Sentenza CS n. 1884 del 26.02.2024
ID 22295 | 20.07.2024
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1884/2024 pubblicata il 26 febbraio 2024 ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Milano contro la Sentenza TAR Lombardia n. 2770 del 23.11.2023 che aveva annullato la delibera con cui era stato introdotto l’obbligo per gli autocarri di categoria M2, M3, N2 ed N3 di dotarsi di sistemi di rilevamento di pedoni e ciclisti e di adesivi di segnalazione dell'angolo cieco.
Il TAR della Lombardia con la Sentenza n. 2770 del 23.11.2023 aveva annullato il provvedimento del Comune di Milano motivando che il Comune non avesse titolo per legiferare in materia di circolazione stradale per quanto riguarda l’ordine pubblico e la sicurezza stradale, temi sui quali ha competenze "esclusive" lo Stato.
Secondo il Consiglio di Stato (che è l’organo di giustizia amministrativa di grado superiore al TAR), il Comune di Milano ha agito nel rispetto dei poteri conferiti dalla normativa vigente, argomentando tale decisione nei punti di seguito indicati:
- il divieto imposto dal Comune di Milano con il provvedimento citato è relativo all’istituzione di una zona a traffico limitato (ZTL) introdotta al fine di ridurre l’incidentalità con morti e feriti che vede coinvolti utenti deboli della strada e mezzi pesanti ed autobus, riconducibile all’assenza di sistemi avanzati in grado di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti situati in prossimità del veicolo stesso;
- il tema della sicurezza della circolazione e dell’incolumità personale è alla base del divieto ed il Comune di Milano ha esercitato il potere conferitogli dal Codice della strada (art. 7 comma 9); la regolamentazione della viabilità nell’ambito del centro abitato è affidata ai Comuni che la esercitano occupandosi della sosta e della circolazione dei veicoli, potendo perseguire diverse finalità (inquinamento, sicurezza pubblica, sicurezza della circolazione, ecc…);
- le deroghe al suddetto divieto sono legate alla dotazione o all’acquisto di sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta e di apposito adesivo di segnalazione della presenza dell’angolo cieco;
- il potere riconosciuto ai Comuni dal Codice della strada consente inoltre di individuare le concrete modalità di limitazione del traffico e istituendo le regole, senza interferire con le funzioni statali in materia di dispositivi e omologazione degli stessi, atteso che nelle Linee guida approvate dal Comune di Milano con la determina n. 6844/2023, ha informato che sul mercato sono disponibili diverse tipologie di sistemi di rilevazione ed ha specificato che essi devono essere omologati e conformi alla normativa vigente, anche europea, applicabile;
- l’UE ha stabilito che i veicoli di nuova immatricolazione dal 7 luglio 2024 dovranno essere dotati di tali sistemi di rilevazione dell’angolo cieco (art.6, Regolamento 958/2018/UE) ma non esclude al tempo stesso la possibilità di installare “alcuni sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti o parti e accessori […] su un veicolo successivamente alla sua immissione sul mercato, alla sua immatricolazione o alla sua entrata in circolazione” (considerando 38, Regolamento 958/2018/UE);
- è lo stesso legislatore europeo a rilevare che è necessario “migliorare ulteriormente le prestazioni di sicurezza dei veicoli nell’ambito di un approccio integrato alla sicurezza stradale e allo scopo di proteggere meglio gli utenti vulnerabili della strada” (considerando 3, Regolamento 2144/2019/UE) e che la tutela degli utenti vulnerabili deve avvenire “il prima possibile a partire dalla loro entrata in vigore” (considerando 24, Regolamento 2144/2019/UE);
- in altre esperienze europee è stata imposta solo una delle due misure contenute nelle deroghe previste dal Comune di Milano, cioè i dispositivi o gli adesivi, concludendo che questo non è sufficiente a ritenere violato il principio di proporzionalità, atteso che l’apposizione di adesivi rappresenta una condotta ben poco invasiva della sfera dei destinatari. La circostanza che sia stata richiesta anche l’installazione di dispositivi di superamento del rischio dell’angolo cieco rappresenta il più rilevante espediente individuato per il superamento del rischio accertato;
- il bilanciamento fra i beni in conflitto, così come sancito dalla Corte costituzionale, non può che andare nel senso di tutelare al massimo grado il bene della vita, prevedendo una modalità di superamento del rischio che incide essenzialmente sugli interessi economici.
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