Triossido di Cromo: il 21 Settembre 2017 termina l'uso in UE
Finirà in questa data l'uso del triossido di cromo nell'Unione Europea, salvo autorizzazioni.
Il Regolamento (UE) 348/2013 stabilisce che il 21 settembre 2017, che modifica l'all. XIV del REACH è la data oltre la quale il triossido di cromo non potrà più essere utilizzato - entro i confini dell'Unione Europea - salvo disporre di una specifica autorizzazione.
Chi volesse chiedere l'autorizzazione e avere la certezza di una risposta (positiva o negativa che sia) entro il 21 settembre 2017 doveva presentare la domanda entro la data del 21 marzo 2016.
Le stesse scadenze si applicano anche alle seguenti sostanze:
- Acidi generati dal triossido di cromo e relativi oligomeri (acido cromico, acido dicromico, oligomeri dell'acido cromico e dicromico)
- Dicromato di sodio
- Dicromato di potassio
- Dicromato di ammonio
- Cromato di potassio
- Cromato di sodio
___________
L'ECHA ha pubblicato sul suo sito web FAQ per chiarire gli obblighi giuridici per gli utilizzatori a valle dei composti di Cromo VI dopo la data di scadenza del 21 settembre 2017.
Helsinki, 23 agosto 2017
Gli utenti a valle possono continuare a utilizzare i composti Chromium VI dopo il termine d'uso della sostanza, anche se la Commissione non ha deciso di concedere o di non concedere un'autorizzazione.
Tale proseguimento è possibile se un'impresa che si trova sulla catena di approvvigionamento ha chiesto un'autorizzazione per il loro utilizzo prima dell'ultima data di applicazione, il 21 marzo 2016.
Finché l'autorizzazione è in sospeso, gli utenti a valle non devono fare nulla. Una volta che la Commissione ha preso la sua decisione e se viene concessa un'autorizzazione, gli utenti a valle dovranno notificare il loro utilizzo all'ECHA.
___________
Collegati
Elenco sostanze soggette ad autorizzazione REACH (Allegato XIV)