Certifico 2000/2025

In occasione del venticinquesimo di Certifico stiamo lavorando al nuovo layout del sito

Maggiori informazioni
Slide background

Ordinanza Corte di Cassazione n. 10505 del 19 aprile 2024

Ordinanza Corte di Cassazione n  10505 del 19 aprile 2024   Autovelox devono essere omologati

Ordinanza Corte di Cassazione n. 10505 del 19 aprile 2024 / Autovelox devono essere omologati - non sufficiente l'approvazione.

ID 21732 | 22.04.2024 / In allegato

La Corte di Cassazione con l'Ordinanza 10505/2024 ha stabilito che non sono valide le multe per eccesso di velocità se l’apparecchio di rilevazione non è «omologato», ma solo «approvato». La Cassazione ritiene illegittima quella che è stata sinora la prassi seguita.

La norma di riferimento è l’articolo 142, comma 6 del Codice della strada, il quale prevede che le apparecchiature di rilevamento debbano essere «debitamente omologate».

I procedimenti amministrativi di approvazione ed omologazione non sono sovrapponibili, le apparecchiature «approvate» devono essere distinte da quelle «omologate».  

"Il Tribunale di Treviso rigettava l’appello con sentenza n. 2046/2021 (pubblicata il 2 dicembre 2021), confermando la legittimità della pronuncia di primo grado, con la quale era stato annullato il verbale opposto, poiché l’accertamento dell’indicata infrazione era avvenuto con la citata apparecchiatura elettronica senza che fosse stata preventivamente omologata ai sensi di legge, non risultando rilevante allo scopo la mera approvazione preventiva di tale mezzo di rilevazione, siccome non equipollente all’omologazione ministeriale, posto che quest’ultima autorizza la riproduzione in serie del prototipo di un apparecchio testato in laboratorio, mentre la semplice approvazione è riconducibile ad un procedimento di tipo semplificato che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o previste da particolari previsioni del regolamento."

"L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c.d.s.."

Collegati

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: +39 075 599 73 43

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024