FAQ - Uso in sicurezza di Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE) - ATS Brianza
ID 21648 | 07.04.2024 / In allegato
Raccolta FAQ - Uso in sicurezza di Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE) – ATS Brianza Regione Lombardia
Sezione Servizio Impiantistica e Sicurezza (SIS) ATS Brianza Regione Lombardia
Quesiti nel dettaglio:
- Nel caso di utilizzo di una piattaforma di lavoro elevabile (PLE) l’operatore deve essere in possesso di una specifica formazione?
- Nel caso della gestione delle emergenze/guasti, gli operatori (a terra) addetti al recupero degli occupanti della piattaforma di lavoro devono essere in possesso di una specifica formazione?
- Nel caso di utilizzo di una Piattaforma di lavoro elevabile quali DPI deve utilizzare l’operatore?
- Devo noleggiare una Piattaforma di lavoro elevabile quali sono gli obblighi del noleggiatore?
- Qual è la differenza tra noleggio a caldo e noleggio a freddo?
- Nel caso di noleggio o concessione in uso, senza operatore, di una attrezzatura di lavoro riportata nell’Allegato VII al D.lgs. n. 81/2008 chi deve inoltrare la richiesta di verifica?
- Ho acquistato una nuova PLE fabbricata in attuazione di direttive comunitarie di prodotto (marcata CE). A chi devo inoltrare la comunicazione di “Messa in servizio”?
- Sono in possesso di una PLE fabbricata in attuazione di direttive comunitarie di prodotto (marcata CE). A chi devo inoltrare la richiesta di verifica periodica successiva alla prima?
- Sono in possesso di una PLE provvista di libretto di collaudo ENPI/ISPESL. A chi devo inoltrare la richiesta di verifica periodica della PLE?
- Sono in possesso di una PLE messa in servizio da oltre 20 anni. Che documentazione devo esibire nel corso delle verifiche periodiche?
- Devo sottoporre la PLE ad indagine supplementare. Quali sono i contenuti minimi di tale attività?
- Devo sottoporre la PLE ad indagine supplementare. Tale attività può essere svolta da un tecnico (es. ingegnere) verificatore dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche?
- Devo sottoporre la PLE a verifica periodica. Che documentazione deve essere esibita al tecnico verificatore?
- Devo sottoporre la PLE a verifica periodica. In aggiunta alla documentazione, cosa deve mettere a disposizione del tecnico verificatore?
- Qual è la periodicità di verifica di una PLE?
- Chi può eseguire i controlli connessi alla manutenzione della PLE?
- Devo operare con la PLE presso un cantiere diverso dalla mia sede/unità produttiva. In aggiunta al manuale istruzioni e l’evidenza della abilitazione dell’operatore all’uso della stessa attrezzature che documentazione deve accompagnare la PLE?
- A chi devo comunicare la cessazione dell’esercizio di una PLE?
- La periodicità di verifica di una PLE è condizionata dal fatto che la stessa risulta essere inattiva?
- Sono in possesso di una PLE che non è stata utilizzata da diverso tempo. Ora voglio rimetterla in servizio. Cosa devo fare?
- Devo operare nelle vicinanze di una linea elettrica. Quali misure devo attuare ai fini della sicurezza?
- Posso utilizzare un cestello abbinato ad un carrello elevatore (muletto) per l’accesso in quota?
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FAQ - Uso in sicurezza di Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE)
Sì. Per questa tipologia di attrezzatura di lavoro, ai sensi dell’art 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 (cd “Testo Unico sulla sicurezza del lavoro”), è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. Le modalità, le ore ed i contenuti della formazione sono regolamentati dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012.
Il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nel citato Accordo.
La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro. Rientrano tra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.. (punto 2 della Circolare Min. lavoro, circ. 11 marzo 2013, n. 12).
Nel caso della gestione delle emergenze/guasti, gli operatori (a terra) addetti al recupero degli occupanti della piattaforma di lavoro devono essere in possesso di una specifica formazione?
Sì. Il citato decreto legislativo n. 81/2008, con l’art 73, prevede tra gli obblighi del datore di lavoro che i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature di lavoro dispongano di ogni necessaria informazione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati sia riguardo alle condizioni di impiego che alle situazioni “anormali prevedibili” quali, ad esempio, l’arresto imprevisto della macchina per guasto o mancanza di energia o malore dell’operatore.
Da qui la necessità di formare ed addestrare il personale presente nel sito di utilizzo della PLE affinché possa intervenire con la necessaria tempestività e competenza da terra e possa eseguire correttamente le procedure per la discesa di emergenza della piattaforma di lavoro previste dal fabbricante in caso di necessità.
Inoltre, è l’utilizzo di una PLE deve prevedere anche la redazione del piano di emergenza che individua le procedure specifiche per il recupero degli operatori presenti in piattaforma. La gestione delle emergenze è in capo al datore di lavoro e prevede precisi obblighi quali 1) programmazione degli interventi; 2) istruzioni sulle modalità di intervento in caso di pericolo grave e immediato che non possa essere evitato; 3) formazione in materia di primo soccorso; informazione per l’attivazione dei servizi di emergenza.
Nel caso di utilizzo di una Piattaforma di lavoro elevabile quali DPI deve utilizzare l’operatore?
È responsabilità del datore di lavoro valutare i rischi presenti durante le lavorazioni, individuare idonei dispositivi di protezione individuale e fornirli ai lavoratori; questo in estrema sintesi quanto prescritto dall’articolo 77 (Obblighi del datore di lavoro) del D.Lgs. n. 81/2008. In aggiunta, il citato decreto dispone che sui ponti sviluppabili e simili gli “operai addetti devono fare uso di idonea cintura di sicurezza” (punto 4.1 Allegato VI).
È, dunque, obbligatorio indossare su tutte le piattaforme di lavoro mobili elevabili, che la legislazione italiana definisce “ponti sviluppabili”, un idoneo sistema di protezione dalle cadute.
E’ da rilevare che nel libro di uso e manutenzione, fornito a corredo della macchine spesso è esplicitato il divieto di utilizzo per lo sbarco in quota. In questo caso, il sistema di protezione dalle cadute deve essere tale da impedire del tutto la caduta dall’alto, cioè deve utilizzare cordini di posizionamento o di trattenuta. Gli elementi che compongono il sistema sono esplicitati, per esempio, nella pubblicazione INAIL sull’ ”Uso della piattaforma di lavoro mobile in elevato (PLE)”.
L’utilizzo della PLE, secondo la citata pubblicazione, richiede l’utilizzo anche dei seguenti DPI: elmetto di protezione per l’industria EN 397 dotato di sottogola; calzature per uso professionale EN 346 e guanti di protezione EN 388.
Altri dispositivi di protezione individuale possono essere necessari a seconda delle lavorazioni eseguite o dell’ambiente di lavoro, ad esempio guanti, occhiali, otoprotettori etc.
Devo noleggiare una Piattaforma di lavoro elevabile quali sono gli obblighi del noleggiatore?
Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi già immessi sul mercato usati e privi di marcatura CE deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi siano conformi, al momento della consegna, alla legislazione previgente nonché il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza (art. 72, comma 1, D.lgs. n. 81/2008).
Inoltre, chiunque noleggi o conceda in uso la PLE, senza operatore, al momento della cessione, oltre ad attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza, deve farsi rilasciare una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente del loro uso e in possesso di specifica abilitazione (art. 72, comma 2, D.lgs. n. 81/2008).
Qual è la differenza tra noleggio a caldo e noleggio a freddo?
Si distinguono due tipologie di noleggio:
1) noleggio a caldo (con operatore);
2) noleggio a freddo (senza operatore).
Con il primo viene locato il solo macchinario; con il secondo oltre al macchinario, il locatore mette a disposizione dell'imprenditore anche un proprio dipendente con una specifica competenza nel suo utilizzo. (cfr. Cassazione Penale, Sez. 4, sentenza n. 23604 del 5 giugno 2009, n.23604)
Nel caso di utilizzo “a caldo” (noleggio con operatore) di una PLE, per il secondo operatore a bordo, che non manovra l’attrezzatura, quale specifica formazione è richiesta?
In questo caso è indispensabile l’addestramento per l’uso delle cinture di sicurezza ovvero quei DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartengono alla terza categoria.
Nel caso di noleggio o concessione in uso, senza operatore, di una attrezzatura di lavoro riportata nell’Allegato VII al D.lgs. n. 81/2008 chi deve inoltrare la richiesta di verifica?
Fermo restando gli obblighi del datore di lavoro di cui all’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le attrezzature cedute allo stesso a titolo di noleggio senza operatore o concesse in uso, la richiesta di verifica periodica può essere inoltrata dal noleggiatore o dal concedente in uso, anche in considerazione della previsione di cui all’articolo 23, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. oltre che nell’ottica della semplificazione delle procedure (punto 3 della Circolare Min. lavoro, circ. 13 agosto 2012, n. 23).
Ho acquistato una nuova PLE fabbricata in attuazione di direttive comunitarie di prodotto (marcata CE). A chi devo inoltrare la comunicazione di “Messa in servizio”?
Ai sensi dell'art.11, comma 3, del D.P.R. 24 luglio 1996 n°. 459 (rif. Art. 18 D.lgs. n. 17/2010), l'utente deve comunicare, al Dipartimento INAIL competente per territorio, l’installazione della PLE.
Trascorso un anno dalla data di “Messa in servizio” è necessario richiedere all’INAIL, competente per territorio, la “Prima verifica” così come disposto dall’articolo 71, comma 11, D.lgs. n. 81/2008.
Se l ’INAIL non provvede alla verifica nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13 del citato decreto.
Sono in possesso di una PLE fabbricata in attuazione di direttive comunitarie di prodotto (marcata CE). A chi devo inoltrare la richiesta di verifica periodica successiva alla prima?
Se l’attrezzatura di lavoro è provvista della “messa in servizio” e di almeno uno dei seguenti documenti:
1) libretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla Circolare M.I.C.A. n. 162054 del 25.06.1997;
2) verbali di verifiche periodiche antecedenti l’entrata in vigore del DM 11 aprile 2011;
3) verbale di prima verifica periodica eseguito, dall’INAIL o Soggetto Abilitato, dopo l’entrata in vigore del DM 11 aprile 2011.
le verifiche possono essere effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle ATS/ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati. In caso contrario, ovvero se non è presente alcuno dei documenti sopra descritti (1,2,3), la PLE deve essere sottoposta alla “Prima verifica” così come disposto dall’articolo 71, comma 11, D.lgs. n. 81/2008.
Sono in possesso di una PLE provvista di libretto di collaudo ENPI/ISPESL. A chi devo inoltrare la richiesta di verifica periodica della PLE?
Ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., le verifiche successive alla prima possono essere effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle ATS/ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati.
Sono in possesso di una PLE messa in servizio da oltre 20 anni. Che documentazione devo esibire nel corso delle verifiche periodiche?
Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato sono esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari effettuate secondo le norme tecniche (punto 3.2.3 Allegato II al DM 11 aprile 2011).
L’indagine supplementare è l’attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali (punto 2, lettera c) Allegato II al DM 11 aprile 2011).
[...] Segue in allegato
Fonte: ATS Brianza
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