Guida alla predisposizione della banda ultralarga negli edifici
La predisposizione alla ricezione a banda ultralarga degli edifici nuovi e ristrutturati ai sensi della Legge n. 164/2014 art. 6 ter
Linee guida per i professionisti, le imprese di costruzione e i tecnici della Pubblica Amministrazione.
La presente guida, voluta e condivisa da Confindustria Digitale, Assimpredil Ance e Anitec-Assinform, con il patrocinio di ANCI, ha l’obiettivo di divulgare i contenuti dei provvedimenti di legge in materia di predisposizione degli edifici alla ricezione a banda ultralarga e di sensibilizzare l’intera filiera dell’edilizia (progettisti, imprese di costruzioni e tecnici della pubblica amministrazione) rispetto agli obblighi e alle opportunità ad essi correlati, fornendo al contempo un semplice strumento di consultazione e verifica.
Le linee guida riguardano nello specifico quanto previsto dal nuovo art. 135 bis del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), il cui ambito di applicazione riguarda:
- tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia siano state presentate dopo il 1° luglio 2015
- tutti gli interventi edilizi che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c) del suddetto Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; ovvero:
- - tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente;
- - gli interventi su immobili compresi nelle zone omogenee A che comportino mutamenti della destinazione d’uso;
- - gli interventi che comportino mutamenti della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
Con la Legge 11 novembre 2014 n. 164 di conversione del DL 12 settembre 2014 n. 133, il Governo Italiano ha provveduto a recepire i contenuti della direttiva europea. Nello specifico all’art. 6 ter (Disposizioni per l’infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica) col comma 2 ha provveduto a modificare il DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) inserendo nel capo VI, parte II l’art. 135 bis.
Norme per l’infrastrutturazione digitale
L’art. 135 bis delinea le nuove Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici e si compone di tre commi:
Comma 1
Tutti gli edifici di nuova costruzione per le quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c. Per infrastruttura fisica multiservizio interna all’edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all’interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale della rete.
Comma 2
Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’art. 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l’infrastruttura interna dell’edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.
Comma 3
Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo possono beneficiare, ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante di “edificio predisposto alla banda larga”. Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3. Una breve e sommaria analisi del testo di legge evidenzia alcune questioni che devono essere considerate e fatte proprie da tutti i tecnici interessati al processo edificatorio.
Decorrenza
La prima riguarda l’obbligo perentorio e la decorrenza: la realizzazione dell’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, infatti, DEVE essere prevista per TUTTI I NUOVI EDIFICI il cui permesso di costruire sia posteriore al 1° luglio 2015.Un obbligo che riguarda anche TUTTE LE RISTRUTTURAZIONI PROFONDE che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’art 10 comma 1, lettera c) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, ovvero che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti nella destinazione d’uso.
La seconda riguarda la tipologia degli impianti richiesti, che sono costituiti da adeguati spazi installativi e da impianti in fibra ottica. In questo caso il legislatore ha voluto non solo indicare l’obbligo della predisposizione, ma anche definire la tecnologia da utilizzare nella realizzazione della dorsale di telecomunicazione d’edificio, identificando nel sistema distributivo a fibra ottica l’unico impianto idoneo a rispettare la normativa. Aspetto che, in quanto inserito nel testo di legge, va inteso come cogente e perentorio.
Punto di accesso
Una terza questione riguarda il rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 135 bis, ovvero la predisposizione in TUTTI I NUOVI EDIFICI il cui permesso di costruire sia posteriore al 1° luglio 2015, di un punto di accesso alla rete di comunicazione elettronica facilmente utilizzabile dagli operatori di rete. Questo obbligo è esteso anche alle ristrutturazioni edilizie che necessitino di permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 del DPR 380/2001, senza alcuna esclusione (quindi in termini più estensivi rispetto a quanto previsto dal comma 1) e coinvolgendo quanto in materia prevedono le singole normative regionali
Etichetta
Quarta ed ultima questione riguarda quanto previsto dal comma 3 dell’art. 135 bis, ovvero la possibilità di fornire l’edificio correttamente predisposto alla ricezione a banda larga di una “etichetta volontaria” con lo scopo evidente di valorizzare l’immobile in fase di compravendita. Il testo di legge prevede che tale etichetta volontaria venga rilasciata solo ed esclusivamente da un tecnico abilitato ai sensi del DM 37/2008 art. 1, comma 2, lettera b), ovvero un installatore elettronico. Una indicazione importante, dal momento che solo tale professionista è in grado di certificare che l’impianto è stato realizzato a regola d’arte, ovvero nel rispetto di quanto previsto dalle guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3 ed è quindi in grado di soddisfare i prerequisiti della norma, ovvero:
- la riduzione dei costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità
- il rispetto dei diritti inderogabili di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche, come previsto dal D.Lgs 259/2001, art. 3, comma 1.
ANCE 2017
Collegati: