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Nuovo Decreto ascensori: il testo definitivo

Nuovo Decreto ascensori: approvato il testo definitivo

Schema di DPR, approvato definitivamente dal CDM nella seduta del 14.12.2016, attesa firma del Presidente e pubblicazione in gazzetta.

La Bozza precedentemente segnalata

Il Consiglio dei Ministri del 14 dicembre scorso ha approvato in via definitiva il regolamento di attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori, ai componenti di sicurezza degli ascensori e al loro esercizio.

Il regolamento contiene le nuove disposizioni sugli adempimenti per i nuovi ascensori mentre non prevede l'obbligo di adeguamento di sicurezza per impianti ante 1999.

Non viene confermata la norma sulla commissione d’esami per l’abilitazione dei manutentori, presente nella precedente bozza di schema dpr approvata in via prelimenare dal Consiglio dei Ministri dello scorso giugno.

Il Governo, pur non avendo inserito l’obbligo di adeguamento per ascensori installati prima dell’entrata in vigore del DPCM 162/1999, ha accolto le osservazioni di Consiglio di Stato, Camera e Senato in merito all’urgenza della questione come raccomandazione per il futuro, in modo tale da fare ulteriori approfondimenti sulla valutazione dell’impatto di tale intervento.

Infatti, la scelta di non intervenire sugli ascensori in servizio installati anteriormente al 1999 era stata approvata dal Consiglio di Stato che, pur ritenendo “la scelta di non intervento legittima” aveva segnalato al Governo l’esigenza di provvedere con urgenza.

Anche le Commissioni di Camera e Senato hanno segnalato la necessità che il Governo “preveda modalità di verifica per l’aggiornamento dei requisiti di sicurezza degli ascensori anti 1999”.

Rispetto all’ultimo schema di regolamento approvato, la disposizione che avrebbe accelerato il ripristino delle istituzioni competenti in materia di rilascio dei certificati di abilitazione all’esercizio della professione di manutentore di ascensori e montacarichi è stata completamente espunta dal testo, con riserva di riproporla in seguito in altra sede, come norma primaria.

Infatti, nonostante la norma sulle commissioni d’esame per l’abilitazione dei manutentori fosse stata oggetto anche di sollecitazioni parlamentari e di impegni del Governo, il Consiglio di Stato aveva osservato che “per quanto l’esigenza fosse meritevole e la soluzione attendibile, la norma era priva di base legale”.

Il regolamento si applicherà agli ascensori, intesi come prodotti finiti e installati in modo permanente in edifici o costruzioni, e ai componenti di sicurezza per ascensori, prodotti da un fabbricante nell’Unione europea oppure importati da un paese terzo.

Sono esclusi gli ascensori inseriti in contesti particolari come gli ascensori da cantiere, gli impianti a fune, quelli progettati a fini militari, quelli usati nelle miniere ecc.

Il provvedimento tiene conto delle innovazioni in materia di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, di vigilanza e controllo del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, di principi generali della marcatura CE e di stato compatibile.

Garantisce, quindi, un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e dei beni, grazie a nuovi standard di conformità degli ascensori e dei componenti (tabelle allegate al regolamento), e assicurare una concorrenza leale sul mercato dell’Unione.

Sono previsti, infatti, nuovi obblighi per installatori, fabbricanti, importatori e distributori; ad esempio gli installatori devono conservare tutta la documentazione tecnica che dimostri la conformità dell’ascensore, i fabbricanti devono garantire che i componenti di sicurezza siano conformi e nel caso di difformità devono prevedere il ritiro del componente.

Il regolamento prevede anche che gli eventuali lavori per problematiche evidenziate dai controlli su precisione di fermata e livellamento tra ascensore e piano d’arrivo possano solo essere suggeriti dai manutentori e sarà scelta del condominio se eseguirli o meno.

La Bozza precedentemente segnalata

D.P.R. 10 gennaio 2017 n. 23

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