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Europe, Rome

MISE: Precisazioni requisiti e conformità nuove Direttive UE 2014/2016

ID 3040 | | Visite: 6504 | News generaliPermalink: https://www.certifico.com/id/3040

Disposizioni relative a requisiti e conformità di vari prodotti

Circolare MISE Prot. 28292 del 7 settembre 2016

La Dichiarazione di Conformità prevista dalla direttiva 2014/35/UE Bassa tensione non (Art. 22, p.1, c.1), che non accompagna il materiale elettrico, non è disposizione di non conformità formale, e come tale non sanzionabile anche se il Decreto di attuazione D.Lgs. 86/2016 la prevede per mero errore di formulazione, estratto:

Direttiva 2014/35/UE Art. 22 - Non conformità formale
Fatto salvo l’articolo 19, se uno Stato membro giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all’operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:
a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell’articolo 17 della presente direttiva; 
b) la marcatura CE non è stata apposta; 
c) non è stata compilata la dichiarazione di conformità UE;

D.Lgs. 86/2016 Art. 18 - Non conformità formale 
Fatto salvo l’articolo 15, se il Ministero dello sviluppo economico giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all’operatore economico interessato di porre fi ne allo stato di non conformità in questione: 
a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell’articolo 13 del presente decreto; 
b) la marcatura CE non è stata apposta; 
c) la dichiarazione di conformità UE non è stata compilata "o non accompagna il materiale elettrico";

Il Decreto di attuazione ha aggiunto "Non conformità formale" la Dichiarazione e di conformità UE che non accompagna il Prodotto: erroneo paragrafo nel decreto di recepimento.


 

Circolare MISE Prot. 28292 del 7 settembre 2016

La circolare contiene chiarimenti sull'applicazione delle disposizioni relative ai requisiti ed alla conformità di:

- recipienti semplici a pressione,
- prodotti rilevanti ai fini della compatibilità elettromagnetica,
- strumenti per pesare a funzionamento non automatico,
- strumenti di misura,
- ascensori e loro componenti di sicurezza,
- apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva,
- materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

Al riguardo, nel segnalare l’importanza delle relative attività di sorveglianza del mercato e di controllo si ritiene utile, informandone anche le altre Amministrazioni competenti nonché tutte le altre parti interessate, richiamare l’attenzione sulla necessità che tutti gli organi di controllo, nel dare seguito alle relative previsioni legislative si attengano ad interpretazioni che, nel rispetto naturalmente del tenore letterale delle relative disposizioni, fra le diverse interpretazioni possibili privilegino sempre - al fine di salvaguardarne la piena legittimità relativamente all’ordinamento costituzionale italiano ed alle norme europee al cui rispetto le norme nazionali sono vincolate - quelle interpretazioni maggiormente coerenti con le norme europee cui è stata data attuazione e, più in generale, con i principi di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui: “Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.

Si ritiene inoltre utile segnalare l’opportunità che in tutti i casi in cui le predette interpretazioni coerenti con le disposizioni europee e con i richiamati principi di proporzionalità e ragionevolezza non siano sufficientemente evidenti già nel tenore letterale della disposizione di recepimento, la circostanza sia segnalata a questa Amministrazione affinché possa promuovere le necessarie precisazioni e rettifiche in occasione degli eventuali provvedimenti integrativi e correttivi la cui adozione è possibile entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei predetti decreti legislativi, ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114, Legge di delegazione europea 2014, e dell’articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”.

Segnalazione a titolo esemplificativo

Nella predetta ottica, anche in risposta alla relativa sollecitazione di una delle associazioni di categoria interessate, si segnala, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che nell’articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86, di attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, per mero errore materiale, fra le previsioni di non conformità formale, oltre all’ipotesi in cui “la dichiarazione di conformità UE non e' stata compilata”, è indicata anche quella in cui tale dichiarazione “non accompagna il materiale elettrico”. Poiché l’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/35/UE, non prevede invece tale disposizione di non conformità, è evidente che non sussiste il correlato obbligo e che l’omissione prevista dalla norma nazionale non può in alcun modo essere sanzionata dagli organi di controllo in quanto la norma nazionale che ne è alla base sarebbe inevitabilmente disapplicata dall’autorità giudiziaria, per contrasto con la norma europea, in caso di contenzioso.

segue

Nuova Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE

Decreto Legislativo 86/2016 Bassa Tensione

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Direttive CE 2014/2016
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Tags: Marcatura CE Nuovo approccio

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