Decreto ANSFISA 29 dicembre 2023 / Disciplina realizzazione apertura nuovi sistemi di trasporto a impianti fissi (STIF)
ID 21241 | 25.01.2024
Disciplina delle modalità per la realizzazione e l’apertura all'esercizio di nuovi sistemi di trasporto a impianti fissi ai sensi dell’articolo 12, comma 4-quater dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 conversione decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, come modificato dalla legge n.156/2021.
Art. 12 Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
4-quater.
Sono trasferite all'Agenzia le funzioni esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 2 dicembre 2003.
L'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, con i contenuti di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per quanto applicabili, nonché, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le modalità per la realizzazione e l'apertura all'esercizio di nuovi sistemi di trasporto a impianti fissi.
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Articolo 1 (Finalità e ambito di applicazione)
1. Il presente decreto disciplina le modalità per la realizzazione e l’apertura al pubblico esercizio di nuovi sistemi di trasporto a impianti fissi (STIF) e le relative procedure autorizzative.
2. Il presente decreto si applica altresì per l’immissione in servizio di sottosistemi di natura fisica nuovi o sottoposti a modifiche rilevanti.
3. Il presente decreto non si applica alle ferrovie. 4. Per le finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, il presente Decreto stabilisce le competenze del MIT e dell’ANSFISA.
5. Il presente decreto non si applica alle piattaforme elevatrici ed ai servoscale per i quali si applicano le norme degli impianti in servizio privato.
6. Le norme di cui al presente decreto si applicano, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata dell’impianto, ai sistemi di trasporto in servizio pubblico.
Articolo 2 (Classificazione dei sistemi di trasporto a impianti fissi)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, i sistemi di trasporto a impianti fissi (STIF), in relazione alla loro complessità tecnologica, si distinguono nelle categorie A, B e C, come di seguito rappresentato:
- Ascensori |
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- Impianti monofune a collegamento fisso e temporaneo non adibiti a servizi di trasporto pubblico locale; - Ascensori inclinati - Sistemi costituiti da scale mobili e/o tappeti mobili e/o ascensori che realizzino un collegamento su un numero di livelli pari o superiori a tre per costituire un percorso indipendente al di fuori di altri sistemi di trasporto |
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- Metropolitane - Tramvie - Filovie e Busvie con punti di ricarica in linea/capolinea - People mover automatici - Impianti monofune a collegamento fisso e temporaneo adibiti a servizi di trasporto pubblico locale; - Funicolari terrestri, funivie bifune o di complessità superiore - Sistemi assimilabili ai precedenti - Sistemi di trasporto rientranti nel tipo «A» o nel tipo «B» che adottino tecnologie innovative e che non utilizzano architetture di sistema e tecnologie già sperimentate sul territorio nazionale |
Articolo 3 (Definizioni)
1. Si definiscono “sottosistemi di natura fisica”, per i vari tipi di sistemi di trasporto ad impianti fissi, quelli definiti nella seguente tabella:
2. Per le metropolitane, tramvie, filovie, busvie a punti di ricarica fissi ed i sistemi ad essi assimilabili, anche innovativi, si definiscono “modifiche rilevanti ai fini della sicurezza” quelle modifiche ai sottosistemi costituenti sistemi di trasporto già in esercizio che risultino tali all’esito dell’applicazione del procedimento di gestione dei rischi descritto dall’ Appendice al Regolamento (UE) 402/2013, per quanto applicabile.
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segue in allegaìto
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