Capitaneria spiega il Decreto sul peso dei container (VGM)
Decreto Dirigenziale n. 447/2016 in data 5 maggio 2016 (G.U. n°110 del 12 maggio 2016)
“Approvazione delle linee guida applicative per la determinazione della «massa lorda verificata del contenitore» (Verified Gross Mass packed container - VGM) - Regola VI/2 della convenzione SOLAS 74, emendata dalla risoluzione MSC. 380(94) del 21 novembre 2014”.
Il Comitato di sicurezza marittima dell’IMO, nel corso del MSC 94, ha adottato la Risoluzione MSC. 380(94) del 21.11.2014 attraverso la quale sono state apportate modifiche alla regola 2 del capitolo VI della Convenzione internazionale Solas 74, come emendata, la cui entrata in vigore è prevista improrogabilmente, come confermato durante il MSC96, a far data dal 1° luglio 2016.
I principali elementi di novità introdotti dalla citata norma riguardano le informazioni sul carico e, in particolare, la cd. “verified gross mass packed container (VGM)” che lo shipper (figura chiave degli emendamenti) deve fornire prima dell’imbarco di ogni singolo container destinato a bordo delle navi, indipendentemente dalla bandiera, che scalano i porti nazionali.
In particolare, la VGM deve essere verificata mediante pesatura del container, attraverso attrezzature calibrate ed omologate, ovvero dei singoli packages e cargo items, compresi eventuali palletts, attraverso un metodo certificato ed approvato dalla competent authority del Paese dove è stato completato l'imballaggio del contenitore.
La VGM, come sopra determinata, sarà poi riportata nel cd. “shipping document” (originato dallo shipper) che dovrà pervenire al comandante della nave ed al responsabile del terminal, con sufficiente anticipo, allo scopo di consentire la predisposizione dello stowage plan, pena l’eventuale respingimento e, comunque, l’impossibilità di procedere all’imbarco.
Il nuovo quadro normativo, appena esposto, ha condotto questo Comando Generale – in qualità di competent authority – ad adottare il Decreto Dirigenziale n. 447/2016 in data 05/05/2016, pubblicato sulla G.U. n°110 del 12 maggio 2016, con allegate linee guida, che - unitamente alla MSC.1/Circ.1475 del 9 giugno 2014 “Guidelines regarding the verified gross mass of a container carrying cargo” - ha lo scopo di disciplinare quegli elementi che il legislatore internazionale ha lasciato alla discrezionalità dei singoli Stati Membri.
Tutto sopra quanto premesso, questo Comando Generale è stato interessato, dai vari soggetti direttamente coinvolti nell’applicazione della normativa citata, circa alcune peculiari attività per le quali si ritiene necessario fornire elementi interpretativi per una piena, corretta ed armonizzata applicazione sia della Regola VI/2 della Convenzione Solas 74 che dello strumento normativo nazionale. Quanto sopra, anche alla luce di analoghe iniziative in corso di predisposizione da parte di altri Stati membri e per dare pratica attuazione all’invito raccolto, in sede IMO, durante l’ultimo Maritime Safety Committee (MSC96) tenutosi dal 10 al 20 maggio u.s..
Infine, l’acquisita esperienza internazionale, che ha visto in più occasioni il verificarsi di incidenti causati dalle non corrette modalità di riempimento dei contenitori e delle relative operazioni di rizzaggio dei colli al loro interno, suggerisce di prendere in debita considerazione, da parte dei soggetti direttamente coinvolti nel processo, anche le istruzioni fornite dal codice CTU (Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units) che, ancorchè obbligatorio per il solo trasporto terrestre, può costituire un validissimo ausilio per la sicurezza del trasporto marittimo in containers.
Container: dal 1° Luglio la Dichiarazione della massa lorda "verificata" SOLAS