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Decreto 21 giugno 2024

Decreto 21 giugno 2024   Aree idonee installazione di impianti a fonti rinnovabili

Decreto 21 giugno 2024 / Aree idonee installazione di impianti a fonti rinnovabili

ID | 03.07.2024

Decreto 21 giugno 2024 Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

(GU n.153 del 02.07.2024)

_________

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021, ha la finalità di:

a) individuare la ripartizione fra le regioni e le province autonome dell’obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall’attuazione del pacchetto «Fit for 55», anche alla luce del pacchetto «Repower UE»;

b) stabilire principi e criteri omogenei per l’individuazione da parte delle regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a), in linea con il principio della neutralità tecnologica.

2. In esito al processo definitorio di cui al presente decreto, le regioni, garantendo l’opportuno coinvolgimento degli enti locali, individuano sul rispettivo territorio:

a) superfici e aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all’art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

b) superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall’allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219 e successive modifiche e integrazioni;

c) superfici e aree ordinarie: sono le superfici e le aree diverse da quelle delle lettere a) e b) e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 e successive modifiche e integrazioni;

d) aree in cui è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra: le aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Art. 2. Obiettivi delle regioni e province autonome

1. La seguente Tabella A traccia per ciascuna regione e provincia autonoma la traiettoria di conseguimento dell’obiettivo di potenza complessiva da traguardare al 2030.

TABELLA A - RIPARTIZIONE REGIONALE DI POTENZA MINIMA PER ANNO ESPRESSA IN MW

 

Regione

Obiettivi di potenza aggiuntiva [MW]

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Abruzzo

4

65

196

454

640

850

1.086

1.350

1.648

2.092

Basilicata

145

204

329

543

748

973

1.218

1.486

1.779

2.105

Calabria

45

95

210

549

857

1.206

1.603

2.055

2.568

3.173

Campania

74

237

569

909

1.297

1.728

2.206

2.736

3.325

3.976

Emilia-Romagna

100

343

860

1.288

1.851

2.504

3.263

4.143

5.164

6.330

Friuli-Venezia Giulia

30

96

321

404

573

772

1.006

1.280

1.603

1.960

Lazio

82

305

544

933

1.346

1.829

2.396

3.059

3.835

4.757

Liguria

29

80

122

198

281

382

504

653

834

1.059

Lombardia

184

622

1.521

1.963

2.714

3.592

4.616

5.812

7.208

8.766

Marche

32

110

241

457

679

930

1.217

1.544

1.916

2.346

Molise

2

38

59

175

273

383

509

651

812

1.003

Piemonte

78

285

851

1.098

1.541

2.053

2.645

3.330

4.121

4.991

Puglia

163

507

876

1.672

2.405

3.213

4.104

5.084

6.165

7.387

Sardegna

34

175

468

998

1.553

2.207

2.980

3.892

4.969

6.264

Sicilia

144

473

952

1.842

2.764

3.847

5.120

6.616

8.375

10.485

Toscana

42

150

359

667

1.019

1.444

1.958

2.580

3.332

4.250

TrAA - Bolzano

11

41

120

139

186

239

298

364

438

515

TrAA - Trento

11

41

108

140

195

258

333

419

520

631

Umbria

15

60

135

279

429

609

823

1.079

1.384

1.756

Valle d' Aosta

1

4

10

27

47

75

112

162

231

328

Veneto

125

413

1.088

1.373

1.889

2.483

3.164

3.947

4.847

5.828

Totale

1.348

4.344

9.940

16.109

23.287

31.578

41.160

52.243

65.075

80.001

 2. Per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi, specificati nella Tabella A si tiene conto:

a) della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento realizzati sul territorio della regione o provincia autonoma;

b) della potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento o riattivazione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento e realizzati sul territorio della regione o provincia autonoma;

c) del cento per cento della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili off-shore di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della regione o provincia autonoma, fatto salvo quanto indicato al comma 4.

3. Nei casi di impianti ubicati sul territorio di più regioni o province autonome o la cui produzione sia attribuibile agli apporti di più regioni ovvero province autonome, la ripartizione delle relative potenze è definita da accordi stipulati tra i medesimi enti territoriali coinvolti. In carenza di accordi, la potenza è attribuita applicando i criteri di cui al punto 10.5 delle linee guida emanate con decreto ministeriale 10 settembre 2010 e successive modifiche e integrazioni.

4. Nei casi di impianti di fonti rinnovabili off-shore la cui connessione alla rete elettrica è realizzata in regioni diverse rispetto a quella o quelle la cui costa risulta più prossima alle opere off-shore previste, la ripartizione di cui alla lettera c) del comma 1 avviene per il 20% a carico della regione nella quale sono realizzate le opere di connessione alla rete elettrica e per il restante 80%, in via proporzionale rispetto alla reciproca distanza, tra le altre regioni la cui costa sia direttamente prospiciente l’impianto.

5. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, per gli impianti geotermoelettrici e idroelettrici è riconosciuta una potenza nominale aggiuntiva pari alla potenza di ogni fonte rinnovabile per il relativo parametro di equiparazione. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE pubblica i parametri di equiparazione sulla base della producibilità media rilevata delle fonti geotermoelettrica e idroelettrica rispetto alla producibilità media della fonte fotovoltaica. Tali parametri sono periodicamente aggiornati sulla base dell’andamento dei dati rilevati.

[...]

Art. 3. Modalità di conseguimento degli obiettivi

Art. 4. Monitoraggio e verifica di raggiungimento degli obiettivi

Art. 5. Osservatorio sugli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili

Art. 6. Modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi

Art. 7. Principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee

Art. 8. Disciplina conseguente all’individuazione delle aree idonee

Art. 9. Disposizioni finali e specifiche per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano

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