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Libretto personale di radioprotezione

Libretto personale radioprotezione 2020

Libretto personale di radioprotezione / Rev. 2.0 del 05.01.2023 (Agg. Dlgs 203/2022)

ID 4271 | Rev. 2.0 del 05.01.2023 / Modello A doc/pdf e doc.completo in allegato

Normativa di riferimento e Modello di libretto di radioprotezione aggiornato per i lavoratori (esterni) esposti a radiazioni ionizzanti.

I lavoratori (esterni) esposti a radiazioni ionizzanti, devono essere in possesso del Libretto Personale di Radioprotezione.

Il libretto è istituito per ogni lavoratore esterno di categoria A.

Libretto personale radioprotezione lavoratori esterni categoria A

Fig. 1 - Obbligo istituzione

In allegato modello A Allegato XXIII Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Libretto di radioprotezione in formato .doc/pdf riservato abbonati

Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Attuazione IT direttiva 2013/59/Euratom

Pubblicato sulla GU Serie Generale n.201 del 12-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 29 il Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. 

Entrata in vigore: 27.08.2020

Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 

Pubblicato nella GU n. 2 del 03.01.2022  Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 riguardante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Entrata in vigore: 18.01.2023

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Art. 243 Abrogazioni
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: 
a) gli articoli 3, 4 e 5, della legge 31 dicembre 1962 n. 1860
b) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 241 del 2000, dal decreto legislativo n. 23 del 2009, dal decreto legislativo n. 100 del 2011, dal decreto legislativo n. 185 del 2011, dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 45 del 2014 e dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 137 del 2017; 
c) il decreto legislativo 26 maggio 2000, n.187
d) il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.52
e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 settembre 2011.

Art. 244 Modifiche 
1. L'articolo 180, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e' sostituito dal seguente: «3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti e' disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al titolo I, dalle disposizioni speciali in materia».

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede alla vidimazione del "libretto personale di radioprotezione" per i lavoratori esterni esposti a rischio di radiazioni ionizzanti classificati in Cat. A.

I datori di lavoro di lavoratore esterno o i lavoratori esterni se autonomi classificati esposti di categoria A, (art. 112, comma 1, lettera i, del D.lgs. n. 101/2020) hanno l'obbligo di predisporre il libretto personale di radioprotezione per ogni lavoratore, provvedendo a compilare le sezioni 1 e 2 e apponendo timbro e firma e di inviarlo, corredato della relativa istanza di vidimazione, a:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro - Divisione II
Via Flavia, 6 - 00187 Roma

Se il datore di lavoro è un soggetto privato deve inviare - unitamente a ciascun libretto - l'attestazione del versamento di euro 12,91 da effettuare presso la sezione della tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, direttamente ovvero sul conto corrente postale intestato alla sezione medesima, con l'indicazione della causale del versamento e l'imputazione al Capo XXVII, capitolo di entrata 3670, corredato della istanza di vidimazione. Se il datore di lavoro appartiene alle Amministrazioni pubbliche, deve inviare solo il libretto, corredato della relativa istanza di vidimazione.

Per i sottoindicati procedimenti si invitano i richiedenti a privilegiare l'invio delle richieste per posta, integrando tali richieste con un indirizzo di posta elettronica e/o un numero di telefono che possa essere utilizzato per eventuali comunicazioni da parte di questa Amministrazione.

In casi eccezionali è possibile consegnare le richieste a mano, previo appuntamento da prendersi telefonando al numero 0646835602 o scrivendo al seguente indirizzo: mailto:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Il richiedente riceverà il numero di protocollo della sua richiesta; qualora ciò non fosse possibile si fornirà unicamente timbro e data della ricezione.

Sarà invece possibile ritirare i provvedimenti di persona o con delega previo accordo con l'Amministrazione (di regola l'utente potrà fissare un appuntamento al momento in cui riceve comunicazione della definizione del provvedimento).

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Rev. 00 2017

Il libretto personale è istituito dal datore di lavoro di imprese esterne o da lavoratori esterni (se autonomi) e deve essere validato mediante timbro da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

I datori di lavoro sono tenuti a compilare il  Libretto Personale di Radioprotezione, così come stabilito dal D.Lgs n.230/95 e s.m.i
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Rilascio libretti personali di radioprotezione (Allegato XI, punto 1.2 del  D.Lgs 230/95 e s.m.i.).

Autorizzazione datore di lavoro di impresa esterna per l'esercizio dell'attività presso terzi esercenti attività comportanti l'impiego di radiazioni ionizzanti (art. 62, comma 4, del D.L.gs. n. 230/95 e s.m.i. e D.M. 4/1/2001 - G.U. n. 78 del 3.4.2001).

Autorizzazione lavoratore autonomo di impresa esterna per l'esercizio dell'attività presso terzi esercenti attività comportanti l'impiego di radiazioni ionizzanti (art. 62, comma 4, del D.L.gs. n. 230/95 e s.m.i. e D.M. 4/1/2001 - G.U. n. 78 del 3.4.2001).

Notifica datore di lavoro di impresa esterna per l'esercizio dell'attività presso terzi esercenti attività comportanti l'impiego di radiazioni ionizzanti (art. 62, comma 4, del D.L.gs. n. 230/95 e s.m.i. e D.M. 4/1/2001 - G.U. n. 78 del 3.4.2001).

Notifica lavoratore autonomo di impresa esterna per l'esercizio dell'attività presso terzi esercenti attività comportanti l'impiego di radiazioni ionizzanti (art. 62, comma 4, del D.L.gs. n. 230/95 e s.m.i. e D.M. 4/1/2001 - G.U. n. 78 del 3.4.2001).

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Normativa di riferimento: 

Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 
Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
(GU n.201 del 12.08.2020 - SO n. 29)

Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n. 2 del 03.01.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2023

Decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995 (Abrogato dall'art. 243 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 a far data dal 27.08.2020)
Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti.
GU n. 136 del 13 giugno 1995, SO n. 74;

Decreto Interministeriale del 4 gennaio 2001
Attuazione dell'art. 62, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, che stabilisce l'obbligo di notifica o di autorizzazione delle attivita' di datore di lavoro di imprese esterne.
GU n. 78 del 3 aprile 2001;

Decreto legislativo n. 257 del 9 maggio 2001
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti
GU n. 153 del 04 luglio 2001

Decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241
Attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
GU n. 203 del 31 agosto 2000, SO n. 140;

Decreto Interministeriale del 3 ottobre 2001
Decreto di attuazione dell'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, che stabilisce l'ammontare della spesa per il rilascio dei libretti personali di radioprotezione di cui all'allegato XI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241
GU n.287 dell'11 dicembre 2001;

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/focus-on/Libretto-personale-radioprotezione/Pagine/default.aspx

Collegati

Radiazioni ionizzanti: quadro normativo

Manuale operativo di radioprotezione nelle attività a scopo medico

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D.Lgs 230/95 e s.m.i.

Art. 62 Obblighi delle imprese esterne


1. Il datore di lavoro di impresa esterna di cui all'articolo 6, lettera q) assicura, direttamente o mediante accordi contrattuali con i terzi, la tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle disposizioni del presente capo ed a quelle emanate in applicazione di esso.

2. In particolare il datore di lavoro dell'impresa esterna è tenuto a:
a) assicurare per quanto di propria competenza il rispetto dei principi generali di cui all'articolo 2, lettere a) e b) e dei limiti di esposizione di cui all'articolo 96;
b) rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'articolo 61, lettera e), fatto salvo l'obbligo dei terzi di informazione specifica sui rischi di cui all'articolo 63; 
c) curare che vengano effettuate le valutazioni periodiche della dose individuale e che le relative registrazioni siano riportate nelle schede personali di cui all'articolo 81;
d) curare che i lavoratori vengano sottoposti alla sorveglianza medica e che i relativi giudizi di idoneità siano riportati nel documento sanitario personale di cui all'articolo 90;
e) istituire per ogni lavoratore e consegnare al medesimo, prima di ogni prestazione, il libretto personale di radioprotezione di cui al comma 3 ed assicurarsi della sua compilazione.

3. Con il decreto di cui all'articolo 81, comma 6 sono stabilite le modalità di istituzione e di tenuta del libretto personale di radioprotezione di cui al comma 2, lettera e); il libretto deve in particolare contenere i dati relativi alla valutazione delle dosi inerenti alla attività svolta, nonché i giudizi medici di idoneità e le relative limitazioni di validità.

4. L'attività di datore di lavoro delle imprese esterne è soggetta a notifica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o ad autorizzazione rilasciata dallo stesso Ministero, in relazione all'entità dei rischi cui i lavoratori possono essere esposti, nei casi e con le modalità stabilite con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della sanità, sentita l'ANPA.

5. Gli obblighi di notifica o autorizzazione non si applicano alle amministrazioni che esercitano la vigilanza ai sensi del presente decreto.

Art. 63 Obblighi degli esercenti zone controllate che si avvalgono di lavoratori esterni

1. Gli esercenti una o più zone controllate, i quali si avvalgono di lavoratori esterni, sono tenuti ad assicurarne la tutela dai rischi da radiazioni ionizzanti, direttamente o mediante accordi contrattuali con l'impresa esterna da cui detti lavoratori dipendono oppure con il lavoratore stesso, se autonomo, e rispondono degli aspetti della tutela che siano direttamente collegati con il tipo di zona controllata e di prestazione richiesta ai lavoratori esterni.

2. In particolare, per ogni lavoratore esterno che effettua prestazioni in zona controllata l'esercente la zona controllata è tenuto a:
a) accertarsi, tramite il libretto personale di radioprotezione di cui all'articolo 62, che il lavoratore, prima di effettuare la prestazione nella zona controllata, sia stato riconosciuto idoneo da un medico autorizzato al tipo di rischio connesso con la prestazione stessa
;

...

Art. 68 Obblighi dei lavoratori


1. I lavoratori devono:
a) osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi incaricati, ai fini della protezione individuale e collettiva e della sicurezza, a seconda delle mansioni alle quali sono addetti;
b) usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal datore di lavoro;
c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;
d) non rimuovere né modificare, senza averne ottenuto l'autorizzazione, i dispositivi, e gli altri mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione;
e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la protezione e la sicurezza;
f) sottoporsi alla sorveglianza medica ai sensi del presente decreto.

2. I lavoratori che svolgono, per più datori di lavoro, attività che li espongano al rischio da radiazioni ionizzanti, devono rendere edotto ciascun datore di lavoro delle attività svolte presso gli altri, ai fini di quanto previsto al precedente articolo 66. Analoga dichiarazione deve essere resa per eventuali attività pregresse.
I lavoratori esterni sono tenuti ad esibire il libretto personale di radioprotezione all'esercente le zone controllate prima di effettuare le prestazioni per le quali sono stati chiamati.

Art. 81 Documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione

1. L'esperto qualificato deve provvedere, per conto del datore di lavoro, ad istituire e tenere aggiornata la seguente documentazione:
a) la relazione di cui all'articolo 61, comma 2 e all'articolo 80, comma 1, relativa all'esame preventivo dei progetti e delle eventuali modifiche, nonché le valutazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b), n. 1;
b) le valutazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c), e comma 5, nonché i verbali di controllo di cui allo stesso articolo, comma 1, lettera b), nn. 3) e 4);
c) i verbali dei controlli di cui al comma 1, lettera b), n. 2), dello stesso articolo 79 e dei provvedimenti di intervento da lui adottati e prescritti, nonché copia delle prescrizioni e delle disposizioni formulate dagli organi di vigilanza divenute esecutive;
d) le schede personali sulle quali devono essere annotati i risultati delle valutazioni delle dosi individuali e delle introduzioni individuali; le dosi derivanti da eventuali esposizioni accidentali, di emergenza o da altre modalità di esposizione debbono essere annotate, separatamente, in ciascuna scheda;
e) le relazioni sulle circostanze ed i motivi inerenti alle esposizioni accidentali o di emergenza di cui all'articolo 74, comma 1, nonché alle altre modalità di esposizione.

2. Per i lavoratori di cui agli articoli 62 e 65 nelle schede personali devono essere annotati tutti i contributi alle esposizioni lavorative individuali.

3. Il datore di lavoro deve conservare:
a) per almeno cinque anni dalla data di compilazione la documentazione di cui al comma 1, lettera b);
b) sino a cinque anni dalla cessazione dell'attività di impresa che comporta esposizioni alle radiazioni ionizzanti la documentazione di cui al comma 1, lettere a) e c);
c) sino alla cessazione del rapporto di lavoro, o dell'attività dell'impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti, mantenendone successivamente copia per almeno cinque anni, la documentazione di cui al comma 1, lettere d) ed e).

4. Entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività d'impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti la documentazione di cui al comma 1, lettere d) ed e) va consegnata al medico addetto alla sorveglianza medica che provvede alla sua trasmissione, unitamente al documento di cui all'articolo 90, all'Ispettorato medico centrale, che assicurerà la loro conservazione nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 90, comma 3.

5. In caso di cessazione definitiva dell'attività di impresa, i documenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono consegnati entro sei mesi all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio che assicurerà la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle modalità previsti nel presente articolo.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti l'ANPA e l'ISPESL, sono determinate le modalità di tenuta della documentazione e sono approvati i modelli della stessa.

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D.Lgs. 241/2000
- D.Lgs. 275/2001
...

ALLEGATO XI
Determinazione ai sensi dell'art.62, comma 3, dell'art.91, comma 6 e dell'articolo 90, comma 5, delle modalità di tenuta della documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti e del libretto personale di radioprotezione per i lavoratori esterni.

1. Libretto personale di radioprotezione e suo rilascio

1.1. Il libretto personale di all'art.62, comma 2, lettera e) istituito conformemente al modello A allegato.

1.2. Il libretto personale di cui al punto 1.1 è istituito dal datore di lavoro di irnpresa esterna, o dal lavoratore esterno se autonomo, che provvede a compilare le sezioni 1 e 2, apponendo timbro e sottoscrizione, e ad inviare il libretto stesso al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione Generale Rapporti di Lavoro.

1.3.L'organo di cui al punto 1.2 provvede al rilascio con l'attribuzione di un numero progressivo di registrazione e della data.

1. 4. Il lavoratore in possesso di libretto personale di radioprotezione già rilasciato ai sensi del punto 1.3 lo consegna al proprio datore di lavoro di impresa esterna all'inizio di un nuovo rapporto di lavoro.

2. Modalità di compilazione e di conservazione del libretto personale di radioprotezione

2.1.Il libretto personale e compilato in ogni sua parte, in conformità agli eventuali accordi contrattuali di cui agli articoli 62, comma 1, e 63, comma 1, del presente decreto a cura del datore di lavoro, dell'esercente l'impianto che si avvale della prestazione del lavoratore esterno, degli esperti qualificati e del medico autorizzato, per le parti di rispettiva competenza.

2.2.Nel caso non sia possibile valutare la dose al termine della prestazione, l'esperto qualificato dell'esercente trasmette al datore di lavoro, nel tempo tecnicamente necessaria i relativi dati di esposizione. L'esperto qualificato del datore di lavoro risponde, firmando nell'apposito spazio, dell'esatta trascrizione dei dati stessi e procede alla valutazione della dose.

2.3.Il libretto personale e conservato dal datore di lavoro che lo consegna al lavoratore prima di ogni prestazione presso terzi. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro consegna definitivamente il libretto al lavoratore.

2.4 .Nelle schede personali dei lavoratori esterni deve essere annotato il contributo complessivo derivante da tutte le esposizioni lavorative individuali, relative al periodo di valutazione determinato ai sensi dell'art.80, comma 1, lettera c) del presente decreto legislativo.

2. 5. L'esercente l'impianto, nel caso di lavoratori dipendenti da datori di lavoro di paesi esteri, provvede a compilare il libretto personale, ove previsto dallo Stato d'origine dei predetti lavoratori; l'esercente e in ogni caso tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi di cui all'art.63, comma 2, del presente decreto, anche mediante altra documentazione.

2. 6. Resta fermo che i libretti personali rilasciati da Stati membri dell'Unione Europea sono validi nel territorio italiano e sono regolamentati  per la loro compilazione e la loro conservazione, dalle norme dello Stato che li ha rilasciati.
...

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2.0 05.01.2023 Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 Certifico Srl
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