Regolamento (UE) 2023/2411 / Protezione Indicazioni Geografiche IG per i prodotti artigianali e industriali (CIGI - Craft and Industrial Geographical Indication)
ID 21100 | 08.01.2024 / Download Nota allegata
Dal 1° dicembre 2025, anche i beni artigianali e industriali beneficeranno pienamente della protezione delle IG a livello dell’UE.
Da decenni l’UE dispone di una protezione specifica delle IG per vini, bevande spiritose e altri prodotti agricoli e alimentari. Lo Champagne o il Prosciutto di Parma sono esempi ben noti di IG agricole, un quadro già in vigore dal 1992.
Il 16 novembre 2023 ha segnato una tappa importante con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2023/2411 sulla protezione delle indicazioni geografiche IG dei prodotti artigianali e industriali (CIGI - Craft and Industrial Geographical Indication) che si applica dal 1° Dicembre 2025.
Il Regolamento segna una pietra miliare significativa nella protezione dei nomi dei prodotti artigianali e industriali europei che fanno affidamento sull'originalità e sull'autenticità delle competenze tradizionali delle loro regioni.
Il regolamento armonizzerà la protezione dei preziosi prodotti artigianali e industriali europei, come la porcellana di Limoges, i coltelli di Solingen, il marmo di Carrara o i ricami di Madeira.
Tutela dei prodotti artigianali e industriali a livello comunitario
Protezione unificata a livello europeo: i nomi dei prodotti artigianali e industriali che soddisfano i requisiti necessari per la protezione CIGI saranno ora tutelati a livello comunitario attraverso un'unica registrazione che copre l'intero territorio dell'UE. In precedenza, ad esempio, i produttori di "pietra di Borgogna" dovevano registrare la propria indicazione geografica in ciascuno Stato membro dell'UE, se disponibile, per combattere le violazioni. Con il Regolamento CIGI i produttori artigianali e industriali possono ora ottenere protezione in tutti i 27 Stati membri dell'UE con una sola registrazione dell'Indicazione Geografica.
Esame e registrazione: ciò avverrà in due fasi: i produttori presenteranno prima le loro domande di indicazione geografica alle autorità designate degli Stati membri, che poi presenteranno le domande accolte per un'ulteriore valutazione e approvazione all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). Una procedura di richiesta diretta all’EUIPO sarà possibile anche per gli Stati membri che ottengono una deroga dalla Commissione, se non dispongono di una procedura di valutazione nazionale in atto o se mancano produttori interessati. La Commissione manterrà la possibilità di decidere in merito alla domanda di indicazione geografica in alcuni casi.
Etichettatura di indicazione geografica prominente: i produttori artigianali e industriali avranno l'opportunità di mettere in mostra i loro nomi di indicazione geografica protetta esponendo un logo distinto sui loro prodotti. Questa etichettatura consentirà ai consumatori di identificare i prodotti Artigianali e Industriali con caratteristiche specifiche legate alla loro origine geografica, aiutandoli a fare scelte consapevoli al momento dell'acquisto di tali prodotti.
Applicazione e controllo di qualità: i produttori potranno autodichiarare la conformità dei loro prodotti alle specifiche di prodotto. Le autorità pubbliche dovranno effettuare controlli e verifiche sul mercato dei prodotti recanti la denominazione di Indicazione Geografica registrata per evitare abusi, sia online che offline, anche sui nomi di dominio internet. È previsto inoltre un sistema deterrente con sanzioni pecuniarie in caso di violazione.
Opportunità internazionali: il regolamento faciliterà l’internazionalizzazione dei prodotti artigianali e industriali europei garantendo la protezione dell’indicazione geografica per i produttori dell’UE nei mercati dei paesi terzi che sono parti dell’Atto di Ginevra dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) e nell’ambito di accordi commerciali bilaterali. Ciò significa che i produttori artigianali e industriali dell'UE avranno la possibilità di chiedere protezione internazionale per i nomi dei loro prodotti, migliorando la loro competitività globale. I produttori di paesi terzi potranno anche chiedere protezione nell’ambito di questo nuovo regime UE per i loro noti prodotti artigianali e industriali conformi ai requisiti UE.
Vantaggi regionali: il nuovo regolamento sosterrà lo sviluppo delle regioni rurali e di altre regioni europee fornendo incentivi ai produttori, in particolare alle PMI, affinché investano in nuovi prodotti autentici e creino mercati di nicchia. Contribuirà inoltre a conservare competenze uniche che altrimenti potrebbero scomparire, in particolare nelle regioni rurali e meno sviluppate d'Europa. Anche le regioni trarranno vantaggio dalla reputazione delle Indicazioni Geografiche. Ciò offrirà una diversificazione economica alle regioni dell’UE in cui i prodotti artigianali e industriali sono profondamente integrati, contribuendo a proteggere le competenze, i posti di lavoro e il know-how tradizionale, stimolando al tempo stesso il turismo e la loro ripresa economica.
Fonte EU
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