Apparecchiature con Refrigeranti HFC: La nuova Dichiarazione di Conformità Regolamento (UE) n. 517/2014
ID 2668 | 03.06.2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione del 2 giugno 2016 che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, modalità dettagliate relative alla dichiarazione di conformità al momento dell'immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e di pompe di calore caricate con idrofluorocarburi nonché alle relative verifiche da parte di un organismo di controllo indipendente. (GU L 146 del 3.6.2016)
________
Le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e di pompe di calore caricate con idrofluorocarburi HFC devono elaborare la Dichiarazione di Conformità secondo l'allegato.
Gli importatori e i fabbricanti di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e di pompe di calore caricate con idrofluorocarburi («apparecchiature») devono elaborare la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 517/2014, utilizzando il modello di cui all'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/879.
La dichiarazione di conformità è firmata da un rappresentante legale del fabbricante o dell'importatore delle apparecchiature.
Nel caso di importazioni delle apparecchiature di cui all'articolo 1, l'importatore garantisce che una copia della dichiarazione di conformità sia messa a disposizione delle autorità doganali nel momento in cui viene presentata la dichiarazione doganale relativa all'immissione in libera pratica nell'Unione.
Una dichiarazione di conformità può riferirsi solo ad un'autorizzazione di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 517/2014 se l'autorizzazione è debitamente registrata nel registro istituito a norma dell'articolo 17 di tale regolamento.
La nuova dichiarazione di conformità HFC si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.
...
Articolo 14 Precarica delle apparecchiature con idrofluorocarburi
1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore caricate con idrofluorocarburi sono immesse in commercio unicamente se gli idrofluorocarburi caricati nelle apparecchiature sono considerati all’interno del sistema di quote di cui al capo IV.
2. All’atto di immettere in commercio apparecchiature precaricate di cui al paragrafo 1, i fabbricanti e gli importatori di tali apparecchiature assicurano che la conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 sia pienamente documentata e redigono una dichiarazione di conformità al riguardo.
A decorrere dal 1° gennaio 2018, qualora gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature non siano stati immessi sul mercato prima di caricare le apparecchiature, gli importatori di tali apparecchiature assicurano che entro il 31 marzo di ogni anno l’accuratezza della documentazione e della dichiarazione di conformità sia verificata, per l’anno civile precedente, da un organismo di controllo indipendente.
L’organismo di controllo deve essere:
a) accreditato a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; o
b) accreditato per la verifica dei documenti finanziari conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato. I fabbricanti e gli importatori di apparecchiature di cui al paragrafo 1 conservano la documentazione e la dichiarazione di conformità per almeno cinque anni dal momento dell’immissione in commercio di tali apparecchiature.
Gli importatori di apparecchiature che immettono in commercio le apparecchiature precaricate che contengono idrofluorocarburi non immessi sul mercato prima di caricare le apparecchiature, si assicurano di essere registrati conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, lettera e).
3. Con la redazione della dichiarazione di conformità, i fabbricanti e gli importatori di apparecchiature di cui al paragrafo 1 si assumono la responsabilità del rispetto delle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2. 4.
La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, le modalità dettagliate relative alla dichiarazione di conformità e alla verifica da parte dell’organismo di controllo indipendente di cui al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 24.
Collegati