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Piano sicurezza ed emergenza: musei e luoghi cultura statali

Piano della sicurezza e dell’emergenza: musei e luoghi cultura statali

Note relative alla sicurezza dal "Decreto 30 giugno 2016 Criteri per l’apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali".

Decreto 30 giugno 2016
Criteri per l’apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali.

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Art. 2. Sicurezza e vigilanza
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2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, e dal decreto del Ministro dei beni culturali e ambientali 20 maggio 1992, n. 569, la vigilanza degli istituti e dei luoghi della cultura statali, ivi inclusa la vigilanza dei beni esposti e di quelli conservati nei depositi,
è svolta secondo le modalità stabilite, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, da un apposito piano della sicurezza, comprensivo del piano della sicurezza e dell’emergenza, del piano della vigilanza e del piano dell’accoglienza del pubblico.

Il piano è redatto dal direttore dell’istituto, nel rispetto della normativa vigente e delle ulteriori disposizioni emanate dal Ministero in materia di emergenza e di sicurezza del patrimonio culturale, in accordo con gli standard dell’International Council of Museums (ICOM) e sulla base dell’allegato tecnico «Istruzioni e parametri per il Piano della sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali», che costituisce parte integrante del presente decreto. Il piano è adottato dal direttore, sentito il direttore del polo museale regionale e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e, per gli istituti dotati di autonomia speciale, sentito anche il consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dall’emanazione del presente decreto e successivamente aggiornato a cadenza almeno triennale.
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Allegato tecnico

Istruzioni e parametri per il Piano della sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali

Il servizio di accoglienza, vigilanza e sicurezza nei musei e luoghi della cultura dello Stato è fi nalizzato ad assicurare l’integrità dei beni e l’incolumità delle persone presenti al loro interno e a garantire l’accoglienza dei visitatori.

Il servizio è assicurato in via permanente, mediante l’utilizzo integrato di dispositivi adeguati e di personale idoneo, nella quantità e con le modalità appropriate al contesto ambientale, alle dimensioni e alla tipologia dell’istituto o del luogo della cultura e degli spazi accessibili al pubblico, alle caratteristiche dei beni esposti, ai dispositivi di protezione fisica e di vigilanza remota esistenti, alle modalità di visita previste.

Allo scopo di assicurare il servizio, il direttore elabora il Piano della sicurezza museo o del luogo della cultura, sulla base alle dotazioni relative alle strutture, alla sicurezza, alle risorse umane e finanziarie e garantendo il coinvolgimento del personale.

Il Piano si compone di:

- il Piano della sicurezza e dell’emergenza, che, elaborato sulla base dell’analisi dei rischi, individua le misure e le attività volte a garantire la sicurezza dei beni e delle persone presenti nel museo e le azioni da mettere in atto in caso di emergenza e le responsabilità e i compiti del personale in ordine alle mansioni attribuite, indicando altresì i numeri minimi di unità di personale necessari per garantire l’apertura in sicurezza dei siti culturali;

- il Piano della vigilanza, che individua le responsabilità e i compiti del personale in ordine alle mansioni attribuite, nella custodia, nella sorveglianza, nel controllo e nell’intervento a protezione delle strutture, dei beni e delle persone presenti nel museo o nel luogo della cultura; 

il Piano dell’accoglienza del pubblico, che, elaborato sulla base del Piano della sicurezza e dell’emergenza e del Piano della vigilanza, individua le responsabilità e i compiti del personale in ordine alle mansioni attribuite, nel ricevimento e nell’assistenza del pubblico.

I piani sono elaborati tenendo conto dei parametri sotto riportati, definiti in accordo con gli standard dell’International Council of Museums (ICOM), sulla base delle dimensioni e della tipologia del museo o del luogo della cultura e degli spazi accessibili al pubblico, delle caratteristiche dei beni esposti e di quelli conservati nei depositi, dei dispositivi di protezione fi sica e di vigilanza, anche remota, delle modalità di visita previste, nonché dei rischi connessi alle caratteristiche della struttura e del contesto ambientale.

I parametri sotto riportati hanno carattere indicativo e non esaustivo.

In ogni caso, i piani sono elaborati nel rispetto della normativa vigente e delle ulteriori disposizioni emanate dal Ministero in materia di emergenza e di sicurezza del patrimonio culturale, ivi incluse le circolari citate in premessa.

Il Piano della sicurezza e dell’emergenza è elaborato sulla base dell’analisi dei rischi, e individua le misure e le attività volte a garantire la sicurezza dei beni e delle persone presenti nel museo e le azioni da mettere in atto in caso di emergenza e le responsabilità e i compiti del personale in ordine alle mansioni attribuite, indicando altresì i numeri minimi di unità di personale necessari per garantire l’apertura in sicurezza dei siti culturali.
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GU 247 del 21.10.2016

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