Decreto Direttoriale n.251/2023 / Modalità di compilazione del registro di carico e scarico e del formulario - RENTRi - Dal 13 febbraio 2025
ID 21025 | 21.12.2023 / In allegato
Pubblicato il 21 dicembre 2023 sul sito di RENTRI il Decreto Direttoriale n.251/2023 del 19.12.2023 che definisce le modalità operative previste dall’articolo 21, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59 relative alle modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5 del citato D.M. n.59 del 2023:
- Decreto direttoriale n.251 del 19 dicembre 2023
- Allegato 1 - Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti;
- Allegato 2 - Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto.
I nuovi modelli di registro di carico e scarico e del formulario digitali, di cui agli articoli 4 e 5 del D.M. n.59 del 2023, saranno applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a decorrere dal 13 febbraio 2025 (DD n. 97 del 22 settembre 2023).
...
Art. 21 Modalita' operative
1. La Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito l'Albo nazionale gestori ambientali, definisce entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con uno o piu' decreti direttoriali:
a) le modalita' operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, nonche' il monitoraggio con i relativi indicatori, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679;
b) le istruzioni per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori al RENTRI, l'informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679, contenente, tra l'altro, la tipologia dei dati raccolti, la durata della loro conservazione nei sistemi informativi, le finalita' perseguite, le operazioni da svolgere, l'individuazione del titolare del trattamento e il ruolo dei soggetti in esso coinvolti;
c) i requisiti informatici per garantire l'interoperabilita' del RENTRI con i sistemi adottati dagli operatori;
d) le modalita' di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5;
...
Art. 4 Disposizioni generali sul registro cronologico di carico e scarico
1. E' approvato il modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 come riportato nell'allegato I.
2. Nel registro cronologico di carico e scarico sono integrate anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto.
3. Il registro cronologico di carico e scarico e' tenuto dai soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006:
a) sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalita' cartacea, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalita' previste dalla normativa sui registri IVA;
b) a partire dalla data di iscrizione al RENTRI, in modalita' digitale, con vidimazione digitale mediante l'assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI; la compilazione in modalita' digitale e' effettuata nel rispetto delle seguenti disposizioni:
1) le registrazioni sono rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione dall'operatore, che ne deve assicurare il corretto funzionamento e costituiscono informazione primaria e originale da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Le registrazioni sono effettuate dagli operatori in modo da garantire la possibilita' di riproduzione dei documenti posti in conservazione e l'estrazione delle informazioni dagli archivi informatici, relativamente alla serie di dati trasmessi al RENTRI, qualora cio' sia richiesto in sede di ispezioni o verifiche da parte degli organi di controllo;
2) i numeri di ciascuna registrazione che compongono il registro sono progressivi e non modificabili e garantiscono l'identificabilita' dell'utente;
3) qualunque rettifica alle registrazioni e' memorizzata con l'identificativo dell'utente che l'ha effettuata e l'identificativo temporale con data ed ora;
4) i sistemi gestionali adottati dall'operatore garantiscono nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale.
4. Il registro cronologico e' tenuto in modalita' digitale secondo quanto indicato al comma 3, lettera b), o per il tramite dei servizi resi disponibili ai sensi dell'articolo 20.
Art. 5 Disposizioni generali sul formulario di identificazione del rifiuto
1. E' approvato il modello di formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportato nell'allegato II.
2. Il formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e' emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti, in conformita' al modello riportato nell'allegato II ed e' integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.
3. Ferma restando la responsabilita' del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario puo' essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.
4. Il formulario di identificazione del rifiuto e' vidimato digitalmente con le modalita' indicate all'articolo 6, comma 2, se in formato cartaceo, oppure con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 2, se in formato digitale.
5. L'acquisizione da parte del produttore del formulario compilato in tutte le sue parti vale ai fini dell'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Collegati