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Guida operativa e modulistica procedimenti BESS

Guida operativa e modulistica procedimenti BESS

Guida operativa e modulistica procedimenti BESS

ID 21695 | 16.04.2024 / In allegato

La presente guida operativa si applica ai procedimenti di Autorizzazione Unica dei sistemi di accumulo elettrochimico in configurazione stand alone, ai sensi del DL 7/2002 (art.1, comma 2 quater, lettera b) di competenza statale.

La documentazione di seguito indicata costituisce un contenuto minimo raccomandato per la predisposizione dell’istanza e l’avvio del procedimento autorizzativo ai sensi della legge n. 241/90 e ss.mm.ii; resta tuttavia fermo che, nel corso del procedimento medesimo, potranno essere richieste da parte del Ministero, così come degli altri soggetti convocati nella Conferenza di Servizi, integrazioni e chiarimenti inerenti ad aspetti specifici, in base alla tipologia di intervento e alle eventuali problematiche e necessità emergenti durante la Conferenza di Servizi.

Per gli interventi oggetto della presente guida operativa (accumuli elettrochimici in configurazione stand alone) non sono richieste valutazioni ambientali ai sensi del d.lgs. 152/2006 né è necessario acquisire l’Intesa da parte delle Regioni interessate.

Le istanze devono essere accompagnate dal versamento degli oneri istruttori (importo dell’1‰ calcolato sul valore complessivo dell’intervento di realizzazione), come di seguito specificato al paragrafo 3, e dalla documentazione per gli adempimenti antimafia.

Tutte le informazioni di dettaglio possono essere acquisite contattando la Divisione IV – Infrastrutture e impianti di produzione energetici – Dirigente Dott.ssa Maria Rosaria Mesiano - Funzionario tecnico istruttore Ing. Stefano Starace (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..it – tel. 327.9381358).

Modalità di svolgimento dei procedimenti

L’Autorizzazione Unica per i progetti oggetto della presente guida operativa è disciplinata dal DL 7/2002. In particolare, si applicano le disposizioni dell’art.1, comma 2 quater, lettera b), secondo cui (…) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree già occupate da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli impianti "stand-alone" ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati mediante Autorizzazione Unica rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (…).

La norma prevede altresì l’esclusione dalla disciplina di Autorizzazione Unica per tutti i sistemi di taglia inferiore ai 10 MW.

In deroga alle previsioni generali di cui al DL 7/2002, ai sensi del combinato disposto dello Statuto Speciale della Regione Sicilia e, da ultimo, del Decreto Presidenziale della Regione Siciliana del 5 aprile 2022, n.9, la competenza al rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di progetti ubicati nel territorio della Regione Sicilia non è attribuita al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ma è attribuita al Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell’Energia dell’Assessorato regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana.

I procedimenti si svolgono ai sensi della legge n. 241/90 tramite il modulo della Conferenza di Servizi e si articolano nelle seguenti fasi:

1. Trasmissione da parte del Proponente dell’Istanza e dei relativi allegati alla Divisione IV della Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi (DG-FTA) del MASE, secondo le indicazioni fornite nei paragrafi successivi;
2. Acquisizione dell’istanza ed esame di procedibilità in ordine cronologico (data di ricezione al protocollo MASE);
3. Esame della documentazione progettuale e amministrativa - check list procedibilità;
4. Eventuali richieste di integrazione della domanda;
5. Avvio del procedimento e indizione della Conferenza di Servizi asincrona: trasmissione agli Enti ed alle Amministrazioni competenti a pronunciarsi sul progetto, della nota di avvio contenente il link alla documentazione di progetto da sottoporre all’esame della Conferenza di Servizi stessa;
6. Acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni e degli enti competenti a pronunciarsi sul progetto convocati alla Conferenza;
7. Analisi delle eventuali richieste di integrazioni, di chiarimenti, prescrizioni e controdeduzioni. Tutta la corrispondenza tra il Proponente e gli enti coinvolti nella Conferenza di Servizi dovrà essere inviata anche all’Amministrazione procedente, nel rispetto dei principi di efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione;
8. Inserimento della documentazione nella BDNA antimafia (d.lgs. 159/2011);
9. Eventuale svolgimento endo-procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio - v.p.e. (DPR 327/2001):
9.1. Esame della documentazione (piani particellari, eventuali aree demaniali e/o gravate da usi civici coinvolte);
9.2. Avvio procedura di esproprio;
9.3. Adempimenti di pubblicità (avviso, raccomandate/ pubblicazione su quotidiani);
9.4. Raccolta osservazioni dei soggetti interessati e valutazione;
9.5. Predisposizione della nota finale riassuntiva.
10. Verifica finale dei pareri e delle comunicazioni pervenuti;
11. Eventuale Conferenza di Servizi sincrona, nei casi previsti dalla legge;
12. Predisposizione della nota di chiusura del procedimento con determina conclusiva;
13. Predisposizione del decreto autorizzativo in caso di esito positivo della Conferenza di Servizi.

Una volta emanato il decreto autorizzativo, prima di dare inizio ai lavori, il Proponente dovrà dare corso alle attività successive che consistono sinteticamente in:

1. Ottemperanza di tutte le prescrizioni ante-operam disposte dal decreto autorizzativo (la verifica dell’ottemperanza ricade in capo al soggetto che ha fissato la prescrizione, come specificato nel decreto);
2. Eventuale acquisizione di autorizzazioni/ approvazioni/ nulla osta di secondo livello previste dalla normativa specialistica.

...

Fonte: MASE

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