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Contaminazione microbiologica superfici ambienti lavorativi

La contaminazione microbiologica delle superfici negli ambienti lavorativi

Il volume raccoglie lo stato dell’arte sulla tematica “Contaminazione microbiologica delle superfici”, in applicazione dell'Art 64 del TUS D.Lgs. 81/2008 "Pulizia luoghi di lavoro".

Sono stati sviluppati criteri e indicazioni operative per la valutazione dello stato igienico e del rischio biologico da contatto.

La pubblicazione è strutturata in diverse sezioni: aspetti normativi, risultati di studi epidemiologici, metodologie e tecniche di indagine, valori di riferimento, interventi di sanificazione. Sono presenti anche contributi di soggetti esterni all’Inail, allegati e un glossario tecnico.

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"La valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti biologici costituisce un preciso adempimento di legge per il datore di lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.). nelle indagini ambientali finalizzate alla valutazione dell’esposizione per via inalatoria o per contatto, il monitoraggio della contaminazione microbiologica aerodispersa e/o depositata sulle superfici rappresenta un percorso obbligato per controllare lo stato igienico generale e verificare la salubrità ambientale.
Infatti, l’aria e le superfici di attrezzature, piani, apparecchiature e indumenti di lavoro, così come delle mani dei lavoratori possono rappresentare importanti veicoli di contaminazione microbiologica e potenziali fonti di trasmissione di agenti infettivi.
L’attenzione è focalizzata sulla misura delle concentrazioni batteriche e fungine totali e sul rilevamento di indicatori microbici specifici e di patogeni, correlati allo svolgimento dell’attività di lavoro in esame.

L’indisponibilità, per i biocontaminanti, di valori limite ufficiali che definiscano la soglia di rischio o di salubrità ambientale rende difficoltosa la valutazione dei risultati delle misure quantitative.
Tuttavia, nel caso di attività con esposizione potenziale o accidentale ad agenti biologici, conoscere i livelli e la tipologia di contaminanti presenti e la loro variazione temporale e spaziale consente di rilevare la presenza di eventuali fonti di contaminazione o di amplificazione microbica, intervenendo tempestivamente con adeguate misure di prevenzione o di contenimento.

La contaminazione microbiologica delle superfici può avvenire per contatto con altre superfici contaminate (oggetti, utensili, mani del lavoratore ecc.) e per sedimentazione.
È nota la correlazione esistente tra aerodispersione e sedimentazione gravitazionale dei biocontaminanti e i fattori in grado di influire su di essa (dimensioni e densità delle particelle sospese nell’aria, livelli di umidità, ventilazione ambientale ecc.).
Maggiore è la contaminazione dell’aria, maggiore sarà il numero dei microrganismi che sedimentano per gravità. Il monitoraggio microbiologico delle superfici viene, pertanto, condotto anche per determinare il fall out microbico su aree o punti critici ai fini dell’esposizione.

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La valutazione della contaminazione microbiologica ambientale non è esplicitamente menzionata tra le misure di tutela contemplate dalla normativa in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Tuttavia, la sua valenza ai fini della corretta gestione dei rischi per la salute dei lavoratori è implicitamente affermata laddove le prescrizioni contenute nel d.lgs. 81/2008 e s.m.i. obbligano il datore di lavoro a sottoporre a regolare pulizia luoghi di lavoro, impianti e dispositivi, onde assicurare condizioni igieniche adeguate (art. 64) e a disporre affinché le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti siano tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene (Allegato IV, p.to 1.3). In tutte le attività lavorative in cui la valutazione abbia evidenziato rischi biologici per la salute dei lavoratori (Titolo X, artt. 272 e 273), si impone altresì al datore di lavoro di: 

- Adottare misure tecniche, organizzative e procedurali finalizzate alla prevenzione e alla protezione dal rischio, ovvero misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro; 
- Verificare la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario e tecnicamente realizzabile. 

La verifica dell’adeguatezza delle condizioni igieniche e della salubrità ambientale non può prescindere dalla conoscenza dei livelli di contaminazione microbiologica e della tipologia di contaminanti rinvenuti.

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INAIL 2017

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D.Lgs. 81/2008  Titolo II LUOGHI DI LAVORO

Capo I Disposizioni generali

Art. 62. Definizioni

1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci.
d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.

Art. 63. Requisiti di salute e di sicurezza

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.

2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.

3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.

4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

6. Comma abrogato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

Art. 64. Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;
b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
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Allegato IV

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1.3.1.4. avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.
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