Linee guida regionali per l’installazione e la gestione delle sonde geotermiche
Il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, “Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99”, ricomprende, all’articolo 10, tra le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle effettuate tramite l’installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici; il comma 3 del medesimo articolo individua nelle Regioni o enti da esse delegati l’autorità competente per le funzioni amministrative e di vigilanza; il comma 5 del medesimo articolo prevede che le sonde geotermiche siano sottoposte al rispetto della specifica disciplina emanata dalla regione competente, con previsione di adozione di procedure semplificate.
Le presenti Linea Guida sono finalizzate:
- a dare un contributo alla valorizzazione dell’utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia nel rispetto dell’ambiente e della tutela delle acque sotterranee;
- a fornire alcune indicazioni tecniche agli enti coinvolti nel processo decisionale e agli operatori del settore che affrontano la progettazione, l’installazione, il collaudo, la gestione e la dismissione delle sonde geotermiche. Le indicazioni contenute non si applicano agli impianti geotermici che comportano il prelievo e lo scarico di acqua, che sono disciplinati dalla vigente normativa statale e regionale in materia di derivazione, utilizzazione e scarico delle acque pubbliche.
Nelle presenti Linee Guida gli impianti di sonde geotermiche sono stati suddivisi in:
a) piccoli impianti: con potenza termica o frigorifera utile inferiore o uguale a 30 kW;
b) grandi impianti: con potenza termica o frigorifera utile superiore a 50 kW.
Sono comunque equiparati ai grandi impianti tutti gli impianti che necessitano di più di 10 sonde geotermiche verticali anche se di potenza termica o frigorifera utile inferiore a 50 kW (in caso di valori differenti si utilizza il valore maggiore).
In particolare, le Linee Guida specificano le modalità tecnico-operative per la progettazione, l'installazione, il collaudo, la gestione e la dismissione degli impianti ed i contenuti tecnico progettuali degli elaborati che si ritiene costituiscano la base conoscitiva minima per una corretta valutazione delle ricadute ambientali. Per tutti gli aspetti non specificatamente presi in considerazione si rimanda alla normativa UNI di riferimento.
Regione Piemonte
BU16 21/04/2016
Codice A1604A D.D. 3 marzo 2016, n. 66