Guida alla gestione di RAEE/AEE
La Guida, si propone quale ausilio operativo alla gestione AEE/RAEE da parte dei diversi soggetti interessati: produttori, distributori, trasportatori e amministrazioni comunali.
La nuova edizione rispetto alla precedente è stata completamente rielaborata sviluppando gli oneri e adempimenti di tutti i soggetti a partire dal produttore AEE, e introducendo tutte le numerose modifiche intervenute con la pubblicazione del D.Lgs 14 marzo 2014 n. 49 che, in attuazione della direttiva 2012/19/UE, ha riscritto la disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Sono apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a del D.Lgs 49/2014 le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici, le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'allegato II del D.Lgs 49/2014, progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua.
"Dipendente" significa che l'apparecchiatura necessita di corrente elettrica o campi elettromagneti (e non gas o benzina) per svolgere le sue funzioni primarie.
Se l’energia viene utilizzata per funzioni secondarie o per funzioni di monitoraggio e controllo, allora l'apparecchiatura non può essere considerata "elettrica o elettronica"; di seguito alcuni esempi di apparecchiature che non sono considerate AEE:
- - Scaldabagno a gas
- - Cucine o forni a gas con luce di controllo o timer elettrici
- - Giocattoli a batteria (se svolgono la loro funzione anche senza batterie)
- - Veicoli, taglia erba, utensili con motore a scoppio.
- - Utensili pneumatici con motori a scoppio.
L’apparecchiatura o strumento deve avere una funzione diretta in un suo involucro, deve essere un prodotto finito.
Sono esclusi i componenti di impianti e sistemi.
UNIONCAMERE
Piemonte
11.2014