FAQ MIMIT Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici D.Lgs. 48/2024
ID 21816 | 07.05.2024 / In allegato
Risposte alle domande frequenti relative alle novità introdotte dal Decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48 (Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche).
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1. Quando si applicano le previsioni dell’art. 44, comma 1-ter?
2. A chi si applicano le indicazioni dell’art.44, comma 1-ter?
3. Cosa si intende per limite assentibile?
4. Come viene calcolato il limite assentibile?
5. Cosa si intende per “banda acquisita dal soggetto richiedente sulla base dei diritti d’uso”?
6. Cosa si intende per “banda totale disponibile per il servizio”?
7. Cosa rappresenta il “rapporto fra banda acquisita e banda totale”?
“1-ter. Nel procedimento di autorizzazione all'installazione all'ampliamento dell'impianto, nei luoghi ove è previsto l'innalzamento dei limiti ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 2023, n. 214, il limite emissivo assentibile per singolo richiedente è calcolato tenuto conto dei principi di equa ripartizione, effettività ed efficiente utilizzazione dello spazio elettromagnetico, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, nel procedimento di autorizzazione all'installazione o all'ampliamento dell'impianto, il limite emissivo assentibile per singolo richiedente è calcolato in conformità ai criteri previsti dalla Norma Tecnica CEI 211-10 e commisurato al rapporto tra la banda acquisita dal soggetto richiedente sulla base dei diritti d'uso, e la banda totale disponibile per il servizio, intesa quale sommatoria delle bande acquisite da tutti gli operatori infrastrutturati. Al fine di consentire la massima efficienza nello sfruttamento dei limiti emissivi, nei siti per i quali non vi siano domande in numero tale da saturare il limite massimo previsto dal comma 1, gli operatori autorizzati, decorsi sei mesi dall'autorizzazione, possono richiedere in via temporanea un incremento pro quota del valore assentito, sino al raggiungimento di quello massimo compatibile per l'area, previa dimostrazione dell'effettivo bisogno, finché gli altri operatori infrastrutturati, aventi titolo in base al secondo periodo del presente comma, non avranno conseguito l'autorizzazione.” 1. Quando si applicano le previsioni dell’art. 44, comma 1-ter? Si applicano per tutti i procedimenti per i quali si fa riferimento ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità, sia nel caso di installazione di nuovi impianti che nel caso di ampliamento di impianti precedenti e, quindi, anche nei casi in cui è sufficiente una semplice comunicazione da parte degli operatori autorizzati. 2. A chi si applicano le indicazioni dell’art.44, comma 1-.ter? Le indicazioni si applicano a tutti i richiedenti tenuti al rispetto dei limiti elettromagnetici ai sensi dell’articolo 10 della legge 31 dicembre 2023, n. 214. Ogni richiedente deve, pertanto, considerare come proprio limite ammissibile quello calcolato in conformità ai criteri previsti dalla Norma Tecnica CEI 211-10, tenendo conto dell’eventuale fondo elettromagnetico presente. Gli operatori infrastrutturati (da intendersi, ex comma 1-septies, come “gli operatori di telefonia mobile dotati di impianti e infrastrutture fisiche di telefonia mobile sul territorio”), oltre all’eventuale fondo elettromagnetico presente, dovranno considerare la possibile ed eventuale presenza di altri operatori infrastrutturati, con i quali dovranno condividere lo spazio elettromagnetico al netto del fondo. 3. Cosa si intende per limite assentibile? Il limite assentibile è il valore limite di riferimento stabilito dalla norma che deve essere rispettato da ogni richiedente. Tale limite, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge n. 36 del 2001 e sulla base delle modifiche introdotte dall’articolo 10 della legge 31 dicembre 2023, n. 214, riguardanti, in particolare, l’innalzamento dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, può essere espresso in termini o di campo elettrico LE (LE = 15 [V/m]), o di campo magnetico LH (LH = 0,039 [A/m]), oppure di densità di potenza LS (LS = 0,59 [W/m2]). [...] Segue in allegato
Fonte: MIMIT
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