Decreto 19 dicembre 2023 / Procedure di segnalazione presunte inadeguatezze Impianti portuali di raccolta
ID 21367 | 15.02.2024 / Download Decreto - Download Allegato I Report di segnalazione inadeguatezza impianto portuale di raccolta
Decreto 19 dicembre 2023
Procedure di segnalazione delle presunte inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta nonche' modalita' di valutazione e revisione dell'adeguatezza degli impianti portuali stessi.
(GU n.38 del 15.02.2024)
In allegato I: modello Report di segnalazione di presunta inadeguatezza portuale di raccolta.
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Art. 1. Oggetto e finalità
1. Il presente decreto definisce la procedura di segnalazione delle presunte inadeguatezze degli impianti portuali per la raccolta dei rifiuti provenienti dalle navi, nonché le modalità di valutazione e revisione dell’adeguatezza degli impianti portuali stessi.
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Art. 2 Definizioni
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Art. 3 Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica a tutte le navi iscritte in Italia che scalano i porti nazionali, comunitari ed esteri che devono segnalare eventuali inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta e a tutti gli impianti portuali di raccolta, ricadenti nel territorio nazionale.
Art. 4 Procedura di segnalazione e di indagine delle presunte inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta
1. La procedura di segnalazione e di indagine delle presunte inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta, cosi' come individuata ai successivi articoli 5 e 6, e' l'insieme delle misure atte a monitorare l'efficienza qualitativa e quantitativa dei medesimi, al fine di attuare e di implementare la normativa vigente in materia di raccolta dei rifiuti in ambito marittimo e portuale.
2. L'autorita' competente nazionale attua tale procedura per tutti gli impianti di raccolta dei rifiuti provenienti dalle navi attraverso le autorita' marittime, in virtu' della loro dipendenza funzionale dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, oltre che dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. L'autorita' competente nazionale, sulla base delle risultanze dell'applicazione di tale procedura, laddove ritenuto necessario ne propone la revisione.
Art. 5 Modalita' di segnalazione all'IMO e allo Stato di approdo delle eventuali inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta.
1. La nave battente bandiera italiana che in occasione di uno scalo presso uno Stato comunitario o estero, ove abbia richiesto preventiva disponibilita' al conferimento dei rifiuti prodotti a bordo, riscontri l'assenza, l'indisponibilita', ovvero la presunta inadeguatezza di impianti portuali di raccolta rifiuti, deve:
a) informare con immediatezza l'autorita' competente nazionale, laddove da tale disservizio dovessero derivare potenziali rischi per l'ambiente marino ovvero la necessita' di ricorrere, previa valutazione espressa della medesima autorita', a provvedimenti autorizzativi o derogatori dei Certificati statutari rilasciati ai sensi della Convenzione MARPOL 73/78 come emendata;
b) avviare la procedura di segnalazione di presunta inadeguatezza mediante la compilazione e la successiva trasmissione del modulo di cui all'Allegato 1 al presente decreto;
c) custodire a bordo la documentazione relativa alle segnalazioni inviate per un periodo non inferiore a tre anni. Copia delle medesime segnalazioni deve essere, altresi', disponibile per analogo periodo di tempo presso la societa' della nave stessa.
2. Il Punto di contatto nazionale, ricevuta la segnalazione, provvede ad inserirla all'interno del portale GISIS nonche' ad effettuare le comunicazioni previste presso l'IMO e lo Stato di approdo, richiedendo, laddove necessario, ulteriori elementi di informazione alla societa' della nave che ha effettuato la segnalazione;
3. Il Punto di contatto nazionale monitora il seguito di ogni singolo procedimento, corrispondendo, se del caso, con gli Stati del porto di approdo oggetto di segnalazione e con l'Organizzazione marittima internazionale.
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segue in allegato
Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197
Art. 4 Impianti portuali di raccolta
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9. Il Ministero della transizione ecologica di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce, in conformità alle procedure definite dall'Organizzazione marittima internazionale, le modalità di segnalazione all'IMO ed allo Stato di approdo delle eventuali inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta nonché le modalità di indagine su tutti i casi segnalati di presunta inadeguatezza e di notifica dell'esito dell'indagine all'IMO e allo Stato segnalante.
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