Regolamento (CE) n. 1099/2009
ID 21042 | 23.12.2023
Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento
GU L 303/1 del 18.11.2009
Applicazione: dal 1° gennaio 2013
Attuazione IT: Decreto Legislativo 7 dicembre 2023 n. 205
In allegato Testo consolidato al 14.12.2019
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Il Regolamento (CE) n. 1099/2009 introduce norme sul benessere degli animali d’allevamento durante l’abbattimento o la macellazione per la produzione di alimenti e di prodotti come pellicce e pelli. Disciplina anche l’abbattimento degli animali d’allevamento in altri contesti, ad esempio nel quadro della lotta contro le malattie.
Il regolamento non si applica agli animali uccisi in natura, o nel quadro di esperimenti scientifici, caccia, eventi culturali o sportivi e l’eutanasia praticata da un veterinario, né al pollame, ai conigli o alle lepri per consumo domestico privato.
Agli animali deve essere risparmiato ogni dolore, angoscia o sofferenza durante l’abbattimento. Le aziende, come ad esempio gli operatori dei macelli, devono garantire che gli animali:
- ricevano conforto fisico e protezione, siano tenuti puliti, protetti da ferite, maneggiati e custoditi tenendo conto del loro comportamento normale;
- non mostrino segni di dolore o paura evitabili o comportamenti anomali;
- non soffrano per la mancanza prolungata di cibo o acqua;
- non siano costretti all’interazione evitabile con altri animali che potrebbe avere effetti dannosi per il loro benessere.
Le strutture utilizzate per l’abbattimento devono essere in grado di soddisfare tutte queste condizioni in ogni momento dell’anno.
Metodi di immobilizzazione e di stordimento
Il regolamento stabilisce norme dettagliate sui sistemi di immobilizzazione e di stordimento degli animali, compresa la formazione degli operatori e la corretta manutenzione delle attrezzature. Disciplina altresì l’applicazione di metodi diversi per animali diversi. Nello specifico, gli animali storditi devono rimanere incoscienti fino alla morte, a meno che non siano soggetti a particolari metodi prescritti da riti religiosi, che devono aver luogo in un macello.
Certificato di idoneità
L’abbattimento e le operazioni correlate possono essere effettuati solo da persone che abbiano un adeguato livello di competenze per l’esecuzione di dette operazioni senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili. Alcune operazioni richiedono specifici certificati di idoneità, per esempio:
- il maneggiamento e la cura degli animali prima della loro immobilizzazione;
- l’immobilizzazione degli animali in vista dello stordimento o dell’abbattimento;
- lo stordimento degli animali e la valutazione dell’efficacia dello stordimento;
- la sospensione o il sollevamento o dissanguamento di animali vivi;
- la macellazione in conformità con le pratiche religiose.
Il certificato sanitario che accompagna le carni importate da paesi extra UE deve certificare che i requisiti equivalenti siano soddisfatti.
Macelli
Sono previste norme specifiche per la costruzione dei macelli, le loro attrezzature e operazioni. Le procedure devono essere costantemente monitorate dagli operatori dei macelli, che devono anche nominare un responsabile della tutela del benessere animale, per garantirne la conformità. Sono vietati i seguenti metodi di immobilizzazione:
- sospendere o sollevare animali coscienti;
- stringere meccanicamente o legare gli arti o le zampe dell’animale.
Sono previste talune eccezioni secondo le quali la posizione invertita è consentita, come nel caso di volatili o nel contesto della macellazione per riti religiosi.
Spopolamento e abbattimento di emergenza
Prima di iniziare qualsiasi operazione di spopolamento, si dovrà stilare un piano d’azione per garantire il rispetto del presente regolamento e segnalare tali operazioni di spopolamento ogni anno. In particolare, la relazione deve riportare:
- i motivi dello spopolamento;
- il numero e le specie di animali abbattuti;
- i metodi di stordimento e abbattimento utilizzati;
- le difficoltà incontrate e le soluzioni per ridurre al minimo la sofferenza degli animali interessati.
Se gli animali devono affrontare gravi dolori o sofferenze, la persona che ha in custodia gli animali interessati deve adottare tutte le misure necessarie per abbattere gli animali nel più breve tempo possibile.
Violazioni e sanzioni
I paesi dell’UE devono garantire che le norme siano attuate e che le autorità competenti abbiano il potere di:
- cambiare le procedure, o rallentare o interrompere la produzione;
- aumentare la frequenza dei controlli;
- sospendere o ritirare i certificati di idoneità.
Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.