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Decreto 3 giugno 2014, n. 120

Decreto 120 2014

Decreto 3 giugno 2014, n. 120

Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.

(GU n. 195 del 23 Agosto 2014)
__________

Testo consolidato con le modifiche apportate da:

17/03/2020
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 (in G.U. 17/03/2020, n.70) convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110)

29/04/2020
LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 (in SO n.16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n.110)

Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:
[...]
d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 24, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120". 
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All'Art. 8 l'iscrizione all'Albo è richiesta per le seguenti categorie di attività:

a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani; 
b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
c) categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65; 
d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi; 
e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi; 
f) categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
g) categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto; 
h) categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi; 
i) categoria 9: bonifica di siti; 
l) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.

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