FAQ Uso in sicurezza gru su autocarro / ATS Brianza
ID 21650 | 07.04.2024 / In allegato
Raccolta FAQ Uso in sicurezza gru su autocarro – ATS Brianza Regione Lombardia
Quesiti nel dettaglio:
Sono in possesso di una gru su autocarro, non azionata a mano, avente portata superiore ai 200 kg. Tale attrezzatura di lavoro è soggetta alle verifiche periodiche?
Quali apparecchi di sollevamento, di tipo mobile, rientrano tra quelli che devono essere sottoposti alle verifiche periodiche?
Sono in possesso di una gru su autocarro, avente portata superiore ai 200kg, non azionata a mano, munita di pinza o polipo. Tale attrezzatura deve essere sottoposta al regime delle verifiche periodiche?
Cosa si intende per apparecchio di sollevamento?
Ho acquistato una nuova gru su autocarro fabbricata in attuazione di direttive comunitarie di prodotto (marcata CE). A chi devo inoltrare la comunicazione di “messa in servizio”?
Successivamente alla comunicazione di “messa in servizio” devo sottoporre l’apparecchio di sollevamento alla prima delle verifiche periodiche?
Cosa si intende per settore di impiego?
Devo utilizzare una gru su autocarro in un cantiere edile. E’ trascorso un anno dall’ultima verifica periodica di cui all’articolo 71, comma 11, decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. La stessa attrezzatura è rimasta inattiva presso il deposito aziendale per circa 2 mesi. La gru deve essere comunque sottoposta a verifica o il periodo di inattività condiziona la periodicità prevista dall’Allegato VII del citato decreto?
La prima delle verifiche periodiche può essere affidata direttamente ad un Soggetto abilitato di cui al comma 12 del D.Lgs. n. 81/2008?
Sono in possesso di una gru su autocarro provvista di marcatura CE, per la quale ho in precedenza provveduto a comunicare al Dipartimento ISPESL/INAIL la messa in servizio. Devo inoltrare la richiesta di prima verifica periodica ma non sono in possesso del numero di matricola. Cosa devo fare?
Sono in possesso di una gru su autocarro priva di marcatura CE, per la quale ho in precedenza provveduto a comunicare al Dipartimento ISPESL la messa in servizio. A chi devo inoltrare la richiesta di verifica?
Sono in possesso di una gru su autocarro fabbricata in attuazione di direttive comunitarie di prodotto (marcata CE). A chi devo inoltrare la richiesta di verifica periodica successiva alla prima?
Sono in possesso di una gru su autocarro provvista di libretto di collaudo ENPI/ISPESL. A chi devo inoltrare la richiesta di verifica periodica della gru su autocarro?
Sono in possesso di una gru su autocarro messa in servizio da oltre 20 anni. Che documentazione devo esibire nel corso delle verifiche periodiche?
Devo sottoporre la gru su autocarro ad indagine supplementare. Quali sono i contenuti minimi di tale attività?
E’ obbligatorio sottoporre la gru su autocarro ad interventi di controllo (manutenzione) programmata?
Ho spostato la gru su autocarro in un cantiere distante dalla mia sede operativa. A chi devo inoltrare la richiesta di verifica periodica?
Nel caso di utilizzo di una gru su autocarro l’operatore deve essere in possesso di una specifica formazione?
Ho sostituito l’autocarro. Cosa devo fare?
L’allestitore della gru ha installato una seconda stabilizzazione non prevista dal fabbricante. Cosa devo fare?
Sono in possesso di una gru per autocarro, con carico massimo di utilizzazione inferiore a 1000 kg e priva dei dispositivi previsti al punto 4.2.1.4 (controllo delle sollecitazioni) dell'allegato I al DPR 459/96, per la quale il fabbricante abbia previsto l'utilizzo esclusivamente nel settore posteriore dell'area di rotazione. In tale caso è sufficiente la semplice avvertenza sulla macchina con il divieto di utilizzare la gru nel settore anteriore dell'autocarro, o invece è necessario dotarla di idonei dispositivi che possano limitare la rotazione del braccio?
Posso utilizzare la gru per ancorare il dispositivo anticaduta?
Devo operare nelle vicinanze di una linea elettrica. Quali misure devo attuare ai fini della sicurezza?
Sono in possesso di una gru su autocarro, non azionata a mano, avente portata superiore ai 200 kg. Tale attrezzatura di lavoro è soggetta alle verifiche periodiche?
Sì. Tale attrezzatura di lavoro, come le autogru, caricatori ed altre attrezzature di lavoro similari, rientra tra le attrezzature di tipo mobile riportate nell’Allegato VII al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
Quali apparecchi di sollevamento, di tipo mobile, rientrano tra quelli che devono essere sottoposti alle verifiche periodiche?
Tra le gru mobili che rientrano nel regime delle verifiche periodiche sono comprese le gru su autocarro, le autogru, i caricatori ed altre attrezzature di lavoro similari, non azionate a mano, aventi portata superiore ai 200 kg. Alla stessa tipologia di attrezzature di lavoro afferiscono anche quelle attrezzature che assumono la funzione di sollevamento a seguito dell’adozione di particolari accessori o attrezzature intercambiabili ,”come il caso di escavatori o carrelli con forche - comunemente denominati muletti - attrezzati con gancio o altri organi di presa e sospensione del carico”. (vedi Apparecchi di sollevamento mobili gru su autocarro - ISTRUZIONI PER LA PRIMA VERIFICA PERIODICA, INAIL 2014, pag. 7).
Figura 1 escavatore con gancio
Sono in possesso di una gru su autocarro, avente portata superiore ai 200kg, non azionata a mano, munita di pinza o polipo. Tale attrezzatura deve essere sottoposta al regime delle verifiche periodiche?
Sì. Gli apparecchi di sollevamento che sono soggetti a verifica periodica, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., lo sono indipendentemente dal tipo di organo di presa di cui sono corredati (gancio, pinza, polipo, bilancino, elettromagnete, ecc..). Tali organi di presa non modificano infatti la destinazione d’uso della macchina che rimane classificata nella categoria “apparecchi di sollevamento materiali” (cfr. circolare ISPESL, 7 ottobre 1985, “Omologazione gru su autocarro munite di pinza o polipo”)
Cosa si intende per apparecchio di sollevamento?
La definizione di apparecchio di sollevamento si rileva dalla norma UNI ISO 4306-1:“apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa”.
Ho acquistato una nuova gru su autocarro fabbricata in attuazione di direttive comunitarie di prodotto (marcata CE). A chi devo inoltrare la comunicazione di “messa in servizio”?
Ai sensi dell'art.11, comma 3, del D.P.R. 24 luglio 1996 n°. 459 (rif. Art. 18 D.Lgs. n. 17/2010), è necessario effettuare la comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’Unità Operativa Territoriale dell’ INAIL, competente per territorio, che provvede all’assegnazione di una matricola;
Successivamente alla comunicazione di “messa in servizio” devo sottoporre l’apparecchio di sollevamento alla prima delle verifiche periodiche?
Sì. E’ necessario richiedere la prima delle verifiche periodiche (art. 71, comma 11, decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) all’Unità Operativa Territoriale dell’INAIL, competente per territorio, secondo le scadenze indicate dall’Allegato VII al citato decreto.
Pertanto, dopo la denuncia di installazione/messa in servizio della macchina è necessario richiedere la prima verifica periodica all'approssimarsi della scadenza della stessa, secondo la frequenza stabilita dall'Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
Esempio (1): messa in servizio di una gru su autocarro utilizzata nel settore costruzioni. Trascorso circa un anno da questa data il datore di lavoro, utente dell'apparecchio, richiede la prima delle verifiche periodiche, volta a valutare l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza.
Esempio (2): messa in servizio di una gru su autocarro utilizzata esclusivamente nel settore metalmeccanico. Trascorsi circa due anni da questa data il datore di lavoro, utente dell'apparecchio, richiede la prima delle verifiche periodiche, volta a valutare l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza.
Cosa si intende per settore di impiego?
La nota prot. 15/VI/0021784 del 11/12/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali definisce le assimilazioni dei settori di impiego, allo scopo di aiutare i datori di lavoro nella definizione della periodicità cui attenersi nei casi in cui non risultasse immediatamente identificabile.
Allo scopo è utile rammentare che “Il settore di impiego, ai fini dell’individuazione della periodicità di verifica degli apparecchi di sollevamento di cui all’allegato VII, non coincide necessariamente con quello individuato dal codice ATECO dell’impresa, bensì dall’effettivo luogo di utilizzo della suddetta attrezzatura, indipendentemente dal tempo di presenza nello stesso”. (cfr. Indicazioni operative e procedurali sull’applicazione del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i Regione Lombardia, maggio 2010).
[...] Segue in allegato
Fonte: ATS Brianza - Regione Lombardia
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