella A
PILE AL LITIO IONICO CONTENUTE IN UN EQUIPAGGIAMENTO O PILE AL LITIO IONICO IMBALLATE CON UN EQUIPAGGIAMENTO (COMPRESE LE PILE AL LITIO IONICO POLIMERICO)
ONU: 3481
Classe: 9
Gruppo di imballaggio (GI): --
Codice classificazione: M4 (Pile al litio)
Etichetta: 9A
Codice quantità limitate: 0
Codice quantità esenti: E0
Categoria di trasporto: 2
Quantità massima esenzione parziale: 333
PARTE 2 - CLASSIFICAZIONE
CAPITOLO 2.2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE DIVERSI CLASSI
2.2.9.
Classe 9 - Materie e oggetti pericolosi diversi
Pile al litio
2.2.9.1.7.
A meno che non sia specificato diversamente nell'ADR (ad esempio per i prototipi e le piccole produzioni di batterie secondo la disposizione speciale 310 o per le batterie danneggiate secondo la disposizione speciale 376), le batterie al litio devono soddisfare le seguenti prescrizioni.
NOTA:
Per il n. ONU 3536 BATTERIE AL LITIO INSTALLATE IN UNITÀ DI TRASPORTO, vedere la disposizione speciale 389 nel capitolo 3.3
Le pile e le batterie, le pile e le batterie contenute in un equipaggiamento, o le pile e le batterie imballate con un equipaggiamento, contenenti del litio sotto qualsiasi forma devono essere classificate sotto i nn. ONU 3090, 3091, 3480 o 3481, a seconda dei casi. Possono essere trasportate sotto tali rubriche se soddisfano le disposizioni sottostanti:
....
CAPITOLO 3.4 Merci pericolose imballate in quantità limitate
PARTE 3 DISPOSIZIONI SPECIALI ED ESENZIONI RELATIVE A QUANTITÀ LIMITATE E QUANTITÀ ESENTI CAPITOLO 3.4 Merci pericolose imballate in quantità limitate |
3.4.1.Il presente capitolo contiene le disposizioni applicabili al trasporto di merci pericolose di alcune classi imballate in quantità limitate. La quantità limitata applicabile per imballaggio interno o oggetto è specificata per ogni materia nella colonna (7a) della tabella A del capitolo 3.2. Quando la quantità "0" figura in tale colonna per una merce presente nella lista, il trasporto della stessa alle condizioni di esenzione del presente capitolo non è autorizzato. ... |
PARTE 3 DISPOSIZIONI SPECIALI ED ESENZIONI RELATIVE A QUANTITÀ LIMITATE E QUANTITÀ ESENTI CAPITOLO 3.5 - Merci pericolose imballate in quantità esenti |
3.5.1.Quantità esenti 3.5.1.1. a) disposizioni concernenti la formazione enunciate nel capitolo 1.3; b) procedure di classificazione e criteri applicati per determinare il gruppo d'imballaggio (parte 2); c) disposizioni relative agli imballaggi del 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 e 4.1.1.6. NOTA: 3.5.1.2. 3.5.1.3. Per le merci pericolose in quantità esenti a cui sono assegnati codici diversi ma imballati insieme, la quantità totale per imballaggio esterno deve essere limitata a quella corrispondente al codice più restrittivo. 3.5.1.4. a) alle disposizioni del 3.5.2, eccetto nel caso d'imballaggio intermedio che non è richiesto quando gli imballaggi interni sono solidamente imballati in un imballaggio esterno imbottito in modo tale che, nelle condizioni normali di trasporto, non possono né rompersi, né bucarsi, né lasciar fuoriuscire del contenuto; e che nel caso di liquidi, l'imballaggio esterno contenga sufficiente materiale assorbente per assorbire tutto il contenuto degli imballaggi interni; e b) alle disposizioni del 3.5.3. |
CAPITOLO 3.5 - Merci pericolose imballate in quantità esenti
3.5.1.2.
Le merci pericolose ammesse al trasporto in quantità esenti, conformemente alle disposizioni del presente capitolo, sono indicate nella colonna (7b) della tabella A del capitolo 3.2 con un codice alfanumerico, come segue:
Codice | Quantità massima netta per imballaggio interno (in grammi per solidi e in ml per liquidi e gas) | Quantità massima netta per imballaggio esterno (in grammi per solidi e in ml per liquidi e gas, oppure la somma dei grammi e degli ml nel caso di imballaggi in comune) |
E0 | Non autorizzato come quantità esente | |
E1 | 30 | 1000 |
E2 | 30 | 500 |
E3 | 30 | 300 |
E4 | 1 | 500 |
E5 | 1 | 300 |
CAPITOLO 5.2 MARCATURA ED ETICHETTATURA
...
5.2.1. Marcatura dei colli
5.2.1.9.
Marchio per le pile al litio
5.2.1.9.1.
I colli contenenti pile o batterie al litio preparati conformemente alla disposizione speciale 188 del capitolo 3.3 devono recare il marchio illustrato nella figura 5.2.1.9.2.
...
Figura 5.2.1.9.2. - Marchio per le pile al litio
* Collocazione per il o i numeri ONU.
** Collocazione per un numero di telefono che consente di ottenere ulteriori informazioni.
Il marchio deve avere la forma di un rettangolo o un quadrato con i bordi tratteggiati. Le dimensioni minime devono essere di 100 mm di larghezza x 100 mm di altezza e lo spessore minimo della linea tratteggiata deve essere di 5 mm. Il simbolo (gruppo di pile, una danneggiata, con una fiamma, sopra il n. ONU per le pile o batterie al litio metallo o litio ionico) deve essere nero su fondo bianco.
Il tratteggio deve essere rosso. Se le dimensioni del collo lo richiedono, le dimensioni/lo spessore della linea possono essere ridotte senza superare 100 mm di larghezza x 70 mm di altezza. Se le dimensioni non sono specificate, tutti gli elementi devono rispettare approssimativamente le proporzioni sopra indicate.
CAPITOLO 1.6 - MISURE TRANSITORIE
1.6.1.49 Il marchio di cui alla Figura 5.2.1.9.2 applicabile fino al 31 dicembre 2022, può continuare ad essere applicato fino al 31 dicembre 2026.
...
PARTE 3 - LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE,
DISPOSIZIONI SPECIALI ED ESENZIONI RELATIVE A QUANTITÀ LIMITATE E QUANTITÀ ESENTI
CAPITOLO 3.3 - Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie od oggetti
DS 188 |
Le pile e gli accumulatori (batterie) presentati al trasporto non sono sottoposti alle altre prescrizioni dell'ADR se soddisfano le seguenti condizioni: a) per una pila al litio metallo o di lega al litio, il contenuto di litio non è superiore a 1 grammo e, per una pila agli ioni di litio, l'energia nominale in wattora non deve superare i 20 Wh; b) per una batteria al litio metallo o di lega al litio, il contenuto totale di litio non è superiore a 2 grammi e per una batteria agli ioni di litio l'energia nominale in wattora non deve superare i 100 Wh. Nel caso di batterie al litio ionico che soddisfano tale disposizione, l'energia nominale in wattora deve essere riportata sul rivestimento esterno, a eccezione di quelle fabbricate prima del 1° gennaio 2009; NOTA: Quando le batterie al litio conformi al 2.2.9.1.7 f) sono trasportate conformemente alla presente disposizione speciale, il contenuto totale di litio di tutte le pile al litio metallo contenute nella batteria non deve superare 1,5 g e la capacità totale di tutte le pile al litio ionico contenute nella batteria non deve superare i 10 Wh (vedere la disposizione speciale 387) (ADR 2019) c) ogni pila o batteria soddisfa le disposizioni del 2.2.9.1.7 a) ed e); d) le pile e le batterie, a meno che non siano installate in un equipaggiamento, devono essere poste in imballaggi interni che le avvolgono completamente. Le pile e le batterie devono essere protette in modo da evitare cortocircuiti. In questo senso s'intende s'intende protezione dai contatti con materiali conduttori di elettricità (ADR 2019) contenuti all'interno dello stesso imballaggio, che potrebbero causare dei cortocircuiti. Gli imballaggi interni devono essere imballati in imballaggi esterni solidi e conformi alle disposizioni del 4.1.1.1, 4.1.1.2 e 4.1.1.5; e) le pile e le batterie, installate in equipaggiamenti, devono essere protette da danneggiamenti e cortocircuiti, e l'equipaggiamento deve essere provvisto di mezzi efficaci in modo da impedire ogni funzionamento accidentale. Questa prescrizione non si applica ai dispositivi intenzionalmente attivi durante il trasporto (trasmettitori di identificazione radio, orologi, sensori, ecc.) e non suscettibili di generare uno sviluppo pericoloso di calore. Nel caso di batterie installate in un equipaggiamento, quest'ultimo deve essere posto in imballaggi esterni solidi, costruiti con materiali appropriati e aventi resistenza e progettazione adatte alla capacità dell'imballaggio e all'uso previsto, a meno che una protezione equivalente della batteria non sia assicurata dall'equipaggiamento nel quale è contenuta; f) ogni collo deve recare il marchio di pila al litio appropriato, come indicato nel 5.2.1.9. Tale prescrizione non si applica: i) ai colli contenenti solo batterie bottoni montate all'interno di un equipaggiamento (compresi i circuiti stampati); ii) e ai colli contenenti non più di 4 pile o 2 batterie montate all'interno di un equipaggiamento, quando la spedizione non comporta più di due colli. Se i colli sono sistemati in un sovrimballaggio, il marchio di pila al litio deve essere direttamente visibili o riprodotto all'esterno del sovrimballaggio e quest'ultimo deve recare il marchio "SOVRIMBALLAGGIO". Le lettere del marchio "SOVRIMBALLAGGIO" devono misurare almeno 12 mm di altezza. g) a meno che le batterie non siano montate all'interno di un equipaggiamento, ciascun collo deve poter resistere ad una prova di caduta da un'altezza di 1,2 m, qualunque sia il suo orientamento, senza che le pile o le batterie che esso contiene siano danneggiate, senza che il suo contenuto sia spostato a tal punto che le batterie (o le pile) si tocchino, e senza che vi sia fuoriuscita del contenuto; e Come sopra ed altrove nell'ADR, con "contenuto di litio" si intende la massa di litio presente nell'anodo di una pila al litio metallo o di lega al litio. |
DISPOSIZIONE SPECIALE230
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DISPOSIZIONE SPECIALE 310
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DISPOSIZIONE SPECIALE 348
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DISPOSIZIONE SPECIALE 360
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DISPOSIZIONE SPECIALE 376
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DISPOSIZIONE SPECIALE 377
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DISPOSIZIONE SPECIALE 390
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DISPOSIZIONE SPECIALE 670
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PARTE 4 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA UTILIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI E DELLE CISTERNE
CAPITOLO 4.1 - Utilizzazione di imballaggi, di grandi imballaggi (recipienti) per il trasporto alla rinfusa (GIR) e di grandi imballaggi
4.1.4.Lista delle istruzioni d'imballaggio
ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO P903 |
Questa istruzione si applica ai nn. ONU 3090, 3091, 3480 e 3481. |
Ai fini della presente istruzione d'imballaggio, per "equipaggiamento" si intende un apparecchio alimentato da pile o batterie al litio. (ADR 2019) I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3: 1) Per le pile e le batterie: Fusti (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); Casse (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); Bidoni (taniche) (3A2, 3B2, 3H2). Le pile e le batterie devono essere imballate in imballaggi in modo da essere protette contro eventuali danni che potrebbero essere causati dal movimento o spostamento delle pile o batterie nell'imballaggio. Gli imballaggi devono soddisfare il livello di prova del gruppo d'imballaggio II. b) rivestimenti di protezione (per esempio in gabbie completamente chiuse o in gabbie di legno); o c) pallets o altri dispositivi di movimentazione. Le pile o le batterie devono essere assicurate in modo da impedire ogni spostamento accidentale e i loro morsetti non devono sostenere il peso degli altri elementi che saranno loro sovrapposti. Gli imballaggi non devono necessariamente soddisfare le disposizioni del 4.1.1.3. 3) Per le pile o le batterie imballate con un equipaggiamento: |
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ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO P908
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ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO P909
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ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO P910
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ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO P911
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Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
3.0 | 23.10.2022 | ADR 2023 | Certifico Srl |
2.0 | 16.10.2020 | ADR 2021 | Certifico Srl |
1.0 | 24.03.2020 | ADR 2019 | Certifico Srl |
0.0 | 22.11.2017 | -- | Certifico Srl |
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