Vademecum EMAS |Registrazione | Uso del logo / Rev. 2.0 Giugno 2022
ID 4658 | Rev. 2.0 del 15.06.2022 / Documento completo allegato
Documento sulla normativa EMAS, su elenco (BEMP) Best Environmental Management Practicee e relative Decisioni e sulle modalità di uso del logo EMAS.
Decisione (UE) 2020/519 - Rifiuti
Decisione (UE) 2021/2053 - Fabbricazione Metalli
Decisione (UE) 2021/2054 - ICT
Best environmental management practice in the fabricated metal product manufacturing sector 2019
Best environmental management practice for the telecommunications and ICT services 2020
Regolamento (UE) 2018/2026
Altre correzioni e aggiornamenti link
Aggiornate BEMP al 20.01.2020, inserite (vedi allegati o link): Best Environmental Management Practice in the Retail Trade Sector 2013
Best Environmental Management Practice in the Tourism Sector 2013
Best Environmental Management Practice for the Food and Beverage Manufacturing Sector –2015
Best Environmental Management Practice for the Car Manufacturing Sector 2017
Best Environmental Management Practice for the electrical and electronic equipment manufacturing sector 2016
Best Environmental Management Practice for the Public Administration Sector 2019
Best environmental management practice for the agriculture sector - crop andanimal production 2018
Best environmental management practice for the building and construction sector 2012
Best Environmental Management Practice for the Waste Management Sector May 2108
Best environmental management practice in the fabricated metal product manufacturing sector 2019
Excursus
EMAS è uno strumento volontario messo a disposizione di qualsiasi organizzazione operante in qualsiasi settore economico, all’interno o all’esterno dell’Unione europea, e che intende:
- assumersi una responsabilità ambientale ed economica,
- migliorare le proprie prestazioni ambientali,
- comunicare i propri risultati ambientali alla società e alle parti interessate in generale.
...
1993 EMAS I
Regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit. (GU L 168 del 10.7.1993).
2001 EMAS II
Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit. (GU L 114/1 del 24.4.2001)
2009 EMAS III
Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE. (GU L 342/1 del 22.12.2009)
...
Le organizzazioni che si registrano a EMAS devono:
- dimostrare il rispetto della normativa in materia ambientale,
- impegnarsi a migliorare costantemente le proprie prestazioni ambientali,
- dimostrare di avere un dialogo aperto con tutte le parti interessate,
- coinvolgere il personale nel miglioramento delle prestazioni ambientali dell’organizzazione,
- pubblicare e aggiornare una dichiarazione ambientale EMAS convalidata, destinata alla comunicazione esterna.
Le organizzazioni devono inoltre:
- effettuare un’analisi ambientale (che comprenda l’individuazione di tutti gli aspetti ambientali diretti e indiretti),
- registrarsi presso un organismo competente dopo aver svolto con successo la verifica della propria organizzazione.
Dopo essersi registrate, le organizzazioni acquisiscono il diritto di usare il logo EMAS.
Il logo può essere utilizzato solo da organizzazioni in possesso di una valida registrazione EMAS.
Il logo deve sempre recare il numero di registrazione dell'organizzazione, ad eccezione delle attività promozionali e di marketing relative a EMAS.
Solo il logo ufficiale è valido.
Se l'organizzazione dispone di diversi siti, non tutti inclusi nella registrazione, può utilizzare il logo solo per quei siti registrati - in modo che non dà l'impressione che l'intera organizzazione sia registrata.
La dichiarazione ambientale dell'organizzazione deve riportare il logo.
Il logo non può essere utilizzato su imballaggi di trasporto e terziario o in altri modi che potrebbero creare confusione con le etichette dei prodotti ambientali.
Il logo non dovrebbe essere utilizzato con qualsiasi rivendicazione comparativa riguardante altre attività e servizi.
Il logo non deve essere utilizzato in modi che possono causare confusione con altre etichette per prodotti o servizi.
Estratto
Uso logo: Esempi
Procedura EMAS
Fase 1: Contattare l’organismo competente.
Fase 2: Eseguire la revisione ambientale
Fase 3: Strutturare il sistema di gestione ambientale (EMS) definendo una politica ambientale e un programma ambientale
Fase 4: Implementare il proprio sistema di gestione ambientale (EMS)
Fase 5: Audit ambientale interno.
Fase 6: Obiettivo per un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.
Fase 7: Dichiarazione ambientale
Fase 8: EMS verificato e dichiarazione ambientale convalidata.
Fase 9: Invio della registrazione.
Fase 10: Utilizzare EMAS
Regolamento EMAS
Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (Regolamento EMAS III)
Il regolamento (CEE) n. 1836/93 è stato introdotto per la prima volta nel luglio 1993 come strumento di politica ambientale elaborato dalla Commissione europea in un passo verso l'adempimento dell'obiettivo comunitario di uno sviluppo sostenibile. EMAS è stato aperto alla partecipazione volontaria da parte delle organizzazioni dall'aprile 1995. Il suo campo di applicazione ha inizialmente limitato la partecipazione alle imprese del settore industriale.
Nel 2001 è stato adottato il regolamento (CE) n. 761/2001 ("EMAS II") riveduto. I suoi elementi principali sono stati l'estensione del campo di applicazione dell'EMAS a tutti i settori dell'attività economica, comprese le autorità locali, e l'integrazione del sistema internazionale di gestione ambientale standard EN ISO 14001.
Nel 2009 il regolamento EMAS è stato rivisto e modificato per la seconda volta. Il regolamento (CE) n. 1221/2009 ("EMAS III") è entrato in vigore l'11 gennaio 2010.
Con EMAS III, il sistema viene messo a disposizione anche delle organizzazioni non europee o delle imprese europee operanti in paesi non europei.
Nel 2017, gli allegati I, II e III del regolamento EMAS sono stati modificati per includere le modifiche associate alla revisione dello standard ISO 14001: 2015.
Il regolamento (UE) 2017/1505 della Commissione che modifica tali allegati èntrato in vigore il 17/09/2017.
Dal 9 gennaio 2019 è entrato in vigore anche l'allegato IV modificato dal Regolamento (UE) 2018/2026. Il regolamento include un aggiornamento degli indicatori fondamentali di EMAS e la lingua della dichiarazione ambientale.
Consente inoltre alle organizzazioni EMAS nuove opportunità di rendicontare le proprie prestazioni ambientali e di utilizzare la dichiarazione ambientale EMAS dell'organizzazione anche per altri obblighi di rendicontazione.
Documenti di riferimento settoriali
I Documenti di riferimento settoriali (SRD) sulla migliore pratica di gestione ambientale forniscono indicazioni e ispirazioni alle organizzazioni in settori specifici su come migliorare ulteriormente le prestazioni ambientali.
La Commissione europea, in consultazione con gli Stati membri dell'UE e con i soggetti interessati dai settori affrontati, produce due documenti per ciascun settore:
1. un breve documento di riferimento settoriale (SRD) e
2. una relazione tecnica dettagliata sulle migliori pratiche di gestione ambientale (la "relazione sulle migliori pratiche").
Questi documenti sono stati sviluppati per diversi settori che sono stati identificati come settori prioritari.
Ogni SRD include i seguenti elementi:
- Migliori pratiche di gestione ambientale;
- Indicatori di prestazioni ambientali;
- Benchmark di eccellenza.
La CE ha adottato SRD ufficiali nei seguenti settori:
Fonti: CE/ISPRA
Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2022
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Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
2.0 | 15.06.2022 |
Decisione (UE) 2020/519 - Rifiuti Decisione (UE) 2021/2053 - Fabbricazione Metalli Decisione (UE) 2021/2054 - ICT BEMP fabricated metal product manufacturing sector BEMP for the telecommunications and ICT services Altre correzioni e aggiornamenti link |
Certifico Srl |
1.0 | 20.01.2020 | Aggiornamento BEMP/SDR | Certifico Srl |
0.0 | 03.09.2017 | -- | Certifico Srl |
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Linee guida ISO 14001-EMAS e D.Lgs. 231 - Assolombarda
Linee Guida registrazione EMAS
Linee Guida sui documenti settoriali di riferimento per EMAS