I Rischi residui nella Direttiva macchine 2006/42/CE
Un approfondimento sulla definizione e sulla gestione dei "Rischi Residui" in riferimento alla Direttiva macchine 2006/42/CE ed alla norma tecnica EN ISO 12100.
1. Direttiva macchine 2006/42/CE
I "Rischi residui" sono definiti al punto 1.7.2 dei RESS dell'Allegato I della Direttiva che richiede, in particolare, di provvedere ad adeguate avvertenze:
Paragrafo §249 Avvertenze in merito ai rischi residui
Il requisito di cui al punto 1.7.2 cita i rischi residui, cioè i rischi che non possono essere eliminati o sufficientemente ridotti dalle misure di progettazione intrinsecamente sicura e che non possono essere completamente evitati dalle misure di protezione integrate – cfr. §174: commenti sul punto 1.1.2, lettera b).
Gli avvertimenti sui rischi residui sulla macchina sono complementari alle informazioni sui rischi residui da fornire nelle istruzioni del fabbricante – cfr. §267: commenti sul punto 1.7.4.2, lettera l).
Gli avvertimenti sulla macchina sono utili quando gli operatori e altre persone esposte devono essere informati sulle particolari precauzioni da prendere riguardo ai rischi residui durante l’uso della macchina, come, ad esempio, la presenza di superfici calde o di apparecchiature laser.
Possono essere utili anche per ricordare la necessità di indossare i DPI. Gli avvertimenti indicati sulla macchina devono essere conformi ai requisiti di cui al punto 1.7.1.
Gli avvertimenti forniti tramite i dispositivi di allarme devono essere conformi ai requisiti di cui al punto 1.7.1.2.
Le norme di tipo C possono definire la forma e dare orientamenti sul contenuto degli avvertimenti. In aggiunta, la direttiva 92/58/CEE e la norma EN 61310-1 includono gli orientamenti che sono pertinenti alla progettazione di tali avvertimenti.
3. EN ISO 12100 - Valutazione e riduzione del Rischi
La EN ISO 12100 definisce "Rischio Residuo":
"Rischio che rimane dopo aver preso le misure di protezione"
Nota 1
La presente norma internazionale distingue:
- il rischio residuo dopo che il progettista ha implementato le misure di protezione;
- il rischio residuo dopo che sono state implementate tutte le misure di protezione.
Nota 2
Vedere anche figura seguente:
...segue in allegato
Certifico Srl - IT 2016