Quasi Macchine e Insiemi: precisazioni Guida Direttiva macchine 2017
Documento di chiarimenti, dalla nuova Guida UE alla Direttiva macchine 2017, sulla definizione di "quasi macchine" e di "insiemi".
Documento traduzione IT non ufficiale: all'interno del Documento tutte le novità della nuova Guida 2017 rispetto alla Guida 2010 sono riportate in rosso.
Direttiva 2006/42/CE
Articolo 2, lettera a) – quarto trattino [INSIEMI]
- insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale,
Articolo 2, lettera g) [QUASI MACCHINE]
“quasi-macchine”: insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva;
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Excursus
2. INSIEMI DI MACCHINE
Il quarto trattino tratta degli insiemi di macchine composti da due o più macchine o quasi-macchine montate insieme per un’applicazione specifica. Gli insiemi di macchine possono essere costituiti da due unità quali, ad esempio, una macchina per imballaggio ed una etichettatrice, o da varie unità montate insieme, ad esempio, in una catena di montaggio.
La definizione degli insiemi di macchine indica che gli insiemi sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale, per raggiungere uno stesso risultato. Affinché un gruppo di macchine o di quasi macchine venga considerato un insieme di macchine devono essere soddisfatti , tutti i criteri che seguono:
- le unità costitutive sono montate insieme al fine di assolvere una funzione comune, ad esempio la produzione di un dato prodotto;
- le unità costitutive sono collegate in modo funzionale in modo tale che il funzionamento di ciascuna unità influisce direttamente sul funzionamento di altre unità o dell’insieme nel suo complesso, e pertanto è necessaria una valutazione dei rischi per tutto l’insieme;
- le unità costitutive dell’insieme hanno un sistema di comando comune.
Un gruppo di macchine collegate le une alle altre, ma in cui ciascuna macchina funziona indipendentemente dalle altre non viene considerato un insieme di macchine nel senso suindicato.
La definizione di insieme di macchine non si applica ad un impianto industriale completo composto da un certo numero di linee di produzione ognuna composta da un certo numero di macchine, assemblaggi di macchine ed altre attrezzature, persino se sono tutte controllate da un unico sistema di comando. Solo se l’impianto (che può essere una combinazione di macchine, quasi-macchine ed altre attrezzature rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine) forma una singola integrata linea, allora è soggetto alla Direttiva Macchine come un insieme. Così, ai fini dell’applicazione della Direttiva Macchine, molti impianti industriali possono essere divisi in sezioni, ognuna delle quali può essere considerata un insieme (di macchine) o persino una macchine indipendente (come ad esempio un serbatoio di miscelazione).
Tuttavia, dove i rischi sono creati dalle interfacce con altre sezioni dell’impianto, questi devono essere coperti dalle istruzioni di installazione.
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3. QUASI MACCHINE
Le quasi-macchine di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera g) sono definite all’articolo 2, lettera g). Si fa osservare che le quasi-macchine non sono annoverate fra i prodotti designati con il termine “macchina” in senso lato. Le quasi-macchine non possono essere considerate attrezzature intercambiabili.
L’immissione sul mercato di quasi-macchine è soggetta a specifiche procedure.
Le quasi-macchine oggetto della direttiva macchine sono prodotti destinati a costituire una macchina disciplinata dalla direttiva dopo l’incorporazione.
L’espressione “insiemi che costituiscono quasi una macchina” significa che la quasimacchina è un prodotto simile alla macchina nel senso stretto di cui all’articolo 1, paragrafo 1 lettera a), vale a dire un insieme costituito da parti o componenti collegati di cui almeno uno mobile, ma che manca di taluni elementi necessari per assolvere alla sua applicazione ben determinata. Le quasi-macchine devono essere sottoposte ad ulteriori fasi di costruzione per diventare la macchina finale ed assolvere alla loro funzione. Ad esempio, i robot industriali sono di solito progettati senza una funzione determinata fino all’incorporazione nella macchina finale. Il Fabbrincante della macchina finale adotta tutte le misure necessarie affinchè il robot possa svolgere la sua funzione in sicurezza dopo l’assemblaggio. In pratica, solo un robot con una funzionalità indipendente e dotato di un sistema di comando e controllo che gli permetta di eseguirla da solo può essere considerato una macchina completa secondo la Direttiva Macchine.
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All'interno del Documento tutte le novità della nuova Guida 2017 sono indicate in rosso.
Certifico Srl - IT Rev. 00 Agosto 2017
Traduzione non ufficiale
Fonte