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Schema Dlgs attuazione direttiva (UE) 2015/2193 e riordino quadro normativo emissioni

Schema decreto legislativo attuazione direttiva (UE) 2015/2193

ID 4529 | 16.12.2017

recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera

Update 24.08.2017

Schema decreto legislativo attuazione direttiva (UE) 2015/2193 recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera

Atto Governo n. 435

Estratto Relazione illustrativa

Lo schema di decreto é stato predisposto in attuazione della delega prevista all’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170, (Legge di delegazione europea 2015), che, in combinato disposto con l’articolo 1, delega il Governo, sulla base di appositi criteri, ad adottare disposizioni per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/2193, nonché per realizzare un riordino generale del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.

Detto articolo 17 ha, infatti, come finalità non solo il recepimento della direttiva 2015/2193/UE sui medi impianti di combustione (impianti di potenza termica inferiore a 50 MW), ma anche un complessivo riordino della disciplina nazionale degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, contenuti nella Parte Quinta del decreto Legislativo 3 aprile 2006, a. 152, e successive modificazioni.

In relazione ai medi impianti di combustione vi è l’obbligo di recepire la direttiva (UE) 2015/2193 entro il 19 dicembre 2017, in relazione alla disciplina generale degli stabilimenti di cui alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono state segnalate, nel corso degli anni, dalle amministrazioni e dagli operatori del settore, criticità relative alla sua applicazione, che necessita, pertanto, di un riordino. Esiste, inoltre, l’esigenza di aggiornare i valori limite di emissione previsti a livello statale per categorie di sostanze inquinanti, in quanto gli attuali limiti risalgono alla prima normativa organica in materia di emissioni in atmosfera introdotta circa 30 anni fa dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

La Parte Quinta del decreto legislativo 152/2006 rappresenta la norma quadro vigente in materia di stabilimenti che producono emissioni in atmosfera e, pertanto, si riferisce anche agli impianti di combustione di potenza termica inferiore a 50 MW (medi impianti di combustione).

In particolare, il Titolo I della Parte Quinta ha ad oggetto gli stabilimenti ad uso produttivo, il Titolo II gli impianti termici civili ed il Titolo III i combustibili utilizzati in tali impianti. Tali norme si applicano, in primo luogo, agli impianti ed alle attività di stabilimenti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, ambito fino ad oggi non coperto dalla legislazione europea (fatte salve particolari fattispecie, come gli stabilimenti con emissioni di COV). Per gli stabilimenti più importanti, soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, la Parte Quinta del decreto legislativo 152/2006 si applica, invece, come “norma di settore”, rappresentativa del livello minimo e inderogabile di tutela. Gli stabilimenti disciplinati alla Parte Quinta del decreto legislativo 152/2006 sono soggetti, sul piano autorizzativo, all’autorizzazione unica ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, e, nei casi in cui tale decreto non trovi applicazione, all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (in forma ordinaria o in forma generale). Per gli impianti termici civili trova applicazione, invece, una forma autorizzativa semplificata, attraverso una dichiarazione effettuata al momento dell’installazione.

Con l’eccezione delle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale e di particolari stabilimenti (come gli stabilimenti con emissioni di COV), gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera non sono stati, fino ad oggi, oggetto di disciplina a livello europeo. Per tale motivo la materia dei medi impianti di combustione risulta disciplinata in modo eterogeneo dai diversi Stati membri: a differenza dell’Italia, in cui una completa disciplina delle emissioni per gli impianti di combustione ad uso industriale è state introdotta dal citato decreto 203/88, alcuni Paesi europei non hanno previsto, fino ad oggi, un puntuale sistema di autorizzazioni e valori limite di emissione per i medi impianti di combustione.

L’articolazione generale dello schema di decreto

Lo schema di decreto si compone di cinque articoli e sei allegati.

L’articolo 1 prevede modifiche e integrazioni al Titolo I della Parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 (disciplina degli stabilimenti produttivi).

L’articolo 2 prevede modifiche e integrazioni ai Titoli 11-111 della Parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 (disciplina degli impianti termici civili),

L’articolo 3 modifica l’allegato I, Parti I, II, III e I, alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 (in particolare, i valori limite di emissione per i medi impianti di combustione).

L’articolo 4 modifica gli allegati IV, V, VI e DC alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 (rispettivamente: impianti e attività esclusi dall’obbligo di autorizzazione, criteri per il
controllo e il monitoraggio delle emissioni, valori limite degli impianti termici civili).

L’articolo 5 prevede le norme finali.

L’articolo 6 introduce la clausola di invarianza finanziaria

Gli allegati dello schema di decreto sono finalizzati a sostituire gli allegati o parte degli allegati del decreto legislativo n. 152/2006.

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Stato iter: In corso di esame

Trasmissione: Trasmesso ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170

Annuncio all'Assemblea: 12 settembre 2017

Assegnazione ed esito:
VIII Ambiente (Assegnato il 18 agosto 2017 - Termine il 27 settembre 2017)
XIV Politiche dell'Unione Europea (Assegnato il 18 agosto 2017 ai sensi ex art.126,co.2 - Termine il 27 settembre 2017)
V Bilancio (Assegnato il 18 agosto 2017 ai sensi ex art. 96-ter,co.2 - Termine il 17 settembre 2017)

Fonte: Camera dei Deputati

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