ADR 2017: Veicoli alimentati combustibile GNC e GNL
Documento allegato relativo alle Prescrizioni di esenzione al trasporto di gas nei serbatoi di veicoli e costruttive dei veicoli alimentali a combustibile GNC e GNL e novità veicoli tipo EX/II, EX/III, FL e OX.
Con l’ADR 2017, sono introdotte nell’Accordo delle esenzioni e prescrizioni costruttive di veicoli/serbatoi alimentati a GNC e GNL adibiti al trasportano merci pericolose ADR.
In pratica l’ADR introduce, in accordo con le evoluzioni tecniche relative all’introduzione nel mercato di veicoli a combustibili alternativi, che i veicoli stessi, alimentati a combustibile GNC e GNL, possono essere utilizzati normalmente per il trasporto, in questo caso, di merci pericolose ADR, se i serbatoi ed equipaggiamenti rispettano determinate prescrizioni, che sono elencate nel Documento.
Inoltre i veicoli EX/II, EX/III, FL e OX conformi alle disposizioni del Regolamento ECE n. 34, esistenti dotati di serbatoi non omologati secondo tale regolamento potranno continuare a essere utilizzati dopo il 30 giugno 2017 (1.6.5.16).
Fatta eccezione per i veicoli EXII e EXIII, i gas sono autorizzati come carburanti, mentre i serbatoi e il motore (9.2.4.4) devono essere conformi al Regolamento ECE n. 110 per il «Gas naturale compresso (GNC)» (n. ONU 1971) e il «Gas naturale liquefatto (GNL)» (n. ONU 1972; gas definiti al 1.2.1) e al Regolamento ECE n. 67 per il GPL.
I veicoli OX sono stati eliminati dalla regolamentazione.
L’esame tecnico annuale e il certificato di approvazione conformi al modello del 9.1.3.5 applicabili fino al 31 dicembre 2016 potranno continuare a essere applicati (1.6.5.18, 1.6.5.19 e 1.6.5.20).
Estratto ADR 2017
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1.2.1 Definizioni
Gas naturale compresso (GNC), un gas compresso composto da gas naturale con forte contenuto di metano assegnato al n. ONU 1971;
Gas naturale liquefatto (GNL), un gas messo sotto forma liquida tramite refrigerazione, composto da gas naturale con forte contenuto di metano assegnato al n. ONU 1972;
Gas di petrolio liquefatto (GPL), un gas liquefatto di bassa pressione contenente uno o più idrocarburi leggeri che sono assegnati unicamente ai nn. ONU 1011, 1075, 1965, 1969 o 1978 e che è principalmente costituito da propano, propene, butano, isomeri del butano, butene con tracce di altri gas di idrocarburi;
NOTE
1. I gas infiammabili assegnati ad altri numeri ONU non sono considerati come GPL.
2. Per il n. ONU 1075, vedere la NOTA 2 sotto 2F, n. ONU 1965 nella tabella dei gas liquefatti del 2.2.2.3.
...
1.3.2 Esenzioni relative al trasporto di gas
Le disposizioni dell'ADR non si applicano al trasporto:
a) dei gas contenuti nei serbatoi o nelle bombole di combustibile* di un veicolo effettuante un'operazione di trasporto ed utilizzati per la sua propulsione o per il funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti (ad esempio equipaggiamenti frigoriferi) utilizzato o destinato ad un utilizzo durante il trasporto.
I gas possono essere trasportati in serbatoi fissi o bombole di combustibile fisse, direttamente collegati al motore o all'equipaggiamento ausiliare o in recipienti a pressione trasportabili che sono conformi alle appropriate disposizioni regolamentari.
La capacità totale dei serbatoi o bombole di combustibile di un'unità di trasporto, tra cui i serbatoi autorizzati conformemente al 1.1.3.3 a) non deve superare la quantità di energia (MJ) o la massa (kg) corrispondente a un equivalente energetico di 54000 MJ.
NOTA 1:
Il valore di 54000 MJ per l'equivalente energetico corrisponde al limite del 1.1.3.3 a) (1500 litri). Per quanto riguarda il tenore energetico dei carburanti, vedere la tabella seguente:
Combustibile |
Tenore energetico |
Diesel |
36 MJ/litro |
Benzina |
32 MJ/litro |
Gas naturale/Biogas |
35 MJ/Nm³ |
Gas di petrolio liquefatto (GPL) |
24 MJ/litro |
Etanolo |
21 MJ/litro |
Biodiesel |
33 MJ/litro |
Emulsioni |
32 MJ/litro |
Idrogeno |
11 MJ/ Nm³ |
La capacità totale non deve superare:
- 1080 kg per il GNL e il GNC;
- 2250 litri per il GPL;
NOTA 2: Qualsiasi contenitore dotato di un equipaggiamento destinato a funzionare durante il trasporto e stivato in un veicolo è considerato come parte integrante del veicolo e beneficia delle stesse esenzioni per quanto riguarda il combustibile necessario al funzionamento dell'equipaggiamento.
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CAPITOLO 9.2 - Prescrizioni relative alla costruzione dei veicoli
9.2.4.3. Serbatoi e bombole del carburante
I serbatoi e le bombole di carburante per l'alimentazione del motore del veicolo devono rispondere alle seguenti prescrizioni:
a) In caso di fuoriuscita, sopravvenuta nelle normali condizioni di trasporto, il carburante liquido o la fase liquida di un carburante deve scolare al suolo senza venire in contatto con le parti calde del veicolo o col carico;
b) I serbatoi di carburante per i combustibili liquidi devono essere conformi alle disposizioni del
Regolamento ECE n. 34 (1); i serbatoi contenenti benzina devono essere muniti di un efficace dispositivo taglia fiamma che si adatti all'orifizio di riempimento o di un dispositivo che permetta di mantenere l'orifizio di riempimento ermeticamente chiuso. I serbatoi di GPL e le bombole di GNC devono soddisfare le prescrizioni pertinenti del
Regolamento ECE n. 110 (2). I serbatoi di GPL devono soddisfare le prescrizioni pertinenti del
Regolamento ECE n. 67 (3).
c) Le aperture di svuotamento dei dispositivi di decompressione o delle valvole dei serbatoi di carburante contenenti combustibili gassosi devono essere orientate in una direzione diversa da quella delle prese d'aria, dei serbatoi di carburante, del carico o delle parti calde del veicolo e non devono compromettere le superfici chiuse, gli altri veicoli, i sistemi montati esternamente con una presa d'aria (per esempio i sistemi di climatizzazione), l'immissione del motore, lo scappamento del motore. I tubi del circuito di alimentazione non devono essere fissati sul serbatoio contenente il carico.
I motori di trazione dei veicoli devono essere equipaggiati e posti in modo da evitare ogni pericolo per il carico a causa di riscaldamento o di combustione. L'utilizzo di GNC o GNL come carburante deve essere consentito solo se gli organi speciali per il GNC e il GNL sono omologati conformemente al
Regolamento ECE n. 110 (2) e soddisfano le prescrizioni del 9.2.2. L'installazione sul veicolo deve essere conforme alle prescrizioni tecniche del 9.2.2 e del Regolamento ECE n. 1106. L'utilizzo di GPL come carburante deve essere consentito solo se gli organi speciali per il GPL sono omologati conformemente al
Regolamento ECE n. 67 (3) e soddisfano le prescrizioni del 9.2.2. L'installazione sul veicolo deve essere conforme alle prescrizioni tecniche del 9.2.2 e del
Regolamento ECE n. 67 (3). Il motore, nel caso di veicoli dei tipi EX/II e EX/III, deve essere ad accensione spontanea e funzionare solo con carburanti liquidi aventi un punto di infiammabilità superiore a 55 °C. I gas non devono essere utilizzati.
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(1) Regolamento ECE n. 34 (Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la prevenzione dei rischi di incendio).
I. degli organi speciali per l'alimentazione del motore a gas naturale compresso (GNC) e/o a gas naturale liquefatto (GNL) sui veicoli;
II. dei veicoli dotati di organi speciali di un tipo omologato per l'alimentazione del motore a gas naturale compresso (GNC) e/o a gas naturale liquefatto (GNL) per quanto riguarda l'installazione di detti organi).
I. Degli equipaggiamenti speciali per l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatti sui veicoli delle categorie M e N;
II. Dei veicoli delle categorie M e N dotati di un equipaggiamento speciale per l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatti per quanto riguarda l'installazione di questo equipaggiamento).
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