Codice dei contratti pubblici e CPR
Codice dei Contratti Pubblici e Regolamento 305/2011 Prodotti da costruzione (CPR) Responsabilità DL
I soggetti delle stazioni appaltanti sono riportati all’articolo 101, del Codice dei Contratti Pubblici, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 maggio 2017 ed entrato in vigore il 20 maggio 2017.
Precisamente, al comma 3 dell’articolo in parola, è previsto espressamente nell’ambito delle specifiche attività di controllo tecnico proprie del direttore dei lavori, quella di accettazione dei materiali, da svolgersi “sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti”.
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"Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti" .
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1. Materiali e prodotti per uso strutturale e Regolamento (UE) 305/2011 - CPR
L’obbligo della Marcatura CE e Dichiarazione di Prestazione (DoP) con il rilascio ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011 (CPR), scatta nel caso che i Prodotti:
1) rientrino nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata (EN)
Norme armonizzate
2) sono conformi ad una Valutazione Tecnica Europea (ETA), richireta dal fabbricante su Documenti EAD.
Documenti EAD
I prodotti da costruzione per i quali è stata rilasciata una Valutazione Tecnica Europea (ETA) rientrano nel cosiddetto settore armonizzato. Per tali prodotti da costruzione il fabbricante, al quale è stata rilasciata un ETA, deve redigere una Dichiarazione di Prestazione.
Una Valutazione Tecnica Europea (ETA) è rilasciata, su richiesta del fabbricante, da un organismo di valutazione tecnica (TAB) in base a un documento per la valutazione europea (EAD).
I materiali e prodotti per uso strutturale del Codice dei Contratti Pubblici devono essere:
- identificati univocamente a cura del fabbricante;
- qualificati sotto la responsabilità del fabbricante;
- accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione.
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segue
1. Responsabilità accettazione materiali stazioni appaltanti - direttore dei lavori
2. Materiali e prodotti per uso strutturale
3. Dichiarazione di Prestazione (DoP)
3.1 Deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione
4. La Marcatura CE
4.1 Marcatura CE non obbligatoria (percorso EOTA)
4.2 Marcatura CE obbligatoria
5. Riferimenti Articoli Codice
Riferimenti normativi
- Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio. G.U.U.E L 88/10 04.04.2011.
Certifico Srl - IT Rev. 00 2017