Sovraimballaggi ADR (Overpack) | Riferimenti e illustrazioni / Update ADR 2023
ID 4993 | Rev. 3.0 del 13 Dicembre 2022 - Update ADR 2023 / Documento completo allegato
Il Documento allegato, di cui a seguire un excursus, intende fornire risposte con illustrazioni per i Sovraimballaggi ADR (Overpack) relativamente a:
- uso sui colli,
- predisposizione,
- etichettatura.
I Sovraimballaggi, possono, infatti, consentire una più facile movimentazione e stivaggio durante il trasporto dei colli, ma devono garantire il rispetto della funzionalità degli stessi e delle prescrizioni del trasporto ADR.
Premessa
Un Sovrimballaggio è un involucro utilizzato per contenere uno o più colli e farne un'unità di più facile movimentazione e stivaggio durante il trasporto.
Gli imballaggi, infatti, devono essere abbastanza robusti per resistere ai colpi ed alle sollecitazioni normalmente incontrati durante il trasporto, in particolare in fase di trasbordo fra mezzi di trasporto o fra mezzi di trasporto e magazzini così come qualsiasi rimozione per susseguente movimentazione manuale o meccanica.
Il sovraimballaggio spesso consente una migliore resistenza alle sollecitazioni durante le movimentazioni o lo stivaggio del collo o di più colli ma non deve comprometterne la loro funzionalità (5.1.2.2.)
Excursus
Definizione Sovrimballaggio ADR (overparck)
Il Sovrimballaggio è un involucro utilizzato (nel caso dei materiali radioattivi, da uno stesso speditore) per contenere uno o più colli e farne un'unità di più facile movimentazione e stivaggio durante il trasporto. Esempi di sovrimballaggi:
a) un piatto di carico, come una paletta sulla quale più colli sono sistemati o impilati e fissati mediante una striscia di plastica, una pellicola termoretraibile o stirabile o mediante altri mezzi adeguati;
oppure
b) un imballaggio esterno di protezione come una cassa o una gabbia;
Esempi:
CAPITOLO 4.1 - Utilizzazione di imballaggi, di grandi imballaggi (recipienti) per il trasporto alla rinfusa (GIR) e di grandi imballaggi
NOTA: Gli imballaggi, compresi i GIR e i grandi imballaggi, i cui marchi corrispondono al 6.1.3, 6.2.2.7, 6.2.2.8, 6.2.2.9, 6.2.2.10, 6.3.4 [ADR 2021], 6.5.2 o 6.6.3, ma che sono stati approvati in un paese che non è parte contraente dell'ADR, possono essere ancora utilizzati per il trasporto secondo l'ADR.
4.1.1.
ARTE 5 - PROCEDURE DI SPEDIZIONE
CAPITOLO 5.1 - Disposizioni generali
5.1.2. Impiego di sovrimballaggi
...
____
...
5.2.1.7.1.
Ogni collo deve portare, sulla superficie esterna dell'imballaggio, l'indicazione dello speditore o del destinatario o di entrambi, scritta in modo leggibile e durevole. Ogni sovrimballaggio deve recare in modo leggibile e durevole sulla superficie esterna l'indicazione dello speditore o del destinatario o di entrambi, a meno che questi marchi non siano perfettamente visibili per tutti i colli all'interno del sovrimballaggio.
5.2.1.7.2.
Ogni collo, escluso i colli esenti, deve portare, sulla superficie esterna dell'imballaggio, il numero ONU preceduto dalle lettere "UN" e la designazione ufficiale di trasporto, scritte in modo leggibile e durevole. La marcatura dei colli esenti deve essere conforme a quanto indicato al 5.1.5.4.1.
5.2.1.7.3.
Ogni collo avente una massa lorda superiore a 50 kg deve portare sulla superficie esterna dell'imballaggio l'indicazione della sua massa lorda ammissibile, scritta in modo leggibile e durevole.
5.2.1.7.4.
Ogni collo conforme a:
a) un modello di "collo industriale di tipo IP-1", "collo industriale di tipo IP-2", "collo industriale di tipo IP-3" deve portare sulla superficie esterna dell'imballaggio la dicitura "TIPO IP-1", "TIPO IP-2" o "TIPO IP-3", come appropriato, scritta in modo leggibile e durevole;
b) un modello di collo di tipo A deve portare sulla superficie esterna dell'imballaggio la dicitura "TIPO A", scritta in modo leggibile e durevole;
c) un modello di "collo industriale di tipo IP-2", "collo industriale di tipo IP-3" o di collo di tipo A deve portare sulla superficie esterna dell'imballaggio, scritti in modo leggibile e durevole, la sigla distintiva utilizzata nei veicoli in circolazione stradale internazionale (2) del paese allo Stato di origine del modello e il nome del fabbricante o ogni altro mezzo di identificazione dell'imballaggio specificato dall'autorità competente del paese di origine del modello.
...
5.2.1.7.7.
Quando i materiali LSA-I o SCO-I sono contenuti in recipienti o materiali di contenimento e sono trasportati in uso esclusivo conformemente al 4.1.9.2.4, la superficie esterna di questi recipienti o materiali di contenimento può portare la dicitura "RADIOATTIVA LSA-I" o "RADIOATTIVA SCO-I", come appropriato.
5.2.1.7.8.
In tutti i casi di trasporto internazionale di colli il cui modello deve essere approvato o la spedizione approvata dall'autorità competente e per i quali si applicano modalità di approvazione diverse nei vari paesi interessati dalla spedizione, la marcatura deve essere conforme al certificato del paese d'origine del modello.
...
5.2.1.10.
Frecce di orientamento.
5.2.1.10.1 Secondo le disposizioni del 5.2.1.10.2:
a) gli imballaggi combinati costituiti da imballaggi interni contenenti liquidi,
b) gli imballaggi semplici muniti di sfiati,
c) i recipienti criogenici chiusi o aperti progettati per il trasporto di gas liquefatto refrigerato; e
d) le macchine o gli apparecchi contenenti merci pericolose liquide, se è prescritto che devono essere mantenuti in un determinato orientamento quando contengono merci pericolose liquide (vedere la disposizione speciale 301 del capitolo 3.3), (*)
devono essere chiaramente marcati da frecce d'orientamento simili a quelle indicate qui di seguito o a quelle conformi alle prescrizioni della norma ISO 780:199. Esse devono essere apposte su entrambi i lati verticali opposti del collo e con la punta rivolta verso l'alto. Devono essere contenute in un quadro rettangolare di dimensioni sufficienti per essere chiaramente visibili in funzione della grandezza del collo. La rappresentazione in un tracciato rettangolare è facoltativa.
(*) Parole così sostituite dagli emendamenti ADR 2023.
Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2022
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Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
3.0 | 13.12.2022 | ADR 2023 | Certifico Srl |
2.0 | 30.11.2020 | ADR 2021 | Certifico Srl |
1.0 | 11.08.2020 | ADR 2019 | Certifico Srl |
0.0 | 17.11.2017 | --- | Certifico Srl |
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