Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati "libera vendita"
Ministero dell'interno-dip. VVF, Circolare n. 6251 del 18 maggio 2016
DPR 151/11 Allegato I Att. n. 18: Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg.
Alle Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco
Ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco
Oggetto
D.P.R. 151/11. Allegato I - Att. n. 18: Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendila" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg. comprensivi degli imballaggi.
Giungono a questo Dipartimento richieste di chiarimento in merito agli Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg. comprensivi degli imballaggi riportati al secondo capoverso dell’attività n. 18 dell’Allegato I al D.P.R. 151/11.
Al riguardo si evidenzia che, a seguito di aggiornamenti normativi derivanti dal recepimento di direttive comunitarie (cfr. D.Lgs. 58/2010, emanato in attuazione alla direttiva 2007/23/CE, D.Lgs. 123/15, emanato in attuazione alla direttiva 2013/29/UE) che hanno comportato modifiche anche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (cfr. D.M. 9 agosto 2011, D.M. 26 novembre 2012 e D.M. 4 giugno 2014), non è più possibile lare riferimento ad artifici pirotecnici declassificati in quanto tutti i prodotti esplodenti sono ora classificati.
Tutto ciò premesso - nel richiamare anche quanto rappresentalo in merito dall’Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa c Sociale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza con circolare prot.n. 557/PAS/U/017791/XV.H.8 del 9 dicembre 2015, trasmessa dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica con nota DCPREV prot. n. 15373 del 23 dicembre 2015 - si ritiene, per quanto di competenza, che gli articoli pirotecnici in “libera vendita”, di cui all'attività specificata al punto 18 cat. B in argomento, possano attualmente corrispondere alle tipologie indicate dallo stesso D.M. 4 giugno 2014, emanato anche in considerazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi.
IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(GIOMI)