TUS modificato dal CLP: Commenti e aspetti tecnici illustrati
Quali obblighi sono previsti dal Decreto Legislativo 39/2016 che introduce il Regolamento CLP nel TUS.
Numerose le novità e implicazioni dell'entrata in vigore, dal 29 Marzo 2016, del Decreto Legislativo 39/2016 per la parte inerente l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) che modifica il TUS al Titolo IX "Sostanze pericolose".
Allegato un Documento di commento e di illustrazione delle novità con una Tabella di raccordo tra i Pittogrammi CLP e la segnaletica dell'Allegato XXV del TUS.
Il Documento è completo di:
- Documento TUS modificato dal CLP
- Decreto Legislativo 36/2016
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
- Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
- Raccolta pittogrammi CLP
In particolare si evidenziano:
1. Sostituzioni definizioni "Miscela"
2. Articolo 222 - Definizione di “Agenti chimici pericolosi"
3. Articolo 223 - Valutazione dei rischi - "Fornitori"
4. Articolo 223 - Valutazione dei rischi - "Fornita SDS conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)"
5. Articolo 227 - Informazione e formazione per i lavoratori
6. Articolo 229 - Sorveglianza sanitaria
7. Titolo IX capo II Protezione Agenti cancerogeni e mutageni - Articolo 234 - Definizioni
8. Allegato XXV - Nuovi Pittogrammi CLP in sostituzione della segnaletica
9. Allegato XXVI - Etichettatura di recipienti e tubazioni con i nuovi Pittogrammi CLP
10. Allegato XXVI - Etichettatura di zone, i locali o gli spazi adibiti a deposito
Allegato XXV
Il cartello di avvertimento «Sostanze nocive o irritanti» è soppresso:
Sostanze nocive o irritanti |
Il segnale di avvertimento "Pericolo generico" è sostituito dal cartello previsto del Regolamento CLP:
Pericolo generico TUS | Pericolo generico Regolamento CLP |
Ed è aggiunta la nota:
"Questo cartello di avvertimento non deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele pericolose, fatta eccezione nei casi in cui il cartello di avvertimento è utilizzato conformemente alla presente sezione per indicare i depositi di sostanze o miscele pericolose"
La nota comporta l'uso del segnale solo nei luoghi di deposito e "non in forma generica per il pericolo circa le sostanze chimiche o miscele pericolose".
La definizione dei pericoli deve essere effettuata ai sensi del Regolamento CLP:
- tossici acuti;
- corrosivi;
- irritanti;
- sensibilizzanti;
- tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull’allattamento;
- tossici specifici per organo bersaglio;
- tossici in caso di aspirazione;
- cancerogeni e mutageni di categoria 2.
Modifiche da attuare a partire dal 29 Marzo 2016
Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 , n. 39
Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 39