Interpello ambientale 23.07.2024 - Provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA
ID 22341 | 29.07.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 23.07.2024
Con nota acquisita con prot. n. 24879 del 21 febbraio 2023 codesto Assessorato ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell'art. 3 septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, avente ad oggetto la richiesta di espressione di un parere concernente il termine di validità dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii., nella considerazione che non è previsto dal medesimo decreto legislativo alcun termine esplicito, a differenza del provvedimento di VIA per il quale, al comma 5 dell’art.25, del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii., è disposta una durata minima di cinque anni
Nello specifico l’interpellante chiede:
1. se sia corretto che l’autorità competente assegni ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii, in analogia al provvedimento di VIA, una durata minima di validità di cinque anni;
2. se, sempre in analogia ai provvedimenti di VIA, possa essere prevista anche per i provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA la possibilità di concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente, come indicato dal comma 5 dell’art. 25 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii., ed eventualmente se tale eventualità debba essere anch’essa espressa nel provvedimento;
3. se, per i provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA (successivi al D.Lgs. 4/2008), possa implicitamente ritenersi che lo stesso sia di cinque anni e conseguentemente al superamento di tale termine ritenere il provvedimento privo di validità.
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La richiesta di chiarimenti formulata da codesto Assessorato richiede di individuare l'ambito di applicazione del limite di efficacia temporale posto ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA previsto dall’art. 19 D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 anche in correlazione con la diversa tempistica del provvedimento di VIA di seguito all’intervento sulla materia avvenuto ad opera del D.Lgs. n. 4 del 2008.
Sul punto va preliminarmente effettuato un primo distinguo.
Le pronunce indicate da codesto Assessorato (id est TAR Puglia n. 1904/2017 e TAR Campania – Napoli sez. V - n. 1327, 1 marzo 2021) ritengono che la verifica dell'assoggettabilità a VIA, pur rappresentando un vero e proprio subprocedimento che si conclude, nel rispetto delle garanzie partecipative, con un atto avente natura provvedimentale, soggetto a pubblicazione, è comunque teleologicamente avvinto alla fase successiva, condizionando il suo esito, a seconda che il progetto sia in grado o meno di produrre significativi impatti ambientali, all'apertura della successiva fase di sottoposizione alla procedura di VIA.
La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che lo screening, data la sua complessità e autonomia è esso stesso una procedura di valutazione di impatto ambientale, sicuramente meno complessa della V.I.A., la cui previsione risponde a motivazioni diverse e non può essere considerata una fase costitutiva ed imprescindibile della V.I.A., perché essa non deve essere esperita sempre, ma solo per determinati progetti richiamati negli allegati al D.Lgs 152/2006. (ex multis Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2014, n. 5092- Consiglio di Stato sez. II, 7 settembre 2020, n. 5379 -Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 30/05/2022, n. 4349).
Tuttavia il legislatore mostra chiaramente di ritenere distinti i due procedimenti di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (cd. screening) e quello di valutazione di impatto ambientale (VIA).
In tal senso l’art 5 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 definisce:
- al comma 1, lett. m), “la verifica di assoggettabilità a VIA” di un progetto, come la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposta al procedimento di VIA (omissis);
- al comma l, lett. b), la “Valutazione di Impatto Ambientale" (VIA), il processo che comprende (omissis)… l'elaborazione e la presentazione dello studio di impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e dagli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto.
La diversità viene rimarcata dalla presenza di norme distinte per le fattispecie poiché l’art. 19 D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 disciplina il "procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA" mentre l’art. 23 del D.lgs 152/2206 disciplina la "presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti".
Come è dato osservare, il legislatore mostra espressamente di considerare il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ed il procedimento di VIA come due procedimenti autonomi, destinati a concludersi con due distinti provvedimenti, e ciò non solo nella disciplina oggi vigente, ma sin dalle prime formulazioni delle relative discipline.
Tale autonomia la si rinviene anche nella disciplina dell'efficacia intertemporale delle disposizioni in tema di efficacia quinquennale del provvedimento di VIA.
Pertanto, in applicazione del criterio generale che impone nell’interpretazione della norma di non attribuire alla medesima un significato diverso rispetto a quello proprio delle parole e dall’intenzione del legislatore, si rileva che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA non abbia un limite di efficacia temporale.
Non bisogna tuttavia trascurare il fatto che sia la verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19 D.lgs. 3 aprile 2006 n.152) che la Valutazione di impatto Ambientale (art 25 D.lgs. 3 aprile 2006 n.152) condividono il genus di appartenenza alla materia della "tutela ambientale" (Cfr Corte Costituzionale sentenze n. 232 del 2017 e n. 215 del 2015 n. 234 e n. 225 del 2009) e dunque di necessità, anche in attuazione degli obblighi comunitari, di assicurare un livello di protezione uniforme che si impone sull'intero territorio nazionale.
Ne consegue che l’esclusione di un progetto dalla sottoposizione a VIA continuerà a permanere a condizione che il progetto non sia oggetto di modifiche sostanziali e cioè di modifiche che - ai sensi dell'art. 5, primo comma, lett. l-bis), del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 - abbiano determinato una variazione tale da incidere in maniera significativa e negativa sull'ambiente o sulla salute umana.
Questo principio deve trovare applicazione, non solo nel caso di modifica dell’opera, ma anche nel caso variazioni dello stato dell’ambiente interessato dal progetto rispetto alla situazione cristallizzata al momento della valutazione dell’esclusione della stessa dalla procedura di VIA.
Ciò anche in applicazione del principio di massima precauzione riconosciuto dalle Corti UE quale “principio generale del diritto comunitario” che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici.
Tale principio, per il rinvio operato dalla Costituzione, con gli artt. 11 e 117, comma 1, ai Trattati recepiti, assume rilievo costituzionale costituendo esso “parametro di validità per tutte le politiche e azioni europee in materia di ambiente, salute e sicurezza”.
Con specifico riferimento poi al quesito in ordine all’apposizione da parte dell’interpellante Regione di un termine di validità al provvedimento di esclusione dalla VIA, si rammenta inoltre che in materia di VIA le Regioni hanno la possibilità di adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, nei limiti della non arbitrarietà delle scelte regolatorie.
Il Codice dell'Ambiente infatti all'art. 7 bis, comma 8, prevede infatti uno spazio di intervento alle regioni e province autonome: “gli enti regionali possono disciplinare, con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA" dal che consegue che gli Enti territoriali possano prevedere una durata temporale definita per la validità della verifica di assoggettabilità a VIA, con possibilità di proroga della medesima.
Fonte: MASE
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