Interpello ambientale 26.04.2024 - Gestione degli sfalci e delle potature derivanti dalla manutenzione del verde
ID 21835 | 10.05.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Risposta Interpello ambientale 26.04.2024
[panel]Con lettera n° 0031612 del 20 febbraio 2024, il Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha richiesto ai servizi della Commissione di fornire indicazioni sulla gestione dei residui della manutenzione del verde pubblico e privato.
Nello specifico viene richiesto:
se, in base alla disciplina europea i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato:
a - possono essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti e in quali condizioni;
b - possono essere qualificati come sottoprodotto, qualora ricadano nelle condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/EC, art 5, considerando l’attività di manutenzione come parte integrante di un processo di produzione;
c - possono essere qualificati come sottoprodotto se destinati alla produzione di compost o biogas.
Con riserva dell’interpretazione della Corte di giustizia, la quale è l’unica a poter fornire un’interpretazione giuridicamente vincolante degli atti emanati dal Consiglio e dal Parlamento, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
a) in base alla disciplina europea, i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato possono essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti e in quali condizioni?
La Direttiva 2008/98/EC relativa ai rifiuti (la Direttiva) definisce al suo articolo 3 intitolato “Definizioni” il rifiuto come “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”.
L'articolo 2 della stessa Direttiva fornisce un elenco di rifiuti e materiali esclusi dal suo campo di applicazione che non comprende i residui della manutenzione del verde pubblico e privato.
Pertanto, i servizi della Commissione considerano che questo tipo di rifiuti sia soggetto agli obblighi della Direttiva.
b) in base alla disciplina europea, i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato possono essere qualificati come sottoprodotto, qualora ricadano nelle condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/EC, articolo 5, considerando l’attività di manutenzione come parte integrante di un processo di produzione?
L’articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva intitolato “Sottoprodotti’ recita quanto segue:
1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto non sia considerato rifiuto, bensì sottoprodotto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;
b) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
c) la sostanza o l’oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
I servizi della Commissione ritengono che l’attività di manutenzione del verde non possa essere considerata un "processo di produzione" in quanto il suo obiettivo non è la fabbricazione di un prodotto.
Di conseguenza, i servizi della Commissione considerano che i residui prodotti dalla manutenzione del verde non possono essere considerati "sottoprodotti" ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva.
c) in base alla disciplina europea, i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato possono essere qualificati come sottoprodotto se destinati alla produzione di compost o biogas?
Per lo stesso motivo indicato nella risposta alla seconda domanda, i servizi della Commissione considerano che i residui prodotti dalla manutenzione del verde pubblico e privato non possono essere considerati “sottoprodotti” ai sensi della Direttiva, siano essi destinati o meno alla produzione di compost o biogas.[/panel]
Fonte: MASE
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