Delibera n. 7/24/CONS: Linee guida influencer
ID 21171 | 17.01.2024
Linee-Guida volte a garantire il rispetto delle disposizioni del testo unico da parte degli influencer e istituzione di un apposito tavolo tecnico.
Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella riunione del 10 gennaio, a seguito di una consultazione pubblica ampiamente partecipata, ha approvato all’unanimità le Linee guida volte a garantire il rispetto da parte degli influencer delle disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi.
La crescente rilevanza e diffusione dell’attività degli influencer, definiti come soggetti che creano, producono e diffondono al pubblico contenuti audiovisivi, sui quali esercitano responsabilità editoriale, tramite piattaforme per la condivisione di video e social media, ha sollecitato l’Autorità ad intervenire. Le Linee guida oggi approvate costituiscono un primo importante passo.
Ferma restando la disciplina nazionale e la regolamentazione dell’Autorità in materia di contenuti generati dagli utenti distribuiti su piattaforme di condivisione video, le Linee guida definiscono un insieme di norme indirizzate agli influencer operanti in Italia che raggiungono, tra l’altro, almeno un milione di follower sulle varie piattaforme o social media su cui operano e hanno superato su almeno una piattaforma o social media un valore di engagement rate medio pari o superiore al 2% (ossia, che hanno suscitato reazioni da parte degli utenti, tramite commenti o like, in almeno il 2% dei contenuti pubblicati). Le previsioni riguardano, in particolare, le misure in materia di comunicazioni commerciali, tutela dei diritti fondamentali della persona, dei minori e dei valori dello sport, prevedendo un meccanismo di richiami e ordini volti alla rimozione o adeguamento dei contenuti.
In caso di contenuti con inserimento di prodotti, gli influencer sono tenuti a riportare una scritta che evidenzi la natura pubblicitaria del contenuto in modo prontamente e immediatamente riconoscibile.
[...]
1. L’Autorità ha rilevato la crescente diffusione di contenuti pubblicati online, tramite piattaforme per la condivisione di video e social media, da parte di soggetti, reali o virtuali, di seguito indicati con il termine “influencer” (e chiamati nel linguaggio corrente, a titolo esemplificativo, anche “vlogger”, “streamer”, “creator”, “uploader”), che hanno il controllo sulla creazione, produzione o organizzazione di tali contenuti.
2. Per influencer si intendono quei soggetti che svolgono un’attività analoga o comunque assimilabile a quella dei fornitori di servizi di media audiovisivi sotto la giurisdizione nazionale, laddove risultino possedere cumulativamente i seguenti requisiti:
- il servizio offerto costituisce attività economica ai sensi degli articoli 56 e 57 del TFUE;
- lo scopo principale del servizio offerto è la fornitura di contenuti, creati o selezionati dall’influencer, che informano, intrattengono o istruiscono e che sono suscettibili di generare reddito direttamente in esecuzioni di accordi commerciali con produttori di beni e servizi o indirettamente in applicazione degli accordi di monetizzazione applicati dalla piattaforma o dal social media utilizzato;
- l’influencer ha la responsabilità editoriale sui contenuti, la quale include il controllo effettivo sulla creazione, sulla selezione o sulla organizzazione dei contenuti medesimi;
- il servizio è accessibile al grande pubblico, raggiunge un numero significativo di utenti sul territorio italiano, ha un impatto rilevante su una porzione significativa di pubblico e i contenuti sono diffusi tramite un servizio di piattaforma di condivisione di video o di social media;
- il servizio consente la fruizione dei contenuti su richiesta dell’utente;
- il servizio è caratterizzato da un legame stabile ed effettivo con l’economia italiana;
- i contenuti sono offerti tramite l’utilizzo della lingua italiana o sono esplicitamente rivolti agli utenti sul territorio italiano.
3. L’Autorità, mediante le presenti Linee guida, adottate in esito alla consultazione pubblica avviata con delibera n. 178/23/CONS, intende individuare le disposizioni del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (di seguito anche “Testo unico dei servizi di media audiovisivi” o “Testo unico”) che gli influencer sono tenuti a rispettare e le misure necessarie a garantirne l’uniforme e coerente applicazione, con particolare riferimento al rispetto dei principi di trasparenza e della correttezza dell’informazione, all’applicazione della disciplina in materia di tutela dei minori e dei diritti fondamentali della persona e alle disposizioni in materia di comunicazioni commerciali e di product placement volte a rendere trasparenti al pubblico le finalità promozionali eventualmente perseguite.
4. Ai fini di cui al paragrafo 2, e con particolare riferimento all’adozione di misure e accorgimenti tecnici, con le presenti Linee-guida, l’Autorità intende dettare criteri a presidio degli interessi tutelati dalla normativa dettata dal citato decreto legislativo n. 208 del 2021, in quanto applicabili alla fattispecie considerata, nonché indicazioni utili per l’adozione di uno o più codici di condotta mediante procedure di co-regolamentazione, secondo quanto previsto ai paragrafi 15 e seguenti. A tal fine è istituito un apposito Tavolo tecnico presieduto dall’Autorità, secondo le modalità indicate all’Allegato B della presente delibera, che provvederà a redigere detta regolamentazione per la successiva approvazione con delibera dell’Autorità.
...segue in allegato
Fonte: AGCOM
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