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Decreto 9 dicembre 2016

Obbligo Indicazione origine in etichetta latte e i prodotti lattieri caseari: dal 19 Aprile 2017

Decreto 9 dicembre 2016

Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

GU n.15 del 19.01.2017

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Art. 1. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano a tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari di cui all’allegato 1, preimballati ai sensi dell’art. 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, destinati al consumo umano.

2. Per i prodotti di cui al regime di denominazioni di origine protette (DOP) e di indicazioni geografi che protette (IGP) riconosciuti ai sensi del Titolo II del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 e per i prodotti di cui al regolamento (UE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007, nonché per il latte fresco disciplinato ai sensi del decreto interministeriale del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 maggio 2004, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Resta fermo il criterio di acquisizione dell’origine ai sensi della vigente normativa europea.

Art. 2. Indicazione in etichetta dell’origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari
1. L’indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari di cui all’allegato 1, prevede l’utilizzo in etichetta delle seguenti diciture:
a) «paese di mungitura»: nome del Paese nel quale è stato munto il latte;
b) «Paese di condizionamento o di trasformazione»: nome del paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.

2. Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari di cui all’allegato 1, sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso Paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo della seguente dicitura: «origine del latte»: nome del Paese.

Art. 3. Indicazione in etichetta in caso di mungitura, di condizionamento o di trasformazione del latte o dei prodotti alimentari di cui all’allegato 1 in più Paesi
1. Qualora le operazioni di cui all’art. 2, comma 1, avvengano nel territorio di più Paesi membri dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «latte di Paesi UE» per l’operazione di mungitura, «latte condizionato o trasformato in Paesi UE» per l’operazione di condizionamento o di trasformazione.

2. Qualora le operazioni di cui all’art. 2, comma 1, avvengano nel territorio di più Paesi situati al di fuori dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «latte di Paesi non UE» per l’operazione di mungitura, «latte condizionato o trasformato in Paesi non UE» per l’operazione di condizionamento o di trasformazione.

Art. 4. Disposizioni per favorire una migliore informazione dei consumatori
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell’ambito delle attività previste a legislazione vigente, può definire apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti dal presente decreto.

2. Le indicazioni sull’origine di cui agli articoli 2 e 3 devono essere indelebili e riportate in etichetta in modo da essere visibili e facilmente leggibili. Esse non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafi che o da altri elementi suscettibili di interferire.

Art. 5. Sanzioni applicabili
1. Per le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto si applicano le sanzioni di cui all’art. 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4.

Art. 6. Clausola di mutuo riconoscimento
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti di cui all’allegato 1 legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese terzo.

Art. 7. Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano in via sperimentale fino al 31 marzo 2019.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dello sviluppo economico trasmettono alla Commissione europea entro il 31 dicembre 2018 un rapporto sull’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

3. In caso di adozione da parte della Commissione europea di atti esecutivi ai sensi dell’art. 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativi ai prodotti alimentari di cui all’art. 1, prima del 31 marzo 2019, il presente decreto perde efficacia dal giorno della data di entrata in vigore dei medesimi.

4. I prodotti di cui all’art. 1, che non soddisfano i requisiti di cui al presente decreto, portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati prima dell’entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino all’esaurimento scorte e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso al competente Organo di controllo, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana ed entra in vigore dopo novanta giorni dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 9 dicembre 2016
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA
Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA
Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2017

ALLEGATO 1
(Art. 1)
Latte(*) e prodotti lattiero-caseari di cui all’art. 1, comma 1§
Latte e crema di latte, non concentrati né addizionati con zuccheri o altri edulcoranti.
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti.
Latticello, latte e crema coagulata, yogurt, kefi r ed altri tipi di latte e creme fermentate o acidifi cate, sia concentrate che addizionate di zucchero o di altri edulcoranti aromatizzate o con l’aggiunta di frutta o di cacao.
Siero di latte, anche concentrato o addizionato di zucchero o di altri edulcoranti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche addizionati di zucchero o di altri edulcoranti, non nominati né compresi altrove.
Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; creme lattiere spalmabili.
Formaggi, latticini e cagliate.
Latte sterilizzato a lunga conservazione.
Latte UHT a lunga conservazione.
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(*) Per “latte” si intende sia quello vaccino, che quello bufalino, ovi-caprino, d’asina e di altra origine animale.

Regolamento (UE) N. 1169/2011

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