Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.904
/ Totale documenti scaricati: 31.671.719

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.904 *

/ Totale documenti scaricati: 31.671.719 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.904 *

/ Totale documenti scaricati: 31.671.719 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.904 *

/ Totale documenti scaricati: 31.671.719 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.904 *

/ Totale documenti scaricati: 31.671.719 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.904 *

/ Totale documenti scaricati: 31.671.719 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Regolamento (UE) 2024/1735

ID 22138 | | Visite: 2399 | Legislazione AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/22138

Regolamento  UE  2024 1735

Regolamento (UE) 2024/1735 / Regolamento sull'industria a zero emissioni nette

ID 22138 | 28.06.2024

Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724

GU L, 2024/1735, 28.6.2024

Entrata in vigore: 29.06.2024

Applicazione a decorrere dal 29 giugno 2024. Gli articoli 26 e 28 si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2025.

Fino al 30 giugno 2026, l'articolo 25, paragrafo 1, si applica solo ai contratti conclusi dalle centrali di committenza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 16), della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 12), della direttiva 2014/25/UE e ai contratti di valore pari o superiore a 25 milioni di EUR.

___________

Articolo 1 Oggetto

1. L'obiettivo generale del presente regolamento è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro che garantisca l'accesso dell'Unione a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di tecnologie a zero emissioni nette, anche incrementando la capacità di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e le relative catene di approvvigionamento per salvaguardarne la resilienza, contribuendo nel contempo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima e della neutralità climatica, quale definita nel regolamento (UE) 2021/1119, nell'intento di decarbonizzare l'economia e la società dell'Unione, e contribuendo a creare posti di lavoro di qualità nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, migliorando in tal modo anche la competitività dell'Unione.

2. Per conseguire l'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, il presente regolamento stabilisce misure volte a:

a) ridurre il rischio di perturbazioni dell'approvvigionamento connesse alle tecnologie a zero emissioni nette che potrebbero comportare una distorsione della concorrenza e la frammentazione del mercato interno, in particolare individuando e sostenendo l'incremento della capacità di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e delle relative catene di approvvigionamento;

b) istituire un mercato dell'Unione dei servizi di stoccaggio di CO2;

c) incoraggiare la domanda di tecnologie a zero emissioni nette sostenibili e resilienti mediante procedure di appalto, aste e altre forme di intervento pubblico;

d) migliorare le competenze attraverso il sostegno delle accademie, salvaguardando e creando in tal modo posti di lavoro di qualità;

e) sostenere l'innovazione attraverso la creazione di spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette, il coordinamento delle attività di ricerca e innovazione tramite il gruppo direttivo del piano strategico per le tecnologie energetiche, nonché attraverso il ricorso ad appalti precommerciali e ad appalti pubblici per soluzioni innovative;

f) migliorare la capacità dell'Unione di monitorare e attenuare i rischi di approvvigionamento connessi alle tecnologie a zero emissioni nette.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Ad eccezione degli articoli 33 e 34 del presente regolamento, che si applicano alle tecnologie innovative a zero emissioni nette e ad altre tecnologie innovative, il presente regolamento si applica alle tecnologie a zero emissioni nette. Le materie prime critiche che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1252 sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

2. Nel caso di impianti di produzione integrati riguardanti la produzione di materiali che rientrano nell'ambito di applicazione sia del regolamento (UE) 2024/1252 sia del presente regolamento, è il prodotto finale degli impianti a determinare quale regolamento si applichi.

3. Ad eccezione degli articoli 5, 25, 26 e 28, il presente regolamento si applica ai progetti di decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica che fanno parte della catena di approvvigionamento di una tecnologia a zero emissioni nette e che riducono in modo significativo e permanente i tassi di emissione di CO2 equivalente dei processi industriali in misura fattibile dal punto di vista tecnico.

[...]

Articolo 4 Elenco delle tecnologie a zero emissioni nette

1. Le tecnologie a zero emissioni nette che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono le seguenti:

a) tecnologie solari, comprese tecnologie fotovoltaiche, solari termoelettriche e solari termiche;

b) tecnologie per l'energia eolica onshore e le energie rinnovabili offshore;

c) tecnologie delle batterie e di stoccaggio dell'energia;

d) pompe di calore e tecnologie dell'energia geotermica;

e) tecnologie dell'idrogeno, compresi elettrolizzatori e celle a combustibile;

f) tecnologie del biogas e del biometano sostenibili;

g) tecnologie di CCS;

h) tecnologie delle reti elettriche, comprese le tecnologie di ricarica elettrica per i trasporti e le tecnologie di digitalizzazione della rete;

i) tecnologie per l'energia da fissione nucleare, comprese le tecnologie del ciclo del combustibile nucleare;

j) tecnologie per i combustibili alternativi sostenibili;

k) tecnologie idroelettriche;

l) tecnologie delle energie rinnovabili che non rientrano nelle categorie precedenti;

m) tecnologie per l'efficienza energetica inerenti al sistema energetico, comprese le tecnologie delle reti di calore;

n) tecnologie per i combustibili rinnovabili di origine non biologica;

o) soluzioni biotecnologiche in materia di clima ed energia;

p) tecnologie industriali trasformative per la decarbonizzazione che non rientrano nelle categorie precedenti;

q) tecnologie di trasporto e utilizzo di CO2;

r) tecnologie di propulsione eolica e di propulsione elettrica per i trasporti;

s) tecnologie nucleari che non rientrano nelle categorie precedenti.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di operare una scelta tra le diverse fonti energetiche e determinare la struttura generale del proprio approvvigionamento energetico.

3. Il paragrafo 1 non pregiudica l'assegnazione dei finanziamenti dell'UE, in particolare per quanto riguarda i criteri di ammissibilità o aggiudicazione, adottati secondo le procedure appropriate, o il sostegno dell'Unione attraverso la BEI.

[...]

Articolo 49 Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Esso si applica a decorrere dal 29 giugno 2024.

3. Fino al 30 giugno 2026, l'articolo 25, paragrafo 1, si applica solo ai contratti conclusi dalle centrali di committenza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 16), della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 12), della direttiva 2014/25/UE e ai contratti di valore pari o superiore a 25 milioni di EUR.

4. Gli articoli 26 e 28 si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2025.

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento (UE) 2024 1735.pdf)Regolamento (UE) 2024/1735
 
IT1760 kB261

Tags: Ambiente Energy

Ultimi inseriti

Lug 16, 2025 181

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1379

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1379 ID 24287 | 16.07.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1379 della Commissione, del 15 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda la tenuta digitale dei registri nonché i modelli del documento commerciale e dei… Leggi tutto
Lug 16, 2025 165

Regolamento (UE) 2025/1377

in HACCP
Regolamento (UE) 2025/1377 ID 24286 | 16.07.2025 Regolamento (UE) 2025/1377 della Commissione, del 15 luglio 2025, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda determinate prescrizioni per l’immissione sul mercato e le importazioni di sottoprodotti di origine animale… Leggi tutto
Lug 15, 2025 270

Circolare ANSFISA Prot. 0010518 del 10 Febbraio 2025

Circolare ANSFISA Prot. 0010518 del 10 Febbraio 2025 ID 24285 | 15.07.2025 / In allegato Obblighi di cui all’art. 79, c. 17, del DPR n. 207/2010, all’art. 18, c. 22, dell’Allegato II.12 al D.lgs n. 36/2023 e all’art. 15, c. 1, lett. p), dell’Allegato II.14 al medesimo decreto.Procedure per… Leggi tutto
Lug 15, 2025 228

Circolare ANSFISA Prot. 90791 del 10 Dicembre 2024

Circolare ANSFISA Prot. 90791 del 10 Dicembre 2024 ID 24824 | 15.07.2025 Oggetto: Attività di verifica, manutenzione, progettazione, adeguamento e nuovo impianto dei dispositivi di ritenuta stradale In riferimento all’oggetto e nell’ambito dell’attività di promozione della sicurezza delle… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Lug 10, 2025 492

UNI ISO 22340:2025

UNI ISO 22340:2025 / Guidelines for an enterprise protective security architecture and framework ID 24267 | 10.07.2025 / In allegato UNI ISO 22340:2025Sicurezza e resilienza - Sicurezza protettiva - Linee guida per un'architettura e un quadro di sicurezza di protezione aziendale. Data… Leggi tutto
UNI PdR 175 2025
Lug 10, 2025 489

UNI/PdR 175:2025 / Metodologie manutenzione delle tubazioni di scarico a gravità con tecnologie CIPP

UNI/PdR 175:2025 / Metodologie manutenzione delle tubazioni di scarico a gravità con tecnologie CIPP ID 24261 | 10.07.2025 / In allegato UNI/PdR 175:2025Metodologie e sistemi per il rinnovamento, la connessione e la manutenzione delle tubazioni di scarico a gravità (max. 0,5 bar) con tecnologie… Leggi tutto