Certifico 2000/2025

In occasione del venticinquesimo di Certifico stiamo lavorando al nuovo layout del sito

Maggiori informazioni
Slide background
Featured

Lista di conformità INL / Note

Lista di Conformit  INL 10 2024

Lista di conformità INL / Note - Aggiornato DL 160/2024 (PNRR 5)

ID 21814 | 07.05.2024 / In allegato

Note Lista di conformità INL istituita con l'Art. 29 del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 e relative alla modifica apportata dal Decreto-Legge 28 ottobre 2024 n. 160 (PNRR 5).

L’art. 29, decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 / Conversione Legge 29 aprile 2024 n. 56, dai commi 7 a 9, istituisce e disciplina la c.d. “Lista di conformità INL”.

Al datore di lavoro, che risulti regolare in caso di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’INL rilascia, previo consenso del DL, l’iscrizione in un apposito elenco informatico (consultabile pubblicamente dal sito dell’INL) al fine di attestare la mancanza di violazioni o irregolarità.

L’iscrizione nell’elenco informatico di cui al primo periodo è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Gli effetti derivanti da tale attestazione è che (modifica del 29.10.2024 - decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19) per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, il datore di lavoro è consideratoa basso rischio di irregolarità” e l’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l’iscrizione nella Lista di conformità INL, fatte sempre salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica

L’iscrizione alla Lista di conformità può sempre essere revocata, tramite cancellazione, nel caso in cui l’Ispettorato nazionale del lavoro dovesse accertare violazioni o irregolarità attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza.

Schema - Lista di conformità INL

Lista conformita  INL   Schema

Raffronto normativo:

Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 / Conversione Legge 29 aprile 2024 n. 56

Art. 29. Comma 7-9 Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 modificato da
Decreto-Legge 28 ottobre 2024 n. 160

Art. 29. Comma 7-9 Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

7. All’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l’Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito internet istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL». L’iscrizione nell’elenco informatico di cui al primo periodo è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e produce esclusivamente gli effetti di cui al comma 8.

7. All’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l’Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito internet istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL». L’iscrizione nell’elenco informatico di cui al primo periodo è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e produce esclusivamente gli effetti di cui al comma 8.

8. I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l’attestato di cui al comma 7, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.
(comma sostituito)

8. A seguito del rilascio dell’attestato di cui al comma 7 e per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL di cui al medesimo comma, il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità e l’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l’iscrizione nella Lista di conformità INL, fatte sempre salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.
9. In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL. 9. In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.

...
segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 29.10.2024 DL 28 ottobre 2024 n. 160 Certifico Srl
0.0 07.05.2024 --- Certifico Srl

Collegati

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: +39 075 599 73 43

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024