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Depositi prodotti petroliferi e olio d'oliva: esenzioni prevenzione incendi attività agricole

 

Depositi di prodotti petroliferi e olio d'oliva: esenzioni dagli obblighi di prevenzione incendi per le attività agricole

Le attività agricole che utilizzano depositi di prodotti petroliferi e di olio di oliva (cosi aggiunto dalla Legge 28 luglio 2016, n. 154) di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, non sono tenuti agli adempimenti previsti per la Prevenzione Incendi dal DPR 151/2011.
 
Legge 28 luglio 2016, n. 154: all’articolo 1 -bis , comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: «depositi di prodotti petroliferi» sono inserite le seguenti: «e di olio di oliva»:

«Art. 1 -bis . (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni) 
1. Ai fini dell’applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi e di olio di oliva di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell’articolo 14, commi 13 -bis e 13 -ter , del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151.


Legge 28 luglio 2016, n. 154. Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.

Legge 11 agosto 2014, n. 116.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

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