Check list verifiche periodiche attrezzature in pressione
ID 4741 | 22.12.2019 / Check list allegata
Documento check list ATS-MB per la verifica periodica delle attrezzature in pressione in azienda, inerente gli aspetti tecnico amministrativi, quali:
- classificazione delle attrezzature in pressione e degli insiemi, secondo la Direttiva 2014/68/UE (Circolare M.S.E n. 69094, del 15/05/2015), con relativa definizione della frequenza delle verifiche periodiche (Art. 10 D.M. n. 329/2004)
- attrezzature in pressione/insiemi soggetti alla "riqualificazione periodica" sono sottoposti alle relative verifiche da parte dei soggetti preposti (ATS/ Soggetti Abilitati) (Art. 10 D.M. n. 329/2004)
- Controllo della messa in servizio (art. 4 comma 1 e art. 5 comma 1, lettera c - DM 329/2004)
- Verifica della messa in servizio (art. 4, comma 1, del DM 329/2004, ecc.)
- Verifiche periodiche attrezzature (art. 71, comma 11, D. Lgs. n. 81/2008 e Allegato VII)
ATS MB 2016
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Art. 4. Verifica obbligatoria di primo impianto ovvero della messa in servizio
1. Le attrezzature o insiemi a pressione di cui all’articolo 1, solo se risultano installati ed assemblati dall’utilizzatore sull’impianto, sono soggetti a verifica per la messa in servizio.
2. La verifica, effettuata su richiesta dell’azienda utilizzatrice, riguarda l’accertamento della loro corretta installazione sull’impianto.
3. Al termine della verifica il soggetto verificatore consegna all’azienda un’attestazione dei risultati degli accertamenti effettuati. In caso di esito negativo della verifica, il documento indica espressamente il divieto di messa in servizio dell’attrezzatura a pressione esaminata.
4. Ai soli fini della verifica di primo impianto e' consentita la temporanea messa in funzione dell’attrezzatura o insieme.
Art. 5. Esclusioni dal controllo della messa in servizio
1. Non sono soggetti alla verifica della messa in servizio le seguenti categorie di attrezzature ed insiemi:
a) tutte le attrezzature ed insiemi già esclusi dall’articolo 2;
b) gli estintori portatili e le bombole portatili per apparecchi respiratori;
c) i recipienti semplici di cui al decreto legislativo n. 311/1991 aventi pressione minore o uguale a 12 bar e prodotto pressione per volume minore di 8000 bar*1;
d) gli insiemi per i quali da parte del competente organismo notificato o di un ispettorato degli utilizzatori risultano effettuate per quanto di propria competenza le verifiche di accessori di sicurezza o dei dispositivi di controllo. L’efficienza dei citati accessori o dispositivi devono risultare dalle documentazioni trasmesse all’atto della presentazione della dichiarazione di messa in servizio
Art. 6. Obblighi da osservare per la messa in servizio e l’utilizzazione, dichiarazione di messa in servizio
1. All’atto della messa in servizio l’utilizzatore delle attrezzature e degli insiemi soggetti a controllo o a verifica invia all’ISPESL e all’Unita' Sanitaria Locale (USL) o all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente, una dichiarazione di messa in servizio, contenente:
a) l’elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacita' e fluido di esercizio;
b) una relazione tecnica, con lo schema dell’impianto, recante le condizioni d’installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate;
c) una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 403, attestante che l’installazione e' stata eseguita in conformita' a quanto indicato nel manuale d’uso;
d) il verbale della verifica di cui all’articolo 4, ove prescritta;
e) un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso, o sottoposti a fatica oligociclica.
2. Per le attrezzature costruite in serie, quali i serbatoi di stoccaggio di gas petrolio liquefatto (GPL), di capacita' non superiore a 13 m3 e dei loro insiemi, nonché i serbatoi di gas criogenici liquefatti di capacita' non superiore a 35 m3 e dei loro insiemi installati presso utilizzatori da aziende che, conservandone la proprieta' e la responsabilita' tecnica provvedono al loro rifornimento, l’interessato puo' compilare un’unica dichiarazione di messa in servizio cumulativa per tutte le apparecchiature e per i loro insiemi installati in un semestre. In tal caso, la dichiarazione di messa in servizio e' trasmessa dall’azienda all’ASL o all’USL e all’ISPESL.
3. Gli accessori di sicurezza, i dispositivi di controllo e le valvole di intercettazione, indicate all’articolo 9 del presente regolamento non formano oggetto di autonoma dichiarazione di messa in servizio. Essi seguono le procedure delle attrezzature a pressione che sono destinate a proteggere.
4. Per le attrezzature a pressione e insiemi esclusi dal controllo della messa in servizio, ai sensi dell’articolo 5, la dichiarazione di messa in servizio di cui al comma 1 consente di attivare l’attrezzatura o l’insieme a condizione che l’utilizzatore attesti che le predette attrezzature o insiemi siano stati debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la salute e la sicurezza delle persone o degli animali domestici o la sicurezza dei beni.
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Art. 10 Riqualificazione periodica
1. Ai fini della definizione della periodicita' dei controlli di attrezzature ed insiemi di cui all’articolo 1, finalizzati alla riqualificazione periodica degli stessi ed allo scopo di definire una metodologia procedurale omogenea tutte le attrezzature di cui all’articolo 1, vengono classificate tenendo conto delle categorie definite dall’Allegato II del decreto legislativo n. 93/2000.
2. Per verifiche di riqualificazione s’intendono:
a) verifiche d’integrita' come definite all’articolo 12;
b) verifiche di funzionamento come definite all’articolo 13.
3. La riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione, e' regolamentata secondo lo schema riportato nelle tabelle di cui agli allegati A e B. La frequenza ditali verifiche va modificata qualora il fabbricante delle singole attrezzature, nel manuale d’uso e manutenzione, indichi periodicita' di interventi inferiori a quelle indicate nella citata tabella con particolare riguardo al problema della corrosione ed erosione o altre azioni che possano compromettere nel tempo la stabilita' strutturale delle attrezzature. Fermi restando i limiti temporali previsti dalla tabella e di quelli suggeriti dal fabbricante, le verifiche successive vanno eseguite entro i termini derivanti dai risultati dell’ultima verifica eseguita.
4. Le verifiche relative agli accessori di sicurezza e di quelli a pressione seguono la stessa periodicita' dell’attrezzatura a pressione cui sono destinati o con cui sono collegati.
5. Ispezioni alternative e con periodicita' differenti da quelle elencate nelle tabelle di cui agli allegati A e B, ma tali da garantire un livello di protezione equivalente, possono essere accettate per casi specifici, nonché per determinate tipologie, fatto salvo quanto previsto nelle istruzioni per l’uso rilasciate dal fabbricante dell’attrezzatura stessa e previa autorizzazione del Ministero delle attivita' produttive; la relativa richiesta di deroga dovrà essere presentata dall’utente corredata da un’adeguata relazione tecnica.
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